Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10737 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28708-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 926/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. M.R., impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso, notificato in data 9/6/2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate previa rettifica del valore dell’immobile indicato nell’atto notarile di compravendita del 15/3/2014 intercorso tra Brian Immobiliare e M.R. liquidava la maggiore imposta del registro, ipotecaria e catastale.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello rilevando che l’atto di compravendita oggetto di tassazione era stato reso inefficace da un accordo delle parti in sede di mediazione dopo che la ricorrente aveva denunciato la nullità del trasferimento immobiliare in quanto alla stipula del contratto aveva partecipato un’altra persona.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La contribuente non si è costituita.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto rilevante ai fini del disconoscimento dell’imposta la nullità del contratto dichiarata con verbale di conciliazione anzichè con sentenza passata in giudicato.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, dispone “la nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. L’imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia dichiarato nullo o annullabile per causa non imputabile alle parti con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma”.

2.2 Secondo quanto affermato da questa Corte ” in materia di imposta di registro ed INVIM, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38, la nullità o l’annullabilità dell’atto imponibile non incidono sull’obbligo di chiederne la registrazione, nè su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta, tanto principale quanto complementare, ma costituiscono soltanto titolo per ottenere la restituzione dell’imposta assolta, subordinatamente, però, non alla mera declaratoria di invalidità dell’atto con sentenza passata in giudicato, bensì all’accertata contemporanea sussistenza di due ulteriori condizioni, rappresentate dalla non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato la caducazione dell’atto e dall’insuscettibilità di ratifica, convalida o conferma dello stesso (cfr. Cass. 7340/2011 e 6834/2018).

2.3 La nullità civilistica dell’atto non incide sull’obbligazione tributaria dovuta ma al più sulla ripetizione delle somme relative (Sez. 5, n. 22606 del 11/12/2012).

2.4 E’ di tutta evidenza, quindi, che il contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta facendo valere le vicende patologiche del contratto nell’eventuale giudizio avente ad oggetto rifiuto dell’Ufficio di rimborso che può essere ottenuto ove ricorrano le condizioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, comma 2.

3. In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA