Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10737 del 03/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2744-2014 proposto da:

FALLIMENTO DI A.B., in persona del curatore p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato MARCO CATELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE LAVAGGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B.P., elettivamente domiciliato a in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO GRANDE, giusta procura

in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

M.L., L.B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 276/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTI RILEVANTI PER IL GIUDIZIO

1) La Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello proposto dal Fallimento di A.B. contro la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta respinto la domanda proposta dall’appellante nei confronti di L.P., L.C. e M.L., di revoca, L. Fall., ex art. 67, comma 2, del pagamento di complessive Lire 308.915.074 eseguito in loro favore dall’imprenditore poi fallito, nel cd. periodo sospetto, a mezzo di assegno circolare di pari importo, in esecuzione di un accordo transattivo.

La corte del merito ha rilevato che v’era prova unicamente dell’avvenuta consegna del titolo, ma non anche dell’ incasso della somma da esso portata, e che detta prova, che avrebbe dovuto essere fornita dall’attore/appellante, non poteva desumersi, in via presuntiva, dal fatto che i convenuti/appellati non avevano esperito azioni cognitive o esecutive contro B. per ottenere l’adempimento della transazione.

La sentenza, pubblicata il 7.2.013, è stata impugnata dal Fallimento di A.B. con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui L.B.P. ha resistito con controricorso.

L.C. e M.L. non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore ha depositato proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., tempestivamente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del curatore svolta in via preliminare da L.: l’organo della procedura è stato infatti autorizzato dal G.D. a proporre l’impugnazione con provvedimento del 12.4.013, espressamente richiamato nell’elenco dei documenti steso in calce al ricorso ed allegato al fascicolo di parte depositato unitamente all’atto.

2)Con l’unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 2697, 1292 c.c., il Fallimento contesta che fosse suo onere di provare l’avvenuto incasso della somma portata dall’assegno circolare.

Il motivo – che attiene ad una questione di mero diritto, rispetto alla quale il requisito di specificità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 risulta pienamente rispettato attraverso il richiamo delle norme e dei principi violati – è manifestamente fondato.

E’ vero, infatti, che in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente l’effetto liberatorio si verifica solo con la riscossione della somma portata dal titolo, la cui consegna deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poichè l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore (Cass. S.U. n. 2907/69), ai fini del fatto estintivo dell’obbligazione è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il suo possesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. nn. 17749/09, 16994/07). Ciò vale, a maggior ragione, quando il titolo sia costituito, come nel caso di specie, da un assegno circolare, che presuppone l’esistenza della provvista presso la banca trattaria.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA