Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10735 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28403-2019 proposto da:

SOENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANIELE MONARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FERRARA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 378/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Soenergy proponeva impugnazione avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso avanzata dalla società dell’imposta versata nel periodo di imposta 2010-2014 sulla base del D.L. n. 112 del 2008, art. 8, comma 16, convertito in L. n. 133 del 2008, meglio nota come “Robin Hood Tax” a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa con sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2015.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente; la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello rilevando l’ammissibilità di una pronuncia di illegittimità costituzionale ex nunc per le ragioni, ben spiegate nella sentenza della Corte delle Leggi, del bilanciamento tra valori costituzionali

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 136 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 3,24,53 e 111 Cost. e artt. 6, 13 e 14 e art. 1 prot. 1 della CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che la CTR ritenendosi vincolata alla pronuncia del giudice delle leggi che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma fiscale con effetto dalla pubblicazione della sentenza ha violato precise disposizioni costituzionali e legislative che sanciscono la retroattività degli effetti della pronuncia di accoglimento anche in considerazione del fatto che l’irretroattività degli effetti è stata affermata solo nella motivazione e non nel dispositivo; si precisa che la mancata retrodatazione degli effetti della sentenza di annullamento della sentenza della Consulta giustificato dalle esigenze di equilibrio della finanza pubblica, determina un serio e grave vulnus di parametri costituzionali ben più pregnanti costituiti dagli artt. 3,24 e 53 Cost., e di principi previsti dalla CEDU; veniva, quindi, sollevata la questione di costituzionalità del D.L. n. 112 del 2008, art. 81, commi 16, 17 e 18, limitatamente ai periodi di imposta anteriori alla pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale nr. 10/2015 per violazione degli artt. 3,24 e 53 Cost. nonchè degli artt. 6, 13 CEDU.

2. Il motivo di ricorso è infondato.

2.1 Viene posta allo scrutinio di questa Corte la questione relativa alla possibilità che la Corte Costituzionale nel dichiarare l’illegittimità di una disposizione di legge fiscale possa o meno operare una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti.

2.2 Ciò in quanto la Consulta con la sentenza n. 10/2015, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81, commi 16, 17 e 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., ha espressamente affermato che “Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale decorrono, tuttavia, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale”.

2.3 I Giudici delle Leggi con un articolato ordito argomentativo giustificano il potere modulare le proprie decisioni, anche sotto il profilo temporale, già esercitato in passato (sentenze n. 423 e n. 13 del 2004, n. 370 del 2003, n. 416 del 1992, n. 124 del 1991, n. 50 del 1989, n. 501 e n. 266 del 1988) con ” necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati”.

2.4 La Corte, quindi, pur considerando il principio generale della retroattività risultante dall’art. 136 Cost. e dalla L. n. 87 del 1953, art. 30, ritiene ammissibili gli interventi che regolano gli effetti temporali della decisione purchè vagliati alla luce del principio di stretta proporzionalità. Essi vanno “rigorosamente subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti: l’impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco”.

2.5 Nella specie ritiene la Corte che “l’applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost. Come questa Corte ha affermato già con la sentenza n. 260 del 1990, tale principio esige una gradualità nell’attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale. Ciò vale a fortiori dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 88 del 2014). L’applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.. Come questa Corte ha affermato già con la sentenza n. 260 del 1990, tale principio esige una gradualità nell’attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale. Ciò vale a fortiori dopo l’entrata in vigore della L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 88 del 2014). Pertanto, le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.. Inoltre, l’indebito vantaggio che alcuni operatori economici del settore potrebbero conseguire – in ragione dell’applicazione retroattiva della decisione della Corte in una situazione caratterizzata dalla impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzione coloro che hanno traslato gli oneri – determinerebbe una ulteriore irragionevole disparità di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano nell’ambito dello stesso settore petrolifero, con conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 Cost.”.

2.6 Del riconoscimento del potere da parte dei Giudici delle Leggi di limitare gli effetti retroattivi della pronuncia d’incostituzionalità ha preso atto anche questa Corte (cfr. Cass. 20814/2020) affermando che “al riguardo la Corte di cassazione nella sentenza n. 14032 del 2016 ha osservato che “E’ consolidato nella giurisprudenza del Giudice delle leggi (si rimanda fra le più recenti a Corte Cost. 11.2.2015 n. 10) l’orientamento secondo cui l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale, limitato solo dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri diritti di rilievo costituzionale”, e che è “riservata alla Corte Costituzionale la graduazione degli effetti temporali della dichiarazione di illegittimità, quando questa sia imposta dalla necessità di assicurare una tutela sistemica e non frazionata di tutti i diritti di rilievo costituzionali coinvolti dalla decisione”.

2.4. In senso analogo, più recentemente, si è pronunciata questa Corte nell’ordinanza n. 32716 del 18/12/2018 (Rv. 652171) precisando che “Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia “ex tunc”, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poichè il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di “filtro” che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice “a quo” ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte “ad quem” quanto agli effetti della decisione sulla medesima”. Pertanto, “Non ha importanza se la fattispecie tributaria, al momento della decisione della Corte Costituzionale, è ancora “aperta” o meno, è in corso di accertamento oppure no. Poichè tale questione rileverebbe nella ipotesi ordinaria, di efficacia retroattiva della decisione della Corte. Se non vi fosse quella clausola di limitazione temporale, allora la decisione della Corte avrebbe effetti retroattivi che però si fermerebbero davanti al diritto acquisito o alla situazione chiusa, mentre avrebbero effetti su fattispecie ancora aperte””.

2.8 Ne discende che l’addizionale d’imposta in esame è diventata illegittima, ma l’averla pagata dà diritto a rimborso solo a partire da quella data e non per i periodi antecedenti, in quanto l’illegittimità della legge è stata dichiarata solo per il periodo successivo al 12/02/2015.

2.9 Va, inoltre, disattesa in quanto manifestamente infondata, alla luce delle argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, è la richiesta di sollevare nuovamente la questione di costituzionalità del D.L. n. 112 del 2008, art. 81, commi 16, 17 e 18, limitatamente ai periodi di imposta anteriori alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 10.200 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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