Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10735 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2672/2015 proposto da:

Associazione Kayros Onlus, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri 5,

presso lo studio dell’avvocato Manzi Andrea, rappresentata e difesa

dall’avvocato Degani Luca Enrico, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Pioltello, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Delle Milizie 9, presso lo

studio dell’avvocato Mastrocola Antonella, rappresentato e difeso

dall’avvocato Alesso Ileana Rosaria, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1964/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 da Dott. MELONI MARINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso;

udito l’Avvocato Gianluca Calderara, con delega scritta per il

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Antonella Mastrocola, con delega scritta per il

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano con sentenza numero 1964 in data 28/5/2014 condannò il Comune di Pioltello al pagamento di Euro 36.160,00 oltre accessori in favore di Associazione Kayros onlus, a titolo di corrispettivo per prestazioni assistenziali erogate nel periodo ottobre 2006-dicembre 2007 a favore del minore I.A.D. collocato, su provvedimento del Tribunale dei minorenni di Bari, presso la comunità dell’associazione Kayros ed affidato al Comune di Pioltello.

La Corte di Appello di Milano, ritenuto che ai fini della individuazione del soggetto tenuto al pagamento degli oneri sociali per prestazioni assistenziali valeva il criterio di collegamento della residenza del minore ovvero dei genitori esercenti la potestà, ai sensi della L.R. n. 3 del 2008, riformò la sentenza di primo grado in quanto nè il minore nè i genitori avevano mai avuto la residenza o la dimora nel comune di Pioltello. Risultava invece dal permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano in data (OMISSIS) che il recapito in Italia del minore I.A.D., era il comune di (OMISSIS).

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione la associazione Kayros Onlus affidato a tre motivi.

Il Comune di Pioltello resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la associazione Kayros Onlus denuncia la violazione e falsa applicazione della norma di diritto relativa al principio di non contestazione perchè la Corte ha ritenuto mancante il criterio di collegamento della residenza del minore ovvero dei genitori esercenti la potestà, ai sensi della L.R. n. 3 del 2008, mentre, in virtù del principio di non contestazione, il criterio doveva ritenersi presente. Infatti il Comune non aveva contestato nel corso del giudizio la documentazione prodotta dalla ricorrente ed attestante la dimora della madre presso il comune di Pioltello nell’estate 2005.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo la censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012. Secondariamente il motivo è privo di autosufficienza in quanto richiama documentazione che non risulta allegata al ricorso e tantomeno trascritta impedendo così, in violazione del principio di autosufficienza, la rituale verifica di quanto affermato da parte del giudice di legittimità. Infine la stessa sentenza impugnata dà atto che il Comune di Pioltello appellante ha sempre contestato che il minore od i suoi genitori risiedessero entro i confini del proprio territorio, avendo al contrario affermato che il minore al momento dell’apertura della procedura era residente in (OMISSIS) e poi trasferito a (OMISSIS).

Con il secondo motivo di ricorso la associazione Kayros Onlus denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello ha affermato la sussistenza in via alternativa di un doppio criterio residenza o dimora del minore o degli esercenti la potestà mentre la legge individua come unico criterio, L.R. n. 34 del 2004, ex art. 4, comma 3, la residenza o domicilio dell’esercente la potestà genitoriale all’inizio della prestazione.

Il motivo è privo di decisività in quanto la Corte di Appello aveva escluso la residenza o il domicilio nel Comune di Pioltello sia della madre che del minore.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in ordine alla documentazione (doc. 17 e 18) attestante la residenza/dimora del genitore esercente la potestà sul minore in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. In punto di fatto nella fattispecie emerge dalla sentenza impugnata che il Comune appellante aveva documentato in corso di causa che nè il minore nè la madre risultavano iscritti all’anagrafe del Comune di (OMISSIS) dal (OMISSIS) a tutto il (OMISSIS) mentre dal permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data (OMISSIS) emergeva che il minore I.A. risultava dimorare in (OMISSIS). La relazione redatta dall’assistente sociale alla quale si riporta la ricorrente per dimostrare che il minore A. risiedeva in (OMISSIS) riguarda invece il fratello di A. e cioè I.I.B. che risulta avere un padre diverso non esercente la potestà sul minore A..

Ciò premesso deve essere chiarito che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un ” fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. Nella fattispecie la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente la decisione mentre la ricorrente non ha indicato qual è il fatto storico che il giudice ha omesso di esaminare. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in Euro 3.500,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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