Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10735 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. II, 04/05/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 04/05/2010), n.10735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. e C.A., rappresentati e difesi dall’avv.

prof. Gentili Aurelio e dall’avv. Vincenzo Brunetti ed elett.te

dom.ti presso il loro studio in Roma, Via Po n. 24;

– ricorrenti –

contro

A.F., S.M.C., M.E. e

O.M., rappresentati e difesi dall’avv. prof. Clarizia

Renato e dall’avv. Fulvia Volpe ed elett.te dom.ti presso lo studio

del primo in Roma, Via Oslavia n. 30;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1319/03, depositata

il 18 dicembre 2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i ricorrenti l’avv. Roberto MASIANI, con delega;

udito per i controricorrenti l’avv. prof. Renato CLARIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24 aprile 1990 i coniugi A. F. e S.M.C. ed M.E. e O.M. proposero al Pretore di Mesagne denuncia di nuova opera nei confronti dei coniugi R.G. e C. A., i quali stavano realizzando un edificio in violazione delle distanze legali dalla loro proprietà. Nel contraddittorio con i convenuti il Pretore ordinò la sospensione dell’opera e dispose la prosecuzione davanti a sè del giudizio di merito; all’esito del quale, con sentenza, facendo applicazione dell’allegato 4 al Programma di fabbricazione del Comune di Mesagne approvato con Decreto reg. 23 giugno 1972, n. 76, che prevedeva il rispetto della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti, condannò i convenuti ad arretrare la loro costruzione fino a raggiungere detta distanza rispetto ai fabbricati di proprietà degli attori.

L’appello dei soccombenti è stato rigettato dal Tribunale di Brindisi, il quale ha confermato, in particolare, la competenza del Pretore sulla domanda di merito, avendo questa natura possessoria, e la vigenza ed applicabilità della richiamata norma edilizia comunale.

Avverso la sentenza del Tribunale i sigg. R. e C. hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti sul rilievo che il termine lungo per l’impugnazione della sentenza di appello era scaduto il 2 febbraio 2005 (essendo stata la sentenza depositata il 18 dicembre 2003) senza che fosse stato notificato il ricorso per cassazione, dato che la notifica tentata il 29 gennaio 2005 nel domicilio eletto dagli appellati nel giudizio di secondo grado presso lo studio del loro avvocato in Brindisi, Via Schiena n. 6, aveva avuto esito negativo per essersi il professionista trasferito altrove.

L’eccezione è fondata.

Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. Ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, considerati i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. Sez. Un. 17352/2009, che ha peraltro rettificato la precedente Cass. Sez. Un. 3818/2009 nella parte in cui configurava un onere del notificante di richiedere al giudice un termine per il completamento della notifica).

Nella specie, invece, i ricorrenti, dopo aver avuto notizia dell’esito negativo del tentativo di notifica richiamato dai controricorrenti, non si sono attivati nel modo sopra indicato, non hanno, cioè, richiesto all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. Ciò, quantomeno, non risulta dagli atti.

Dagli atti risulta soltanto, come dedotto dai controricorrenti, che il 16 febbraio 2005 i difensori dei ricorrenti hanno trasmesso per telefax il ricorso al nuovo studio del difensore degli intimati; ma detta trasmissione non integra una notificazione (sia pure nulla) ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., essendo la notificazione atto dell’ufficiale giudiziario e non della parte.

Non risultano dunque integrati in alcun modo gli estremi di una positiva notificazione. Infatti la prima, tentata il 29 gennaio 2005 dall’ufficiale giudiziario, ha avuto esito negativo (sulla inesistenza in senso tecnico della notificazione solo tentata cfr., da ult., Cass. 14487/2007, 4746/1997), e la trasmissione a mezzo telefax a cura della parte, come già detto, è fuori dello schema legale dell’atto. Dovendo ritenersi inesistente, in senso tecnico, la notificazione del ricorso, neppure può predicarsene la sanatoria per effetto della notifica del controricorso da parte degli intimati.

L’accertata inammissibilità del ricorso per difetto di notifica nel termine perentorio impedisce l’esame dei motivi di censura svolti dai ricorrenti.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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