Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10735 del 03/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 03/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5488-2014 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIO MARIO EPIFANIO;

– ricorrente –

contro

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIAMMARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Paolo PANARITI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato EPIFANIO Lucio Mario, difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIAMMARIA Roberto difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per improcedibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 18 giugno 2004 S.E. chiedeva al Tribunale di Isernia di essere reintegrata nel possesso del fondo sito in (OMISSIS), del quale era stata spogliata da Z.M..

Il Tribunale di Isernia, con provvedimento del 16 luglio 2004, ordinava a Z.M. di reintegrarla nel possesso del bene e di astenersi da ogni turbativa.

Tale provvedimento era confermato dallo stesso Tribunale di Isernia in sede di reclamo.

Il Tribunale di Isernia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 3 novembre 2009, accoglieva il ricorso e confermava i provvedimenti possessori summenzionati.

Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il 31 dicembre 2009, Z.M., chiedendone la riforma.

La Corte di Appello di Campobasso, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 289/13, accoglieva l’appello e rigettava il ricorso per la reintegra nel possesso.

S.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Z.M. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, poichè la corte territoriale aveva errato nel dare valore, ai fini dell’accertamento del possesso, alle certificazioni del 12 agosto e del 28 settembre 2004 rilasciate dal Comune di Venafro, da cui sarebbe emerso che “negli atti d’ufficio non esisteva alcun contratto di fitto agrario con la ricorrente”.

Essa non aveva neppure considerato l’ulteriore documentazione da cui emergeva che il Comune di Venafro aveva invitato la medesima ricorrente ad esercitare il diritto di prelazione a lei spettante quale conduttrice del fondo.

Inoltre, S.E. contestava il fatto che la Corte di Appello di Campobasso avesse ritenuto necessaria la prova scritta dell’esistenza del contratto di fitto agrario quando, invece, la tutela possessoria doveva essere concessa in presenza anche di un esercizio in fatto del godimento della res, senza che rilevasse la validità del titolo.

Peraltro, ad avviso della ricorrente, la corte territoriale non aveva valutato adeguatamente le testimonianze assunte, da cui emergeva che essa aveva utilizzato il terreno in questione da molti anni quale detentrice qualificata.

E’ preliminare il rilievo dell’improcedibilità del ricorso come da requisitoria del PG.

Invero il ricorrente fa riferimento a sentenza notificata il 15.1.2014 ma non produce detta copia notificata con relativa relata di notifica ma altra copia per uso ricorso per cassazione rilasciata il 15.3.2014, in violazione dell’art. 369 c.p.c. e senza dimostrare la tempestività della proposizione del ricorso (S.U. 9005/2009) in mancanza della produzione di detta sentenza anche da controparte (Cass. ord. 1081/2016).

Consegue la condanna alle spese dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contribuito unificato.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2700, di cui 200 per spese vive, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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