Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10734 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28035-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 535/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Z.A. proponeva impugnazione avverso l’avviso di accertamento, notificato in data 6/2/2015, attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito di ripresa dell’imposta Irpef per l’anno 2010 sulla base di operazioni bancarie su conti correnti bancari e postali con conseguente ripresa dell’imposta Irpef.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e, in via incidentale, dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava il ricorso principale ritenendo che l’Agenzia delle Entrate non aveva sottoposto a specifica critica la pur sintetica ratio decidendi della pronuncia di primo grado e che il contribuente aveva fornito una congrua giustificazione dei versamenti eseguiti sui conti correnti. La sentenza, pur reputando assorbito l’appello incidentale dal rigetto di quello principale, esaminava nel merito i motivi che riteneva infondati.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base tre motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso proponendo ricorso incidentale.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio e il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR reso una sentenza carente di motivazione

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere l’impugnata sentenza erroneamente affermato che l’appellante non aveva mosso censure alla sentenza di primo grado.

3. Con il terzo motivo lamenta l’Agenzia delle Entrate la violazione dell’art. 112 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4 e art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non essersi l’impugnata sentenza pronunciata sulla censura dell’atto di appello di difetto di motivazione della pronuncia di primo grado.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876/2017 1461/2018).

2.2 Nella fattispecie i giudici di seconde cure; investiti dell’esame di uno specifico motivo di appello, con il quale si deduceva il vizio di motivazione della sentenza di primo grado che aveva accolto le eccezioni del contribuente basate su inconsistenti prove contrarie alla presunzione di accertamento bancario, si sono limitati ad affermare che “anche nel presente grado del giudizio il contribuente – che non esercita attività di impresa, nè di lavoro autonomo – ha fornito congrua giustificazione dei versamenti eseguiti sui suoi conti correnti, uno dei quali intrattenuto presso Poste Italiane,- cointestato con la figlia. Delle ragioni offerte dal contribuente l’Ufficio denuncia l’artificiosità, senza tuttavia punto motivare un giudizio sì liquidatorio”.

2.3 Si tratta di una motivazione ben al di sotto del “minimo costituzionale” non venendo minimamente spiegate le ragioni dai quali è stato tratto il convincimento della giustificazione dei versamenti sui conti correnti.

2.4 Le affermazioni generiche ed apodittiche rendono impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione e verificare gli elementi e le fonti di prova poste a sostegno della decisione.

3. Il secondo motivo è anch’esso fondato con assorbimento del terzo.

3.1 Contrariamente a quanto affermato dall’impugnata sentenza nel primo passaggio motivazionale che costituisce autonoma ratio decidendi, l’Agenzia delle Entrate, come risulta dall’estratto di appello riportato nel ricorso in ossequi2al principio di specificità, ha, pur utilizzando argomentazioni e deduzioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado, sottoposto a censura l’operato della CTP per aver reso una sentenza viziata da difetto id motivazione.

4. Con il motivo del ricorso incidentale il contribuente lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33; per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento basato su un accesso in locali adibiti anche ad abitazione in presenza di una autorizzazione del Pubblico Ministero genericamente motivata; in particolare il decreto dell’autorità giudiziaria non indicava i gravi indizi della violazione della legge fiscale.

4.1 Il motivo del controricorso è infondato anche se motivazioni dell’impugnata sentenza vanno integrate come segue.

4.2 Secondo il principio affermato da questa Corte, l’inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un accesso domiciliare illegittimo riguarda solo le prove e/o le fonti di prova per le quali l’accesso medesimo abbiano costituito una condizione necessaria, come è di regola per le cosiddette prove dirette (che la norma indica con il termine di “rilevazioni”), rappresentate dalle ispezioni attraverso le quali gli agenti acquisiscono conoscenza mediante percezione diretta dei fatti, principali e secondari, da provare, ovvero le perquisizioni o requisizioni ed in generale tutte le forme di apprensione materiale diretta di documenti o di altre cose che nel corso dell’accesso e della conseguente ispezione vengano rinvenute e autoritativamente acquisite. L’inutilizzabilità non può, invece, riguardare quelle prove che trovano nell’accesso una mera occasione, come è di regola per le informazioni terzi e soprattutto per le dichiarazioni del contribuente, le quali potrebbero essere raccolte allo stesso modo anche per strada o direttamente presso gli uffici dell’organo deputato all’indagine. In questo caso, infatti, le dichiarazioni sono collegate all’accesso da un nesso di mera occasionalità, per cui la eventuale illegittimità di esso non è comunque idonea ad escludere l’utilizzabilità delle stesse dichiarazioni (Cass. n. 25335 del 15 dicembre 2010; Cass. n. 5382 del 18 marzo 2016).

4.3 Nella specie le operazioni di verifica dei movimenti bancari effettuate nei confronti di un soggetto diverso dal proprietario dell’abitazione oggetto di sopralluogo ed ispezione costituiscono attività che pare estranea all’accesso domiciliare ed in ogni caso non risulta dagli atti di causa che l’atto investigativo della Guardia di Finanza abbia avuto una incidenza determinante ai fini della ricostruzione del maggior reddito d’impresa accertato.

4. Il ricorso va quindi accolto con cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese.

PQM

La Corte;

accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale assorbito il terzo motivo e rigetta il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del controricorrente incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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