Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10734 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1776/2015 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli

Avignonesi 5, presso lo studio dell’avvocato Aliberti Giuliana,

rappresentato e difeso dall’avvocato Capurso Maurizio, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Savoia 72, presso lo studio

dell’avvocato Ciaglia Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato

Grassi Renzo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1944/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 da Dott. MELONI MARINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e assorbimento del resto;

udito l’Avvocato Maurizio Capurso, per il ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Renzo Grassi, per il controricorrente, che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Piombino acquistò in data 16/12/1982 dai coniugi A.G. ed A.P. alcuni terreni a fronte del verasamento di una somma di denaro da integrarsi successivamente, come stabilito nel contratto di cessione bonaria, con conguaglio ai sensi della L. 29 luglio 1980, n. 385.

Successivamente i coniugi A. convennero il Comune di Piombino davanti al Tribunale di Livorno per chiedere a titolo di conguaglio una somma da determinarsi ai sensi della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, tramite CTU da disporsi d’Ufficio, oltre interessi e rivalutazione.

Il Tribunale di Piombino si dichiarò incompetente e la causa venne riassunta davanti alla Corte di Appello di Firenze, la quale rigettò la domanda ritenendo che non fosse stato previsto dalle parti un conguaglio del prezzo di cessione. A seguito di ricorso in cassazione la Suprema Corte cassò la sentenza della Corte di Appello di Firenze ritenuto esistente il diritto dei coniugi A. di ricevere un conguaglio del prezzo di cessione del terreno ed il giudizio venne riassunto davanti alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione. Quest’ultima con sentenza 1944/2013 dichiarò prescritto il diritto al conguaglio per decorso del termine decennale di prescrizione, facendo decorrere l’inizio della prescrizione dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale 223/1983 avvenuta in data 27/7/1983.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione A.P., affidato a cinque motivi.

Il Comune di Piombino resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso A.P. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. artt. 324 e 384 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello fiorentina non ha rilevato d’ufficio l’esistenza del giudicato esterno sulla questione della prescrizione formatosi con la sentenza n. 2755/2007 con cui la Corte di Cassazione aveva implicitamente respinto l’eccezione di prescrizione rinviando al giudice del merito per la determinazione dell’entità del conguaglio spettante.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2755/2007 non ha affrontato la questione dell’eccezione di prescrizione, del tutto al di fuori del thema decidendum trattandosi peraltro di eccezione attinente al merito, e pertanto non si è formato alcun giudicato, tantomeno implicito, sul punto avendo la Suprema Corte del tutto ignorato l’eccezione di prescrizione.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato la prescrizione basandosi su fatti diversi da quelli allegati dalla parte, in particolare facendo decorrere il termine decennale dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale del 19/7/1983 n. 233 e quindi computando un dies a quo completamente diverso da quello allegato dal Comune di Piombino.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato la prescrizione individuando erroneamente un termine a quo diverso dalla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 1992, n. 359, mentre solo applicando l’art. 5 bis della Legge suddetta, sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, poteva essere determinato il conguaglio.

Il secondo e terzo motivo sono infondati e devono essere respinti. Infatti è vero che la eccezione di prescrizione non è rilevabile di ufficio ma, nella fattispecie, il Comune di Piombino aveva eccepito regolarmente la prescrizione del diritto al conguaglio e pertanto non corrisponde al vero che il giudice di merito abbia pronunciato su eccezioni non rilevabili d’ufficio e non sollevate dalla parte. Quanto poi al dies a quo, individuato dal giudice nel termine decennale dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale del 19/7/1983 n. 223, non risulta che il Comune di Piombino abbia individuato come dies a quo l’8 agosto 1992 data di entrata in vigore della L. n. 359; al contrario risulta dalla memoria di replica nel procedimento 294/2008 depositata in data 30 maggio 2013 pag. 3 che il Comune di Piombino aveva indicato come data di decorrenza del termine prescrizionale quella di pubblicazione della sentenza 223/1983 sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 luglio 1983.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1353,2935,1367 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato la prescrizione individuando erroneamente un termine a quo diverso dalla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 1992, n. 359.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362,1363,1366,1369, 1371 e 1372 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato la prescrizione senza tener conto che anche al contratto di cessione bonaria, pur trattandosi di contratto pubblico o ad evidenza pubblica, si applicano le norme di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. e pertanto, in base all’interpretazione secondo buona fede ed all’effettiva volontà delle parti, risultava evidente che queste ultime avevano inteso differire il pagamento del conguaglio all’avverarsi di un evento futuro e certo: l’emanazione di una nuova legge in materia di indennità di esproprio e quindi la L. 8 agosto 1992, n. 359.

Il motivo è inammissibile.

La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in Euro 4.000,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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