Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10734 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30482-2011 proposto da:

O.P., P.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 49 (C/0 STUDIO AVV.TI

LUNARI), presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AMAGLIANI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PE.ID., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 157,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BORRELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONELLA PUSTORINO;

– controricorrente –

e contro

C.C. (OMISSIS), D.P. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), CU.AN. (OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICASTRO 11, presso lo studio

dell’avvocato SILVIA STIVALI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ATTILIO STRACUZZI;

– controricorrenti incidentali –

e contro

C.S. DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA E PER ESSO EREDI,

C.M. DECEDUTA IN CORSO DI CAUSA E PER ESSA EREDI, A.C.R.;

– intimati –

avverso la sent. non def. N. 187/06 e n. 446/2011 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 23/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, per l’estinzione del ricorso principale,

inammissibilità o rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato l’1.12.1995 D.P., C.S., An.Ma., C., G., M. ed A. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina P.C. ed O.P. e, premesso di essere proprietari di due appartamenti in (OMISSIS), deducevano che i convenuti, proprietari dei corrispondenti appartamenti all’ultimo piano, avevano realizzato due nuovi appartamenti in sopraelevazione con l’eliminazione del sottotetto comune e chiedevano la condanna alla corresponsione delle rispettive quote di indennità di sopraelevazione ex art. 1227 c.c. ed alla rimessione in pristino del sottotetto comune illegittimamente rimosso.

L’ O. contestava con varie argomentazioni la domanda ed in via riconvenzionale chiedeva la compensazione del proprio debito con l’importo dovutogli dai C. per l’abusiva occupazione dei terreni del condominio e la condanna ai danni per la mancata manutenzione del tetto comune ed al rimborso delle spese sostenute per la demolizione e ricostruzione del manufatto.

Resisteva anche la P. svolgendo riconvenzionale.

Interveniva volontariamente Pe.Id., proprietaria di un appartamento a primo piano, svolgendo domande analoghe a quelle degli attori.

A seguito di ctu il Tribunale, con sentenza non definitiva condannava i convenuti alla corresponsione dell’indennità di sopralzo quantificata in Lire 29.044.851 in favore di D., in Lire 27.905.034 in favore dei C. ed in Lire 33.470.528 in favore di Pe., oltre accessori, rigettando le riconvenzionali dell’ O. ed in parte quella della P. e rimettendo in istruttoria per l’istruzione della domanda di rimessione in pristino del sottotetto e delle riconvenzionali della P. per la condanna dei C. al rifacimento del prospetto esterno del corpo aggiunto prospiciente su (OMISSIS) nonchè alla riduzione in pristino del vano sottoscala ed al ripristino da parte del D. della finestra abusivamente eliminata in quanto lesiva del decoro architettonico.

Avverso la sentenza non definitiva O. e P. proponevano appello congiunto, si costituivano le controparti, la Corte sospendeva l’esecuzione limitatamente al 20% delle somme liquidate a titolo di indennità e, con sentenza non definitiva rigettava i primi cinque motivi di appello e parzialmente il settimo, confermava la quantificazione dell’indennità di sopralzo compresi rivalutazione ed interessi ed il dichiarato difetto di legittimazione degli attori in ordine ai danni cagionati all’ O. per la mancata manutenzione del tetto.

Nelle more il Tribunale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’avv. A.C.R., proprietario di altro appartamento, con sentenza definitiva condannava i convenuti alla rimessione in pristino del sottotetto ed, in accoglimento della riconvenzionale P. ordinava ai C. la riduzione in pristino del vano realizzato nel sottoscala e regolava le spese.

Proponevano separati appelli P. ed O., i C. svolgevano appello incidentale per la loro condanna al ripristino del vano nel sottoscala formulando domanda di usucapione mentre l’Avv. A.R. si costituiva ai soli fini dell’integrazione senza prendere posizione.

Con sentenza definitiva 23.9.2011 la Corte di appello, in parziale accoglimento dell’appello della P., condannava D. al ripristino della finestra, rigettava nel resto gli appelli principali ed incidentali e regolava le spese, richiamando la sentenza non definitiva, la ctu e le risultanze processuali.

Ricorrono O. e P. con otto motivi, resistono D., C. An.Ma., C., G., A., le ultime quattro in proprio e quali eredi di C.S. e M., proponendo ricorso incidentale, nonchè Pe.Id..

Con ordinanza interlocutoria del 14.6.2016 è stata disposta la produzione dell’originale della rinunzia al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti principali denunziano in relazione alla sentenza non definitiva 1) contraddittoria motivazione perchè la corte di appello ha preso in considerazione l’art. 12 del regolamento condominiale del 1952 concludendo che non poteva vincolare o condizionare i diritti dei terzi mentre doveva essere dichiarata l’improcedibilità della domanda quanto meno in ordine alla determinazione dell’indennità; 2) violazione degli artt. 1135, 1138 e 1372 c.c. sulla esclusione di un regolamento condominiale di natura contrattuale non assimilandosi l’art. 12 ad una clausola compromissoria; 3) violazione del TU n. 1165 del 1938, art. 201, comma 2 e artt. 202, 203, 216, 217 e art. 258, comma 2, art. 269 in relazione agli artt. 1127 e 2697 c.c. per essere stato posto a carico dei deducenti l’onere di provare la perdurante sussistenza del vincolo cooperativo; 4) violazione degli artt. 1127, 1223 e 2697 c.c. per avere la corte qualificato l’indennità debito di valore anche se non da fatto illecito e cumulato rivalutazione ed interessi.

In relazione alla sentenza definitiva 5) violazione degli artt. 1117 e 2697 c.c. sulla natura condominiale del sottotetto; 6) violazione dell’art. 948 e dell’art. 2697 c.c.sulla eliminazione del sottotetto comune in ordine all’affermato limitato rigore probatorio per la reivendicatio della comproprietà; 7) violazione dell’art. 184 c.p.c.sulla ritenuta tardività della richiesta di prova (per confermare perizia giurata); 8) erronea motivazione come conseguenza della violazione dell’art. 184 c.p.c..

Col ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c. sulla avanzata eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione con richieste istruttorie non riportate.

Ciò premesso, si osserva:

I ricorrenti principali hanno depositato l’originale della rinunzia al ricorso con relativa accettazione per cui va dichiarato estinto il giudizio di cassazione relativo al ricorso principale.

Il ricorso incidentale è infondato perchè non riporta le prove articolate limitandosi a dedurre di una eccezione, anzicchè domanda, di usucapione senza censurare l’affermazione di pagina ventuno della sentenza definitiva secondo la quale i C. non avevano fatto riferimento all’intervenuto acquisto originario della proprietà e non avevano invocato alcun mezzo di prova.

Il mancato riferimento alle prove articolate impedisce di valutare la decisività della censura.

Consegue la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione relativamente al ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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