Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10733 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/05/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 16/05/2011), n.10733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9277/2008 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE

N. 28, presso lo studio dell’avvocato UGOLINI Peter, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EURO MAZZINI SERVICE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7963/2 007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/02/2008 R.G.N. 8469/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato UGOLINI PETER;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza di cui si chiede la cassazione – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 11448/05 del 12 aprile 2005 – respinge la domanda di B.L. di inefficacia o nullità del licenziamento verbale e le conseguenti domande retributive e contributive per il periodo successivo al 6 giugno 2003, Secondo la Corte d’appello di Roma, pur essendo stato accertato che il rapporto di lavoro della B. con la società Euro Mazzini Service s.r.l., presso il bar-ristorante (OMISSIS) era da qualificare come rapporto di lavoro subordinato (sia nel periodo non regolarizzato sia nel periodo in cui la lavoratrice è stata inquadrata come dipendente) tuttavia la lavoratrice non ha fornito la prova rigorosa della avvenuta interruzione del rapporto per effetto di un consapevole e volontario atto di licenziamento sfornito della necessaria forma scritta.

2.- Avverso la sentenza B.L. propone ricorso per cassazione con due motivi. Il Fallimento Euro Mazzini Service s.r.l.

non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 2697 cod. civ. e alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18.

Si sostiene, in primo luogo, che la Corte d’appello, a causa di un esame superficiale delle risultanze processuali, ha ritenuto che la lavoratrice non avrebbe provato il licenziamento orale che sosteneva di aver subito, mentre avrebbe dovuto essere la società datrice di lavoro a fornire la prova delle eccepite dimissioni della lavoratrice stessa (cosa non avvenuta, visto che la produzione di documentazione al riguardo è stata tardiva, essendo stata effettuata solo all’udienza di comparizione delle parti).

A ciò si aggiunge che il medesimo errore ha portato la Corte d’appello, dopo aver ritenuto sfornito di prova il licenziamento orale, a non porsi minimamente il problema di determinare quale sia stata la causa (licenziamento scritto, valido atto di dimissioni) della incontestata – interruzione del rapporto.

Per quel che riguarda la prospettata violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, la ricorrente sottolinea che la sentenza impugnata risulta essere viziata anche in ordine agli effetti del mancato accertamento dell’illegittimità del recesso.

Non si comprende, infatti, per quale ragione la Corte d’appello abbia deciso di far decorrere dal 6 giugno 2003 – data del licenziamento verbale, ritenuto non provato – il rigetto delle domande retributive e contributive, anzichè fare salvi gli effetti prodottisi dalla data della sentenza di primo grado (cui la datrice di lavoro non si è attenuta) fino alla data di emissione della sentenza di riforma in appello (23 novembre 2007).

2 – Con il secondo motivo si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dall’esistenza o meno di un licenziamento verbale.

Si assume che la Corte d’appello non abbia adeguatamente valutato la deposizione testimoniale del padre della lavoratrice – che pure ha considerato assolutamente attendibile per dimostrare i fatti costitutivi dell’intera domanda – e non abbia effettuato il necessario riscontro tra quanto riferito dal teste e gli altri elementi probatori in atti.

Conseguentemente, quando la Corte romana ha considerato la suddetta deposizione, ai suddetti fini, “evanescente per la sua genericità” e “priva di riscontri esterni”, avrebbe fornito una motivazione del tutto insufficiente in merito al suddetto punto controverso.

3. Deve essere preliminare precisato che – diversamente da quanto potrebbe desumersi dalla lettura della scheda del ricorso inserita nell’archivio informatico dei ricorsi civili di questa Corte, riportata sulla copertina del fascicolo del ricorso stesso – il deposito del ricorso è tempestivo.

Va, infatti, osservato nella suddetta scheda è indicata come data di notifica del ricorso il 13 marzo 2008, il che potrebbe indurre a credere che il relativo deposito – avvenuto il 10 aprile 2008 – sia tardivo, perchè successivo alla scadenza del prescritto termine di venti giorni dalla suddetta notifica.

Va, invece, sottolineato che la predetta indicazione del 13 marzo 2008 come data di notifica del ricorso è erronea.

Infatti, nella specie, il ricorso è stato notificato con la procedura prevista dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 4, sicchè la data del 13 marzo 2008 è quella del timbro della prescritta vidimazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, mentre la data in cui la notifica è stata effettuata è quella del 26 marzo 2008, come risulta dalla relata riportata nell’ultima pagina del ricorso stesso.

Ne consegue che non si pongono problemi di procedibilità del ricorso, nè, d’altra parte, vi sono altre questioni preliminari da affrontare.

4. Nel merito, il primo motivo appare fondato, nei limiti appresso indicati.

In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte nell’ipotesi di controversia in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all’esigenza di rispettare non solo l’art. 2697 cod. civ., comma 1, relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall’attore, ma anche il comma 2, che pone a carico dell’eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Sicchè, in mancanza di prova delle dimissioni, l’onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro -avente valore di una eccezione – ricade sull’eccipiente-datore di lavoro ex art. 2697 cod. civ. (Cass. 27 agosto 2007. n. 18087; Cass. 20 maggio 2005, n. 16051;

Cass. 8 gennaio 2009. n. 155; Cass. 13 aprile 2005, n. 7614; Cass. 11 giugno 2010, n. 14082; Cass. 16 dicembre 2004, n. 22852; Cass. 20 novembre 2000. n. 14977).

La Corte d’appello non si attenuta al suddetto indirizzo, onerando la lavoratrice di una probatio diabolica, pur considerando incontroversa l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro a partire dal 6 giugno 2003 (corrispondente alla data del prospettato licenziamento orale) e, nel contempo, non specificando la causa della cessazione del rapporto stesso.

In particolare, la Corte romana, dopo essersi limitata a riferire fugacemente che la datrice di lavoro ha contestato la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, ha poi affermato che doveva essere la lavoratrice a provare che il rapporto si era concluso per “un atto o un comportamento volontario e consapevole del datore di lavoro di interrompere il rapporto”, anzichè considerare che la prova sulla suddetta controdeduzione del datore di lavoro – avente valore di una eccezione – non poteva non ricadere sul datore di lavoro stesso, tanto più che, ai fini di una eventuale prova delle dimissioni, è necessario verificare che la dichiarazione o il comportamento cui si intende attribuire il valore negoziale di recesso del lavoratore contenga la manifestazione univoca dell’incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che questa volontà sia stata comunicata in modo idoneo alla controparte.

5.- In sintesi il primo motivo deve essere accolto, nei suddetti limiti, con assorbimento del secondo motivo.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si adeguerà ai principi indicati sopra sub 4.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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