Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10733 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1360/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 21/10/2005 r.g.n. 55/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI ROBERTO;
udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 14/21.10.2005, rigettava l’appello proposto dalle Poste Italiane avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze il 14.1.2004, che dichiarava che tra le Poste Italiane e E.D. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con tre motivi.
Resiste con controricorso l’intimato.
E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti l’1.12.2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale prodotto risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale E.D. è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Spese compensate, stante l’esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010