Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10733 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6841-2014 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SAVINO DI PAOLO;

– ricorrente –

contro

U.A., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 1990 B.A. conveniva, davanti al Tribunale di Melfi, U.A. e P.G., affinchè fosse dichiarato che egli era proprietario, per successione testamentaria, di una mansarda all’ultimo piano di un immobile sito in (OMISSIS), in catasto alla partita n. (OMISSIS), e che i convenuti dovevano rilasciare detta mansarda.

I convenuti si costituivano, chiedevano il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l’accertamento del loro acquisto per usucapione del bene.

Il Tribunale di Melfi, con sentenza pubblicata il 7 maggio 2004, dichiarava cessata la materia del contendere nel rapporto fra l’attore e P.G., e respingeva le domande di B.A. ed U.A..

B.A., con atti di citazione notificati il 9 luglio 2004, proponeva appello.

Si costituiva il solo U.A., il quale domandava il rigetto dell’appello e l’accoglimento della sua domanda di usucapione.

Si costituiva, nel corso del giudizio, B.B., quale erede di B.A..

Con ordinanza del 28 febbraio – 2 marzo 2012, la Corte di Appello di Potenza disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti eredi dell’originario attore.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 20/13, dichiarava inammissibile l’appello, non essendovi stata l’integrazione del contraddittorio.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione B.B., articolandolo su tre motivi, mentre gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c. e art. 102 c.p.c. e l’omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, poichè, nella specie, non ricorreva una ipotesi di litisconsorzio necessario, non venendo in questione un rapporto plurisoggettivo unico ed indivisibile, in quanto era stata esercitata una azione di rivendicazione della proprietà.

Con il secondo motivo B.B. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 460 e 547 c.c. e art. 102 c.p.c., nonchè dell’omessa motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, poichè la corte territoriale non aveva considerato che non vi era prova alcuna che gli altri chiamati all’eredità, M. e B.R., la avessero accettata, così divenendo eredi e, quindi, soggetti legittimati a stare in giudizio.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 588 c.c., nonchè l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, poichè la corte territoriale non aveva valutato che il testamento di B.A. aveva preso in considerazione l’esistenza del contenzioso in esame ed aveva istituito il medesimo ricorrente quale legatario con riferimento a tale rapporto particolare.

Ne conseguiva che non sussisteva alcun litisconsorzio necessario.

Ciò premesso, si osserva:

Questa Corte non ignora (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 685 del 13/01/2011 (Rv. 616243) che l’azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata anche da uno solo o da taluni dei proprietari ma tale riferimento non è pertinente posto che nella specie si discute della legittimazione dei soggetti succeduti alla parte attrice deceduta nel corso del giudizio, di fronte ad un ordine di integrazione del contraddittorio che comporta in ogni caso un litisconsorzio processuale, per cui non è legittimo proporre l’impugnazione nei termini surriferiti.

Questa Corte, con orientamento consolidato, ha più volte affermato in via generale il litisconsorzio processuale in appello (Cass. 3.11.2016 n. 22179, Cass. 20.7.2016 n. 14829, Cass. 13.7.2016 n. 14253, Cass. 6.5.2016 n. 9131, Cass. 19.4.2016 n. 7732) e, più specificamente, quello nei riguardi degli eredi del defunto (Cass. 2.4.2015 n.6780, Cass. 2.7.2014 n. 15107, Cass. 19.1.2007 n. 1202, Cass. 25.8.2006 n. 18507, Cass. 6.2.2004 n. 2292).

Donde il rigetto del primo motivo.

Anche il secondo motivo è infondato posto che la qualità di eredi non era stata mai contestata, essendo stato dedotto che i predetti non erano successori nel bene controverso, lasciato al solo B..

In ordine al terzo motivo va osservato che la circostanza che il bene sarebbe oggetto di un legato a favore del B., oltrechè proporre una interpretazione del testamento, non deducibile in sede di legittimità, è del tutto irrilevante posto che la legittimazione processuale spetta agli eredi della parte deceduta, indipendentemente dalle vicende del rapporto sostanziale, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 110 c.p.c. e art. 111 c.p.c., comma 2, secondo cui, anche in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso per morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suoi confronti.

Il ricorso va, pertanto, rigettato senza pronunzia sulle spese ma dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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