Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10732 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 23133/2015 R.G. proposto da:

C.M.T. – Compagnia Manifatture Tessili S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di San Nicola da Tolentino n. 67, presso lo studio dell’avvocato

Parlatore Stefano, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Floridia Giorgio, Floridia Raffaella, Franzosi Mario,

Santonocito Federica, Sassani Bruno Nicola, giusta procura in calce

al ricorso e procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo

difensore;

– ricorrente –

Camomilla S.r.l. (già S.p.a.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico

Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Coglitore

Emanuele, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Girardi Andrea, Marinelli Marino, Mussi Matteo, giuste procure in

calce alle memorie di nomina di nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 895/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da

requisitoria scritta già depositata;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati Franzosi e Sassani;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Matteo Mussi;

e sul ricorso n. 11471/2016 R.G. proposto da:

C.M.T. – Compagnia Manifatture Tessili S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di San Nicola da Tolentino n. 67, presso lo studio dell’avvocato

Parlatore Stefano, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Floridia Giorgio, Floridia Raffaella, Franzosi Mario,

Santonocito Federica, Sassani Bruno Nicola, giusta procura in calce

al ricorso e procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo

difensore;

– ricorrente –

contro

Camomilla S.r.l. (già S.p.a.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico

Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Coglitore

Emanuele, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Girardi Andrea, Marinelli Marino, Mussi Matteo, giusta procura in

calce al controricorso e procura in calce alla memoria di nomina di

nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4168/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati Franzosi M. e Sassani B.;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Matteo Mussi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili SRL (di seguito, C.M.T. SRL) ha proposto il ricorso per cassazione r.g.n. 23133/2015 con sei mezzi, nei confronti di Camomilla SRL (già SPA), che ha replicato con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 895/2015 che ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello principale di C.M.T. SRL, sia l’appello incidentale di Camomilla SPA.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

1.2. La controversia è stata originariamente promossa dalla società C.M.T. SRL, titolare del marchio “Camomilla” n. (OMISSIS), depositato nel 1978 per la classe merceologica 25.

Per quanto residua di interesse nel presente giudizio, questa società aveva convenuto Camomilla SPA dinanzi al Tribunale di Milano, per sentire, tra l’altro, accertare e dichiarare che i marchi in titolarità della società Camomilla SPA n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), oggetto di rinnovazione, erano nulli per difetto di novità rispetto al proprio marchio anteriore con riferimento a tutti i prodotti che non beneficiavano della convalidazione riconosciuta all’esito di precedente giudizio, conclusosi con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 17927/2008; che il marchio n. (OMISSIS) registrato dopo tale giudizio da Camomilla SPA era nullo per difetto di novità e perchè oggetto di un deposito in male fede ed in subordine era inficiato da illiceità sopravvenuta; che l’uso del nome “Camomilla” con riferimento a prodotti diversi da quelli già convalidati costituiva contraffazione dei propri marchi denominativi e figurativi “Camomilla”. L’attrice aveva anche proposto domande accessorie.

Nel far valere le proprie ragioni, aveva valorizzato le vicende processuali che la avevano già vista contrapposta alla convenuta e che si erano concluse, previa considerazione ci interferenze tra i segni, nella pronuncia di convalidazione dei marchi, successivi, registrati dalla società Camomilla. Quindi si era doluta che i limiti di operatività dell’eccezione di convalidazione fossero stati superati, per avere la convenuta ampliato la produzione a prodotti estranei alla convalidazione stessa; aveva quindi denunciato che la convenuta aveva esteso la sua azione oltre la convalidazione anche registrando nuovi marchi nazionali e comunitari.

Camomilla SPA aveva resistito, rivendicando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto delle avverse domande; in via riconvenzionale aveva chiesto di accertare e dichiarare la nullità degli altri marchi di cui C.M.T. SRL aveva successivamente richiesto la registrazione, lamentando la contraffazione, da parte di questa, dei marchi antecedenti nella propria titolarità, nonchè la concorrenza sleale, con conseguenti domande accessorie.

Il Tribunale di Milano, sempre per quanto di residuo interesse, aveva rigettato le domande di nullità relativa proposte da C.M.T. SRL in relazione ai marchi in titolarità di Camomilla SPA n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) (rinnovati) ed aveva dichiarato la nullità parziale del marchio n. (OMISSIS) in titolarità di Camomilla SPA, limitatamente alla classe 25 ed alla classe 35 (servizi di vendita relativi alla classe 25).

Il Tribunale aveva inoltre accolto per quanto di ragione la domanda riconvenzionale svolta da Camomilla SPA: segnatamente, aveva dichiarato la nullità parziale dei marchi n. (OMISSIS) in titolarità di C.M.T. per le classi 3, 9, 14, 18 e 35 (con esclusione della classe 25 e dei servizi connessi).

Aveva, infine, disposto con ordinanza la separazione del giudizio con riferimento alle domande riconvenzionali proposte da Camomilla SPA, volte ad ottenere la deciaratoria di nullità per difetto di novità di altri marchi ancora in corso di registrazione ad opera di C.M.T. SRL; aveva rigettato nel resto.

1.3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 895/2015, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello principale di C.M.T. SRL, che l’appello incidentale di Camomilla SPA.

In relazione alle sintetizzate tematiche, la Corte territoriale ha respinto gli appelli interposti, dopo avere precisato che gli effetti del giudizio definito con la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 17927/2008 – nel corso del quale era stata riconosciuta la convalidazione R.D. n. 929 del 1942, ex art. 48, nel testo anteriore alla modifica intervenuta con il D.Lgs. n. 480 del 1992, dei marchi di Camomilla SPA n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) – costituivano l’antecedente logico e giuridico della presente controversia e che la convalidazione integrava un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità o contraffazione, ove non tempestivamente esercitata.

In particolare, la Corte territoriale, dopo avere premesso che il concetto di convalida del marchio è strettamente connesso all’effettivo uso che del marchio posteriormente registrato un soggetto ne abbia fatto, in uno alla consapevole tolleranza da parte del titolare del marchio anteriore o del diritto di preuso per oltre un quinquennio, nello specifico ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, osservando che questa non aveva esteso l’effetto della convalida dei marchi nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) in titolarità di Camomilla SPA a tutti i prodotti registrati e a tutti i prodotti affini a quelli registrati, ma aveva delimitato il campo di efficacia della convalidazione in ragione del concreto uso del marchio da parte di Camomilla, accertando che esso si era realizzato su prodotti che rientravano nelle classi ai registrazione, laddove trovano corrispondenza nella classe di registrazione dei prodotti di C.M.T. SRL e nei prodotti a questa affini (fol. 19 della sent. imp.).

Ha, infatti, puntualizzato che i prodotti realizzati e diffusi sul mercato da Camomilla SPA rientravano nelle classi per le quali i merchi erano stati registrati (per il marchio n. (OMISSIS), tra le altre, classi 16, 18 e 24; per il marchio (OMISSIS), classi 3 e 25) e che il fatto che tali prodotti potessero risultare affini anche agli accessori per abbigliamento – come sostenuto da C.M.T. SRL, che per tale classe aveva in precedenza registrato il proprio marchio n. (OMISSIS) – non impediva a Camomilla di realizzare quegli oggetti che rientravano appieno nella categoria di prodotti previsti nelle rispettive classi di protezione (fol. 19 della sent. imp.).

Passando all’esame della domanda di nullità parziale proposta sempre in relazione ai marchi nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) in titolarità di Camomilla SPA, la Corte meneghina ha confermato la declaratoria di inammissibilità di tale domanda, ed ha affermato che nel titolo posto a base dell’eccezione di giudicato (quello prodottosi all’esito del giudizio definito dalla sentenza delle Sezioni Unite cit.) non emergeva alcuna limitazione all’ambito della convalidazione, che non risultava circoscritta ai soli prodotti indirizzati ad un target di teeneger o commercializzati nelle cartolerie, secondo quanto – al contrario sostenuto dalla C.M.T..

Quindi, con riferimento al marchio n. (OMISSIS) registrato da Camomilla SPA in epoca successiva al oiudizio di convalidazione, la Corte territoriale ha confermato sia l’accoglimento parziale – limitato alla classe 25 ed alla classe 35 per i servizi riferiti alla prima – della domanda ai nullità per difetto di novità dei marchio, sia il rigetto della domande di nullità centrata sulla registrazione in male fede e della domanda di decadenza per sopravvenuta illiceità.

Ha, quindi, confermato l’accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale proposta da Camomilla SPA, pronunciando la nullità parziale dei marchi nn. (OMISSIS) in titolarità di C.M.T. SRL.

2.1. Con separato ricorso per cassazione r.g.n. 11471/2016, articolato in due mezzi, proposto nei confronti di Camomilla SRL (già SPA), che ha replicato con controricorso, C.M.T. SRL ha impugnato anche la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4168/2015, che, rigettando l’appello proposto da C.M.T. SRL, ha confermato la decisione di primo grado – emessa nel giudizio sorto a seguito della separazione, di cui si è detto più sopra, disposta dal Tribunale di Milano – con la quale era stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale di nullità per difetto di novità proposta da Camomilla SPA per i marchi nn. (OMISSIS) registrati ad opera di C.M.T. SRL in corso di giudizio; segnatamente la nullità parziale di detti marchi era stata dichiarata limitatamente alle classi 3, 9, 14 e 18, nonchè alle classi 35 e 36 limitatamente ai servizi di vendita e fornitura di servizi finanziari relativi ai prodotti appartenenti alle connesse classi, con esclusione dei prodotti della classe 25 e dei connessi servizi di commercializzazione e finanziamento.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

2.2. La Corte territoriale ha respinto l’appello, osservando, tra l’altro, che la validità degli antecedenti marchi di Camomilla SPA era stata già accertata nel distinto giudizio, conclusosi con la sentenza di appello n. 895/2015, di guisa che C.M.T. SRL non poteva rivendicare la validità dei suoi marchi sulla base dell’invalidità dei marchi antecedentemente registrati da Camomilla, la cui declaratoria, in ogni caso, non era stata neppure richiesta nel giudizio de quo.

3. Per entrambi i ricorsi è stata accolta la richiesta di trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente va accolta la domanda di riunione dei ricorsi n. 23133/2015 e n. 11471/2016, per la loro stretta connessione soggettiva ed oggettiva, sia pure con la ovvia precisazione della distinzione degli stessi quanto alle questioni proposte con i rispettivi motivi in relazione alle due differenti sentenze impugnate.

1.2. Ancora preliminarmente va osservato che la documentazione prodotta dalla ricorrente con le memorie, concernente essenzialmente i giudizi successivi intercorsi tra le parti a livello sopranazionale, non è ammissibile ex art. 372 c.p.c., perchè non riguarda la nullità delle sentenze impugnate o l’ammissibilità dei ricorsi e dei controricorsi.

2.1. Si deve quindi passare all’esame dei motivi del ricorso n. 23133/2015.

2.2.1. Con il primo motivo si censura l’applicazione da parte della Corte di appello di Milano di una interpretazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 28, in tema di convalidazione, non conforme all’interpretazione di cui alla precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 17927/2008, resa tra le stesse parti.

La ricorrente si duole che la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, abbia affermato che l’istituto della convalidazione era applicabile ai prodotti che erano stati effettivamente contraddistinti da Camomilla SPA con il marchio “Camomilla” nel quinquennio anteriore alla data della convalidazione – e non, genericamente, ai prodotti per i quali il marchio stesso era stato registrato – ivi compresi i prodotti affini a quelli registrati purchè effettivamente usati (fol. 17 del ricorso), e sostiene che questa affermazione confligge con i principi espressi dalle Sezioni Unite nel pregresso giudizio di convalidazione, secondo i quali la convalidazione è possibile soltanto per i prodotti rientranti nelle classi per le quali il marchio successivo è registrato, ove effettivamente utilizzato e tollerato per oltre un quinquennio, e non per i prodotti affini a quelli per i quali il marchio oggetto di convalida è stato registrato.

Quindi, la ricorrente sostiene che i marchi di controparte non erano stati convalidati per tutti i prodotti per i quali erano stati registrati, ma solo per quelli per cui erano stati effettivamente usati e, comunque, mai per quelli usati e non registrati, con la conseguenza che “le registrazioni di controparte erano da dichiarare nulle per i prodotti esclusi dalla convalidazione e che, per i prodotti affini a quelli per cui il marchio di controparte era stato registrato, che fossero stati considerati dai giudici come effettivamente contraddistinti dal marchio “Camomilla” di controparte, non debba essere tollerata da C.M.T. alcuna legittima coesistenza sul mercato” (fol. 19 del ricorso); chiede pertanto che questa Corte dica “se la convalidazione di un marchio di cui all’art. 28 c.p.i. si estende solo ai prodotti peri quali il marchio stesso è stato sia registrato che usato dovendo entrambe le condizioni coesistere, se possa mai estendersi ai prodotti affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato anche se usati”.

2.2.2. Il motivo è infondato.

2.2.3. Innanzi tutto va osservato che non risulta alcun accertamento in fatto della Corte territoriale da cui desumere che la convalidazione abbia riguardato prodotti realizzati da Camomilla SPA anche affini a quelli delle classi merceologiche per le quali i suoi marchi erano stati registrati, nè la ricorrente illustra tale mero assunto con la dovuta specificità.

2.2.4. Quindi va puntualizzato che la Corte territoriale non ha nemmeno affermato che la convalidazione si poteva estendere ai prodotti realizzati da Camomilla SPA ed affini a quelli per cui i marchi convalidati erano stati dalla stessa registrati.

2.2.5. Conseguentemente, la decisione impugnata è conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite.

2.2.6. Quanto ai primi due profili – concernenti l’estensione della convalidazione – si deve osservare che la Corte di appello ha premesso di essere chiamata a pronunciarsi sulla “situazione di fatto, rappresentata dall’uso dei segni di titolarità di Camomilla SPA, e della eventuale violazione dell’ambito della convalidazione, come riconosciuto al termine del giudizio conclusosi con la citata pronuncia della Suprema Corte, che l’uso dei marchi di Camomilla Spa potrebbe aver integrato” (fol. 14 della sent. imp.); ha quindi osservato che secondo C.M.T. SRL l’ambito della convalidazione trovava limite nel target di consumatori (corredo scolastico e vendite nelle cartolerie) di Camomilla SPA di guisa che non avrebbero potuto rientrare nell’ambito della stessa i prodotti di abbigliamento e gli accessori moda, poichè i prodotti convalidati (cartelle, borse, borsette) potevano ritenersi convalidati solo in quanto riconducibili al corredo scolastico ed all’attivita di vendita in cartoleria e non si poteva ritenere che la società Camomilla potesse beneficiare della convalidazione per la più ampia categoria degli accessori moda.

Quindi, dopo avere esaminato la decisione delle Sezioni Unite, ha affermato che non era vero che il Tribunale aveva “”regalato” a Camomilla SPA la sanatoria dei propri marchi in relazione all’intera vastissima categoria degli “accessori moda”” (fol. 18 della sent. imp.) circoscrivendo l’ambito di protezione del marchio n. (OMISSIS) di C.M.T. SRL al solo campo dei “capi di vestiario” perchè “il giudice del merito non ha esteso l’effetto della convalida ai prodotti affini a quelli concretamente usati, ma ha preso in esame l’utilizzo concreto dei segni da parte di Camomilla SPA e ha constatato che esso si era realizzato sia su prodotti per i quali era avvenuta la registrazione, sia su prodotti affini a questi ultimi” (fol. 18/19 della sent. imp.).

Orbene, lo sviluppo argomentativo, sia pure appesantito da riferimenti non sempre sufficientemente chiari ai marchi dell’una o dell’altra parte, rende evidente che il riferimento ai prodotti “affini” nel primo passaggio – ove è esclusa l’estensione a questi della convalidazione – concerne i prodotti realizzati da Camomilla SPA e vale a chiarire che sono stati considerati solo i prodotti per i quali era stata effettuata la registrazione del marchio oggetto di convalida, purchè usati – peraltro, in linea con quanto propugnato dalla stessa ricorrente C.M.T. Invece nel secondo passaggio – ove si dice che il concreto utilizzo dei segni, atto a fondare il positivo giudizio di convalidazione, ha riguardato sia i prodotti registrati che i prodotti affini – concerne la fase di raffronto dell’utilizzo del marchio posteriore di Camomilla SPA con i prodotti realizzati da C.M.T. SRL, questi ultimi presi in esame sia in quanto coperti da registrazione (abbigliamento, classe 25), sia in quanto a questo affini (accessori dell’abbigliamento).

Ciò trova conferma nel conclusivo passaggio motivazionale (fol.19 della sent. imp.), dove la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che era stata esclusa la nullità dei marchi n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) in forza dell’accertata convalidazione “con riferimento ai prodotti sopraindicati realizzati e diffusi sul mercato dell’appellata, prodotti assolutamente rientranti nelle classi per cui i marchi sono stati registrati”, rimarcando che il fatto che questi prodotti realizzati dalla società Camomilla fossero da ritenersi “- come sostiene l’appellante (C.M.T.) – affini all’abbigliamento e agli accessori per l’abbigliamento, di cui alla classe 25 di registrazione del marchio n. (OMISSIS) di titolarità di C.M.T., non impedisce alla società appellata (Camomilla SPA) di realizzate quegli “oggetti in carta e cartone, cuoio e tessuto, quali zaini, borse, cinture, portachiavi, portaocchiali, portafazzoletti, portasigarette, portagioie, beauty cases” rientranti appieno nelle categorie di prodotti previsti nelle rispettive classi di protezione”.

Quindi, non può dirsi che la Corte di appello abbia esteso gli effetti della convalidazione a prodotti realizzati da Camomilla SPA affini a quelli oggetto della registrazione del marchio convalidato.

2.3.1. Con il secondo motivo si censura la statuizione della Corte di appello che ha ritenuto non ammissibile la domanda di nullità parziale delle registrazioni di controparte n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), avendola erroneamente ritenuta preclusa in quanto già decisa con il precedente giudizio conclusosi con la convalidazione parziale delle predette registrazioni avversarie, quindi in erronea applicazione dell’art. 2909 c.c..

A parere della ricorrente, erroneamente la Corte territoriale ha affermato che non poteva essere riproposta la domanda di nullità parziale per difetto di novità (artt. 12 e 27 c.p.i.) di un marchio posteriore rispetto ad un marchio anteriore, per essere stata già accolta l’eccezione di convalidazione parziale ex art. 28 c.p.i. tra le medesime parti in precedente giudizio laddove la nuova domanda di nullità parziale attenga all’utilizzo del marchio posteriore per contraddistinguere prodotti differenti da quelli per i quali era stata accolta l’eccezione di convalidazione.

2.3.2. Con il terzo motivo si denuncia che la Corte di appello avrebbe illogicamente statuito, in erronea applicazione degli artt. 27 e 28 c.p.i., che non era ammissibile la domanda di nullità parziale delle registrazioni di controparte n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) per carenza di novità, pur avendo preso atto dell’avvenuta convalida parziale delle medesime registrazioni.

A parere della ricorrente, una volta accertata la convalidazione del marchio limitata ad alcuni prodotti, avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità parziale del marchio stesso, per difetto di novità, in relazione agli altri prodotti.

2.3.3. I motivi sono da trattare congiuntamente per connessione, perchè entrambi, sul presupposto che l’eccezione di convalidazione era stata accolta solo per taluni prodotti specifici, propugnano che ciò non avrebbe impedito a C.M.T. SRL di proporre una nuova domanda di nullità parziale dei marchi registrati da Camomilla SPA per altri, differenti prodotti.

2.3.4. I motivi sono infondati e vanno respinti.

Risulta decisivo osservare che il primo giudizio intercorso tra le parti e conclusosi con la citata sentenza delle Sezioni Unite -definito ripetutamente “giudizio di convalidazione” dalla ricorrente – era, più propriamente, il giudizio da questa promosso per ottenere la dichiarazione di nullità per difetto di novità dei marchi n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) registrati posteriormente da Camomilla, rispetto al proprio marchio antecedentemente registrato. Ciò è rilevante perchè tale giudizio si è concluso con il rigetto in toto delle domande di nullità per difetto di novità dei marchi in titolarità di Camomilla SPA.

Dunque, è proprio la statuizione di rigetto totale della domanda di nullità dei marchi in questione, che costituisce il giudicato qui rilevante. E che a tale risultato (il totale rigetto della domanda di nullità) i giudici fossero pervenuti – come sostiene la ricorrente sulla base di una convalidazione solo parziale del marchio, che in quanto tale avrebbe perciò giustificato soltanto un corrispondente rigetto parziale della domanda di nullità, e l’accoglimento per il resto della stessa, è questione che avrebbe dovuto esser posta nel giudizio c.d. di convalidazione, ma non può essere proposta nel presente giudizio, in cui deve prendersi atto dell’ampiezza del giudicato come in concreto determinatasi nel giudizio precedente.

2.4.1. Il quarto motivo riguarda il marchio n. (OMISSIS) registrato da Camomilla SPA in epoca successiva al giudizio “di convalidazione”.

2.4.2. La ricorrente denuncia l’omesso esame e l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità parziale per difetto di novità della registrazione di controparte n. (OMISSIS) formulata da C.M.T. nelle conclusioni precisate nel giudizio di appello, avendo la Corte territoriale, a suo dire, pronunciato solo sulla domanda di nullità per deposito in mala fede e di decadenza per sopravvenuta illiceità.

La ricorrente sostiene di avere formulato sin dal primo grado la domanda di nullità per difetto di novità in relazione a tutti i prodotti della classe 18, a quelli della classe 9 ed di servizi di vendita di questi prodotti, in classe 35, nonchè per gli ulteriori prodotti che potessero essere ritenuti affini ai prodotti coperti dalla propria registrazione anteriore n. (OMISSIS).

2.4.3. Il motivo è inammissibile.

2.4.4. Giova rimarcare che nel corso del giudizio di primo grado come si evince dalla stessa sentenza impugnata – la domanda di nullità dell’anzidetto marchio era stata esaminata, tanto da essere parzialmente accolta con declaratoria di nullità per difetto di novità limitatamente alla classe 25 (abbigliamento) ed alla classe 35, servizi di vendita, relativi alla sola classe 25, rivendicati nel titolo ed esclusi dagli effetti della convalidazione (v. fol. 7 della sent. imp.).

Ne discende che, per la parte non favorevole, tale statuizione avrebbe dovuto essere impugnata mediante puntuali ed argomentate critiche: di contro, secondo quanto riferisce la stessa ricorrente, il tema della nullità della registrazione in esame per difetto di novità sembra essere stato introdotto in appello solo nelle sintetiche conclusioni, ed il motivo di ricorso per cassazione, nella sua complessiva formulazione, appare assolutamente generico sul punto ed inidoneo ad assolvere all’onere di specificità necessaria per poterne apprezzarne la eventuale fondatezza.

2.4.5. Come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, – senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017); inoltre, il ricorrente in cassazione deve articolare puntuali e motivate doglianze, attesa la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di legittimità (da ultimo, Cass. n. 6519 del 06/03/2019), di guisa che il motivo di ricorso deve consentire l’apprezzamento del motivo di impugnazione.

Tutto ciò nel caso di specie non si ravvisa.

2.4.6. Inoltre, è vero che la Corte di Cassazione, ove sia denunciato un error in procedendo – come nel presente caso – è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 2771 del 02/02/2017), non essendo legittimata la cassazione a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. n. 20924 del 05/08/2019).

2.4.7. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto perchè la ricorrente si è riportata esclusivamente alle conclusioni rassegnate in appello senza aver nemmeno riferito di avere articolato uno specifico motivo di appello avverso la prima decisione, solo parzialmente favorevole sul punto, e, ancor di più, senza averne illustrato lo specifico contenuto, necessario per valutarne la fondatezza ed anche per vagliare se, pur in assenza di un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, la decisione adottata nel suo complesso non avesse comportato necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. n. 15255 del 04/06/2019).

2.5. Il quinto ed il sesto motivo riguardano i marchi registrati da C.M.T. SRL n. (OMISSIS), dichiarati parzialmente nulli, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di Camomilla SPA, limitatamente ai prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 35 (per servizi di vendita di prodotti diversi dall’abbigliamento e relativi accessori), con esclusione dei prodotti della classe 25 e dei servizi di commercializzazione degli stessi per cui rimangono validi.

2.6.1. Con il quinto motivo si denuncia l’omessa pronuncia della Corte di appello sul motivo di impugnazione formulato dalla ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità parziale per difetto di novità delle registrazioni n. (OMISSIS), segnatamente lamentando che la Corte si sarebbe pronunciata sulla sola ragione di riforma basata sulla tutela extramerceologica e di rinomanza dei marchi in questione, e non anche su quella sull’affinità tra i prodotti per i quali le registrazioni di C.M.T. SRL erano state dichiarate nulle ed i prodotti della antecedente registrazione di C.M.T. SRL n. (OMISSIS) e sulla naturale espansività del marchio, dedotta in sede di precisazione delle conclusioni finali in appello.

2.6.2. Il motivo è inammissibile.

Ancora una volta la ricorrente richiama, per dimostrare di aver sollevato la questione in appello, soltanto le sue conclusioni finali e non anche il motivo di appello. Nè la lacuna è superabile alla luce della parte narrativa del ricorso, in cui si richiamano, sì, le conclusioni dell’atto di appello – in tutto analoghe alle conclusioni finali – ma non il contenuto di un motivo in cui le stesse siano state illustrate (v. sub 2.4.5/2.4.7.).

2.7.1. Con il sesto motivo si denuncia la manifesta illogicità della sentenza per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato parzialmente nulle le registrazioni di C.M.T. SRL, con motivazione illogica ed in erronea

applicazione ed interpretazione dell’art. 28 c.p.i., avendo contestualmente dichiarato – da un lato – la convalidazione delle registrazioni avversarie n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), riconoscendo dunque la anteriorità dei diritti di C.M.T. SRL derivanti dalla sua registrazione n. (OMISSIS) e – dall’altro – la nullità per mancanza di novità delle registrazioni successive della medesima ricorrente sui prodotti delle classi 9 e 18 affini a quelli della predetta registrazione n. (OMISSIS), la cui naturale espansione non poteva essere pregiudicata in ossequio a diritti di marchio di controparte in sè nulli e semplicemente convalidati.

2.7.2. Il motivo è inammissibile perchè pone, ancora una volta, una questione del tutto nuova – basata sulla affinità dei prodotti già indicata nel quinto motivo – la cui rituale proposizione, con specifico motivo di appello, non risulta nè dalla sentenza impugnata, nè dallo stesso ricorso per cassazione. In quest’ultimo si afferma soltanto, a f. 35, che la questione sarebbe stata ampiamente dedotta “nel giudizio di appello” e “anche in comparsa conclusionale”. Sennonchè non viene precisato, e neppure è ricavabile dalla parte narrativa del ricorso, dove esattamente e in quali termini la questione sia stata dedotta nel giudizio di appello; inoltre la deduzione di motivi di appello in comparsa conclusionale sarebbe tardiva e dunque inammissibile.

3.1. Si deve quindi passare all’esame dei motivi del ricorso riunito n. 11471/2016.

3.2.1. Con il primo motivo è svolta la seguente censura: nullità del procedimento e conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la Corte di appello, avendo ritenuto di non potersi pronunciare sulla validità dei marchi registrati di Camomilla SPA, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4096/2014 che dichiarava la nullità dei marchi C.M.T. SRL, omettendo di sospendere necessariamente il procedimento innanzi ad essa, ex art. 295 c.p.c., in attesa che fosse definita, con sentenza passata in giudicato, la questione pregiudiziale della validità dei marchi anteriori di Camomilla SPA.

Secondo la ricorrente sussisteva tra le due cause un nesso di pregiudizialità/dipendenza, tale da integrare una fattispecie di sospensione necessaria del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza resa nella causa pregiudiziale.

La censura si riferisce alla seguente statuizione: “Poichè in quella sede (il riferimento è alla sentenza n. 895/2015 resa dalla stessa Corte di appello nella causa gemella) è stata accertata la validità dei marchi di Camomilla, C.M.T. non può rivendicare la validità dei suoi marchi sulla base dell’invalidità dei marchi antecedentemente registrati da Camomilla” (fol. 6 della sent. imp.).

Nello specifico, a parere della ricorrente, nella cd. Causa gemella il giudice era stato chiamato a decidere con efficacia di giudicato domande di invalidità dei marchi anteriori di Camomilla SPA proposte da C.M.T. SRL (ossia dei titoli da cui dipende l’esito del presente giudizio) e che la validità/invalidità di questi marchi anteriori determina, in applicazione dell’art. 12, lett. d) e art. 25, lett. a) c.p.i., l’esito della domanda riconvenzionale di nullità dei marchi di C.M.T. SRL, oggetto della presente sentenza impugnata.

3.2.2. Con il secondo motivo è svolta la seguente censura: nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di appello omesso di giudicare su un punto decisivo della controversia, avendo erroneamente ritenuto che non fosse stata proposta la connessa domanda di nullità dei marchi anteriori della società Camomilla SPA che invece era stata proposta nel giudizio da cui ha avuto origine la presente causa e che ha costituito l’oggetto delle sentenze di primo e di secondo grado relative alla cd. “causa gemella” tra le medesime parti.

La censura riguarda la seguente statuizione: “In ogni caso, questo giudizio non può avere ad oggetto i marchi di Camomilla poichè la stessa C.M.T. in primo grado non ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità dei marchi di Camomilla ma ha solo domandato di rigettare la domanda riconvenzionale e, quindi, accertare la validità dei suoi marchi per i prodotti per i quali era avvenuta la registrazione” (fol. 6 della sent. imp.).

Sostiene la ricorrente che la anzidetta decisione risulta illogica poichè non considera che, per giudicare della nullità dei marchi depositati da C.M.T. SRL successivamente marchi convalidati di Camomilla SPA, era necessario valutare proprio i marchi convalidati opposti da Camomilla SPA come anteriorità invalidanti, rispetto ai; marchi di C.M.T. SRL successivamente registrati, perchè tali da privarli dell’elemento della novità.

Quindi la ricorrente sostiene che, a prescindere dal fatto che la nullità dei marchi di Camomilla SPA avrebbe potuto essere valutata incidenter tantum dalla Corte territoriale, il rigetto della eccezione di validità di un marchio impugnato sul presupposto della mancanza della domanda di nullità della privativa antecedente non è neanche astrattamente configurabile; aggiunge, ad ogni modo, che la domanda di nullità dei marchi di Camomilla SPA era stata proposta nell’altro giudizio e non avrebbe potuto essere riproposta nel presente giudizio separato per il divieto di bis in idem.

Deduce quindi che ricorre una omessa pronuncia che comporta una nullità della sentenza e del procedimento, quale violazione dell’art. 112 c.p.c..

3.3.1. La prima doglianza va disattesa in applicazione del principio secondo il quale “Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si desume dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10027 ad 19/06/2012; Cass. n. 26251 del 03/11/2017; Cass. n. 80 del 04/01/2019).

Invero, nel caso in esame, non ricorreva alcuna disposizione specifica che richiedesse di attendere il giudicato sulla causa pregiudicante. In proposito, anche l’argomento utilizzato nella prima memoria dalla ricorrente, secondo cui l’art. 123 c.p.i. conterrebbe una specifica previsione di sospensione necessaria del processo (integrando perciò l’eccezione prevista da Cass. Sez. U. n. 10027/2012) è manifestamente infondato perchè l’art. 123 cit., prevede soltanto l’efficacia erga omnes del giudicato di nullità della privativa e non contempla affatto la sospensione del processo.

3.3.2. Il secondo motivo attiene, come si è visto, a una ulteriore, autonoma ratio della medesima decisione della Corte d’appello di disattendere il gravame quanto alla nullità dei marchi registrati da Camomilla SPA, ratio costituita dal difetto, “in ogni caso”, di una domanda di nullità da parte dell’attrice. Esso resta dunque assorbito dal rigetto del primo motivo.

4. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di ciascuno dei giudizi di legittimità introdotti con i separati ricorsi, che vanno liquidate, in relazione al ricorso n. 23133/2015, in Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, e, in relazione al ricorso n. 11471/2016, in Euro 6.000,000, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per ciascun ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta i ricorsi;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel complessivo compenso di Euro 14.000,00, oltre accessori come in motivazione;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ciascun ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;

– Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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