Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10732 del 03/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 03/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5152-2013 proposto da:

C.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA

ZENATTI;

– ricorrente –

contro

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA GIOVANAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, difensore della ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ILARIA GIOVANAZZI, difensore del controricorrente,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 P.G. propose ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. perchè fosse accertato l’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passo e ripasso pedonale e con piccoli mezzi sul cortile contraddistinto dalle particelle (OMISSIS), nonchè della servitù di passo e ripasso a piedi lungo il sentiero che attraversa la particella fondiaria (OMISSIS), di proprietà di C.N..

La convenuta C. concluse per il rigetto delle domande, assumendo il mancato utilizzo del passaggio e l’assenza di segni visibili destinati all’esercizio della servitù, e formulò domanda di condanna dell’attore al risarcimento danni per lite temeraria.

1.1. Il Tribunale di Rovereto, con ordinanza in data 31 marzo 2011, rigettò le domande e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 27 giugno 2012, ha accolto il gravame limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda di accertamento dell’usucapione della servitù di passo pedonale e con piccoli mezzi sul cortile contraddistinto dalle particelle (OMISSIS), perchè assunta a contraddittorio non integro, e ha dichiarato la nullità della sentenza, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

2.1. La Corte territoriale ha rigettato il gravame con riferimento alla domanda di usucapione della servitù di passo sulla particella (OMISSIS) di proprietà C., per mancanza di prova del requisito dell’apparenza, ed ha condannato l’appellante P. al pagamento delle spese del giudizio, tenuto conto che il predetto, oltre che soccombente in relazione alla seconda domanda, aveva dato causa alla irregolarità del contraddittorio, da lui stesso dedotta come motivo di appello.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.N. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso P.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c..

La ricorrente assume che la Corte d’appello sarebbe incorsa in ultrapetizione per avere rilevato la non integrità del contraddittorio sulla domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione della servitù di passo pedonale e con piccoli mezzi, in assenza di riproposizione della predetta domanda con riferimento anche alla particella (OMISSIS), che era l’unica in comproprietà tra la sig.ra C. ed altri soggetti, in effetti non evocati in giudizio.

Dalla lettura dell’atto di appello emergeva, infatti, che la mancata indicazione della richiamata particella (OMISSIS) non era frutto di errore materiale.

2. Con il secondo motivo è denunciato vizio di motivazione, in assunto omessa, insufficiente o contraddittoria, ai sensi del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis.

La ricorrente evidenzia che la Corte d’appello, dopo avere espressamente dato atto che il contraddittorio risultava carente soltanto con riferimento alla particella (OMISSIS), aveva poi dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado con riferimento alla domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione della servitù a carico anche delle residue particelle (OMISSIS), tutte di proprietà esclusiva della sig.ra C..

Diversamente, secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare nel merito anche sulla prima domanda del P., relativamente alle particelle di proprietà C., atteso che la violazione del contraddittorio era riferibile alla sola particella (OMISSIS).

3. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.

3.1. Non sussiste ultrapetizione.

La Corte d’appello ha rilevato la nullità non sanabile della pronuncia di primo grado, tra l’altro dedotta dall’appellante con il primo motivo di impugnazione, ed ha fatto applicazione del principio consolidato secondo cui il giudice non può pronunciare sull’acquisto per usucapione di servitù di passaggio a carico di un fondo in regime di comproprietà, se la domanda non sia stata proposta nei confronti di tutti i proprietari (ex plurimis, Cass. 18/09/2001, n. 11709).

La riduzione del petitum effettuata dall’appellante, di cui la Corte d’appello dà atto nell’incipit della motivazione, attiene alla domanda proposta in via subordinata dall’appellante, e quindi la Corte d’appello era tenuta ad esaminare e decidere sulla questione pregiudiziale dell’integrità del contraddittorio, oggetto del primo motivo di appello.

4. Risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso.

Correttamente la Corte d’appello ha indicato, sia in motivazione sia nel dispositivo, le particelle che nella specie costituivano il preteso fondo servente, e ciò al fine di individuare i litisconsorti necessari: tutti i proprietari delle particelle che costituivano il fondo servente avrebbero dovuto partecipare al giudizio.

Ciò non era avvenuto, di qui la nullità della sentenza del Tribunale e la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.c. per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.

Non si ravvisa la denunciata contraddittorietà della motivazione, nè altro deficit motivazionale.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA