Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10731 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 16/05/2011), n.10731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26346/2008 proposto da:

ELCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato MORRICO Enzo e GIOSAFAT RIGANO’, che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6044/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2007 R.G.N. 9295/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega MORRICO ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per rinnovo notifica e in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ELCO s.p.a., destinataria del provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro di P.C. dell’11 dicembre 2000, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 14 febbraio 2003, con cui era stata accolta la domanda di quest’ultima, diretta al riconoscimento dell’obbligo della società alla sua assunzione, con conseguente condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate.

Lamentava in particolare che il Tribunale aveva ritenuto legittimo l’atto di avviamento, senza adeguatamente considerare il provvedimento 5 ottobre 2001 n. 2897 della Provincia di Roma (con cui la società ELCO veniva esonerata dal rispetto degli obblighi occupazionali previsti dalla L. n. 68 del 1999 a seguito di procedura di mobilità attivata dall’azienda in data 5 novembre 1999 presso l’U.R.L.M.O. de L’Aquila).

Costituitasi la P., la Corte, con sentenza del 5 novembre 2007, respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società ELCO, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

La P. restava intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve pregiudizialmente osservarsi che la notifica del presente ricorso per cassazione non risulta avvenuta nel termine annuale per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo antecedente alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, ratione temporis inapplicabile alla fattispecie).

Più in particolare risulta che le notifiche effettuate in data 5 novembre 2008 non sono andate a buon fine, per trasferimento del procuratore costituito.

Considerato tuttavia che la ricorrente ha successivamente provveduto alla rituale notifica presso quest’ultimo in data 1 dicembre 2008, deve applicarsi il principio per cui la notificazione del ricorso per cassazione eseguita in luoghi diversi da quelli prescritti non determina l’inesistenza della stessa, ma la sua semplice nullità, alla quale si può porre rimedio con la rinnovazione prevista dall’art. 291 c.p.c., comma 1 (Cass. 15 ottobre 2004 n. 20334), cui il ricorrente può provvedere di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dal detto art. 291 (come avvenuto ella specie), oppure in contemplato dal detto art. 291 (come avvenuto ella specie), oppure in esecuzione di apposito provvedimento del giudice in tal senso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (nello stesso senso, Cass. sez. un. 22 luglio 2002 n. 10696 e Cass. 14 maggio 2004 n. 9242).

2.- Venendo pertanto al merito si osserva.

Con primo motivo la ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, artt. 3, 7 e 9, avendo escluso nel caso di specie la sospensione dell’obbligo di assunzione derivante dalle norme citate.

Lamentava in particolare la ricorrente che col provvedimento 5 ottobre 2001 della Provincia di Roma, la società era stata esonerata dal rispetto degli obblighi occupazionali previsti dalla L. n. 68 del 1999, a seguito di procedura di mobilità attivata dall’azienda in data 5 novembre 1999 presso l’u.r.l.m.o. de L’Aquila; che i lavoratori avviati, tra cui la P., erano pertanto stati erroneamente reinseriti nel programma di avviamento, a differenza di quanto ritenuto dalla corte di merito.

Che l’avviamento della P. risultava in effetti intervenuto durante la sospensione dell’obbligo di assunzione derivante dalla procedura di mobilità, ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 5, dovendo esso calcolarsi a decorrere dalla scadenza di un anno dall’ultimo licenziamento (del 18 novembre 1999), cui doveva aggiungersi il termine di sessanta giorni previsto dal comma 1 dell’art. 9.

3. – Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Il provvedimento 5 ottobre 2001 della Provincia di Roma, proveniente dalla stessa autorità che aveva emesso l’atto di avviamento (sempre il servizio collocamento disabili della Provincia di Roma), per il suo contenuto dichiarativo dell’esenzione dell’obbligo di assunzione da parte della società ELCO e della conseguente erroneità, ab origine, dell’avviamento della P., deve intendersi avere efficacia retroattiva.

La L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 5, poi stabilisce che: “gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 1 e 3 e successive modificazioni, ovvero dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24 e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti (come nella specie), per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’art. 8, comma 1, della stessa legge” (un anno in base all’ivi richiamato dalla L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, comma 6, solo successivamente ridotto a sei mesi dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6).

Deve quindi ritenersi che, a differenza di quanto stabilito nella prima parte della norma in esame, in caso di procedura di mobilità disciplinata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24, non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all’ambito provinciale.

La richiesta di assunzione di personale da parte del datore di lavoro deve essere poi effettuata (L. n. 68 del 1999, art. 9, comma 1) entro il termine di sessanta giorni dal sorgere del relativo obbligo, che, nel caso di specie, decorre dall’anno successivo all’ultimo licenziamento (del 18 novembre 1999), ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 5, sicchè il provvedimento di avviamento venne effettivamente illegittimamente adottato durante il periodo di sospensione dell’obbligo di assunzione.

4. – Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito direttamente da questa Corte con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Le alterne vicende del giudizio giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di cui al ricorso introduttivo.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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