Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10730 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23310-2019 proposto da:

PRENATAL RETAIL GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 37,

presso lo STUDIO TRIBUTARIO DEIURE, rappresentata e difesa

unitamente dagli Avvocati NICOLA CASO, ANDREA ZOCCALI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 605/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata l’08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Prenatal Retail Group spa proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego della richiesta di rimborso della maggiore accisa versata per l’anno di imposta 2014.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla società contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello rilevando che la Prenatal Retail Group spa in quanto consumatore non era legittimata ad ottenere alcun rimborso in quanto solo il fornitore, avendo intrattenuto un rapporto diretto con l’Erario, poteva chiedere la restituzione dell’imposta indebitamente versata.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR erroneamente statuito che, pur in assenza di una esplicita previsione al riguardo, non fosse consentito al consumatore finale di chiedere a rimborso la maggiore accise versata sul gas naturale.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23; in particolare la contribuente ripropone le difese svolte nel giudizio di secondo grado, ritenute dalla CTR assorbite, con le quali si deduceva che la CTP aveva errato nel non dichiarare inammissibili e/o infondate le eccezioni, sollevate dall’Agenzia delle Entrate solo nel giudizio di primo grado, sul non corretto adempimento degli oneri documentali sottostanti alla richiesta di rimborso.

1.2 Con il terzo motivo il contribuente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si ripropone la questione, ritenuta assorbita dalla CTR, della competenza dell’Agenzia delle Dogane di Milano a gestire i rimborsi.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Secondo il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise – TUA) per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione ovvero della loro importazione (art. 2, comma 1); è obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e gli altri soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta (comma 4) Gli obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale sono, tra gli altri, i “(…) soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori (…). Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l’impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell’accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore” (TUA, art. 26, comma 4), mentre “i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (TUA, art. 16, comma 3).

2.2 Ai sensi dell’art. 14, “l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”. Il diritto al rimborso è, dunque, regolato, in via generale, dal TUA, art. 14, mentre il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1, conv. con modif. nella L. 27 novembre 1982, n. 873, secondo cui “chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all’importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali (…) ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l’onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale”, è applicabile unicamente “quando i tributi riscossi non rilevano per l’ordinamento comunitario” (L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 3). Per il rimborso dei tributi rilevanti per l’ordinamento comunitario dispone della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, il quale stabilisce che: “I diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti” 2.3 Secondo l’orientamento di questa Corte che ormai può ritenersi consolidato (cfr. di recente Cass. 23008/2020 e 29980/2019) il complesso normativo sopra passato in rassegna consente di individuare il titolare, dal lato passivo, dell’obbligazione tributaria di corrispondere l’accisa nel fabbricante ovvero l’intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello Stato. E’ dunque il fornitore a dover pagare l’imposta; in esito al pagamento, egli può riversarne l’onere mediante rivalsa. E non potrebbe essere diversamente, giacchè la caratterizzazione tipologica delle accise postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti (così, in motivazione, Cass. n. 17627/2014; si veda, altresì, Cass. 2008/16612).

2.4 Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte con riferimento al gas naturale, è stato, infatti, affermato che ” il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge solo tra la Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l’utente consumatore” (Cass. S.U. nr. 11987/2009,), sicchè “il solo soggetto obbligato verso l’amministrazione finanziaria è l’ente comunale che immette in consumo il gas e riscuote l’accisa inglobata nel prezzo (è una peculiarità che non incide sulla natura del tributo che resta distinto dal prezzo del gas) (…)”(Cass. S.U. nr. 6589/2009,).

2.4 Può quindi affermarsi che l’imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell’imposta è il fornitore del prodotto; quanto al consumatore, l’onere corrispondente all’imposta è su di lui traslato in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico (Cass. 23008/2020) e “i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico” (cfr. Cass. n. 9567/2013).

2.5 Ciò premesso, e venendo alla tematica del rimborso, va rilevato che la Corte di Giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante, CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas) che, in mancanza di disciplina dell’Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purchè i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05, punto 37, Reemtsma Cigarettenfabriken).

2.6 Ne consegue che, stante l’autonomia dei rapporti tra il consumatore finale e il fornitore rispetto a quelli intercorrenti tra quest’ultimo e il Fisco, che il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all’Amministrazione Finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte. Il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l’imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Nel caso di addebito delle accise al consumatore finale, quest’ultimo può esercitare l’azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere il rimborso anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria allorquando, l’azione esperibile nei confronti del fornitore sia oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell’ipotesi di fallimento del fornitore) (cfr. Cass. 23008/2020 e 29980/2019).

2.7 Nella fattispecie la contribuente non ha allegato elementi di impossibilità ed eccezionale onerosità dell’azione di ripetizione dell’indebito, in relazione ai quali possa riconoscersi, in via straordinaria ed eccezionale, la legittimazione al rimborso in capo al consumatore finale.

2.8 Alla luce dei superiori principi di diritto deve concludersi che la CTR abbia correttamente disconosciuto la legittimazione di Prenatal Retail Group spa al rimborso delle accise versate in misura superiore a quanto previsto dalla tariffa agevolata, dovendo ritenersi che la società contribuente è il consumatore finale del prodotto fornito da Edison Energia spa, su cui grava l’obbligo di pagamento delle accise e, quindi, anche la legittimazione al rimborso.

3. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti in ragione del rigetto del primo motivo di ricorso.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte;

– Rigetta il ricorso

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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