Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1073 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7030/2018 R.G. proposto da:

A.A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cristina

Tarchini, con domicilio eletto in Roma, largo Somalia, n. 53, presso

lo studio dell’Avv. Guglielmo Pinto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia depositato il 29 novembre

2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che A.A.A., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 29 novembre 2017, con cui il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile, in quanto proposta dopo la scadenza del termine di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 2, l’opposizione avverso il provvedimento adottato il (OMISSIS) e notificato il (OMISSIS), con cui la Commissione territoriale competente aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, nel computo del termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2, il decreto impugnato ha escluso l’operatività della sospensione feriale, ai sensi del medesimo decreto, art. 3, comma 3-novies, rilevando che il ricorso era stato depositato il 14 settembre 2017, e ritenendo conseguentemente applicabile la disciplina processuale dettata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, come modificata dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46;

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del citato D.L. n. 13, art. 21, osservando che, in quanto avente ad oggetto un provvedimento adottato e notificato in data anteriore all’entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 25 del 2008, l’impugnazione doveva ritenersi disciplinata dalla disciplina previgente, la quale non escludeva l’operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale;

che il ricorso è fondato;

che, come rilevato dallo stesso decreto impugnato, la disciplina dettata dal D.L. n. 13 del 2017 (ivi compreso l’art. 6, comma 1, lett. g), che ha introdotto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis), si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 21, ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data in vigore del medesimo decreto, e quindi dopo il 16 agosto 2017;

che peraltro, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il computo del termine perentorio per l’impugnazione deve aver luogo sulla base del regime giuridico vigente alla data d’inizio della sua decorrenza, e quindi alla data di notificazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. VI, 5/09/2019, n. 22304; 21/06/2018, n. 16420);

che nella specie, avendo l’opposizione ad oggetto un provvedimento notificato il (OMISSIS), l’impugnazione doveva considerarsi assoggettata alla disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 13 del 2017, che, a differenza di quella successiva, dettata dal comma quattordicesimo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (e non già dall’art. 3, comma 3-novies, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. 0a), erroneamente richiamato dal decreto impugnato, in quanto riguardante l’impugnazione delle decisioni di trasferimento adottate dall’Unità Dublino), non escludeva l’applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale;

che non può pertanto condividersi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui l’opposizione, proposta con ricorso depositato il 14 settembre 2017, doveva considerarsi tardiva, in quanto successiva al trentesimo giorno dalla notificazione del provvedimento della Commissione territoriale;

che il decreto impugnato va conseguentemente cassato, con il rinvio della causa al Tribunale di Brescia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese processuali.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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