Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1073 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 542-2019 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica dell’avv. LOREDANA LISO, che lo rappres. e difende, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.B., cittadino del Gambia, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, innanzi al Tribunale di Bari che, con decreto emesso il 30.11.2018, lo rigettò, rilevando che: premesso che il racconto reso dal ricorrente era inattendibile, i fatti esposti non attenevano all’ambito della protezione internazionale o sussidiaria; dalle informazioni aggiornate acquisite non si desumeva la sussistenza in Gambia di una situazione di violenza indiscriminata; non era stata comprovata un’effettiva lesione di diritti fondamentali del ricorrente al fine del riconoscimento del permesso umanitario.

Ricorre in cassazione B.B. formulando due motivi.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è dedotto l’omesso esame di fatti decisivi e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in quanto il Tribunale non aveva, erroneamente, riconosciuto la protezione internazionale richiesta, ai sensi della norma richiamata, senza peraltro procedere al rinnovo della sua audizione.

Con il secondo motivo è dedotta la motivazione apparente del decreto impugnato, e la violazione della Convenzione di Ginevra del 1951, art. 1, art. 10 Cost., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14,17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo il Tribunale motivato in maniera generica ed insufficiente, omettendo l’istruttoria diretta ad acquisire informazioni sulla situazione socio-politica del Gambia.

Il primo motivo è inammissibile poichè, da un lato, non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dal Tribunale, dall’altro lamenta la mancanza di approfondimento d’ufficio di circostanze che il Tribunale ha motivatamente ritenuto non attendibili in quanto contraddittorie, sotto più profili, con valutazione che non utilmente il ricorrente contesta nel merito (cfr. Cass., n. 16925/18), lamentando peraltro del tutto genericamente l’omesso ricorso del Tribunale alla facoltà di rinnovare l’audizione del ricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile, sia in ordine alla doglianza relativa all’apparenza della motivazione del decreto impugnato (avendo invece il Tribunale rettamente evidenziato che in Gambia, a seguito della nomina del nuovo Presidente, non sussiste una situazione di violenza generalizzata o conflitto armato da cui possa originare una minaccia per il ricorrente, come si evince dai vari report internazionali aggiornati citati in motivazione), sia circa i presupposti del permesso umanitario, non avendo il ricorrente (come rilevato dal Tribunale) allegato specifiche, personali situazioni di vulnerabilità o d’integrazione sociale.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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