Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1073 del 20/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1073 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Rimborso.
Indennità di volo.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORGINI GIUSEPPE residente a Livorno, rappresentato e
difeso, giusta delega in calce al ricorso, dagli
Avvocati Giuseppe Fedeli e Antonio Mimola,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Romano,
5, presso lo studio dell’Avv. Francesco Prunas,
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.24/23/2011 della Commissione Tributaria

5(490
)

Data pubblicazione: 20/01/2014

Regionale di Firenze – Sezione n. 23, in data
06.12.2010, depositata 1’08 febbraio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.

Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.16487/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.24.23.2011, pronunziata dalla CTR di Firenze Sezione
Staccata di Livorno n. 23, il

06.12.2010,

DEPOSITATA

1’08 dicembre 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo e dichiarando
fondata la pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di silenzio
rifiuto su domanda di rimborso presentata nel 2007,
relativa a ritenute IRPEF subite sull’indennità di
aeronavigazione percepita, censura l’impugnata
decisione, per violazione e falsa applicazione
dell’art.51 comma del TUIR.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
2

Antonino Di Blasi;

4

La questione posta dal ricorso sembra potersi

risolvere sulla base di principi desumibili da
pregresse pronunce.
Le Sezioni Unite di questa Corte ( Sentenza n.

dipendente della Provincia autonoma di Trento, hanno
avuto modo, fra l’altro, di affermare che “Poiche’ le
leggi di previdenza di categoria, come la legge
istitutiva del “Fondo volo” – alle quali corrisponde
in generale un piu’ vantaggioso sistema di tutela e
di prestazioni costituendo deroga alle leggi
sulla previdenza
regole

generale,

e

contributive conseguenziali,

comportando
non

suscettibili di interpretazione analogica, non

sono
e

sufficiente l’esposizione al medesimo rischio per
attrarre altri soggetti non contemplati (e soggetti
ad apposita disciplina previdenziale) nello stesso
fondo categoriale. L’assoggettamento di dipendenti
della Provincia autonoma di Trento (nella specie,
con mansioni di pilota di elicottero presso il
servizio antincendi e protezione civile) al regime
previdenziale assicurato dall’INPDAP esclude pertanto,
alla luce del detto art. 38, n. 2, del r.d.l. n. 1827
del 1935, l’operativita’ del regime sostitutivo
previsto dalla legge n. 859 del 1965 e successive
3

14254/2005), in sede di esame di ricorso di un

modifiche.

Ne’ un siffatto assetto normativo e’ in

contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., attesa la
legittimita’ – costantemente riconosciuta dal Giudice
delle leggi – del pluralismo dei diversi regimi

trattamenti pensionistici delle varie categorie
professionali, e in particolare quelli spettanti
ai dipendenti privati, rispetto al regime previsto
per i dipendenti di enti pubblici”.
D’altronde,

in

tema

fiscale,

per

consolidato

orientamento giurisprudenziale (Cass. n.10646/2005, n.
26106/2005) le norme agevolative sono di stretta
interpretazione e, come tali, insuscettibili di
applicazione al di fuori delle ipotesi tipiche
tassative indicate,

e

stante il divieto non solo

di applicazione analogica, ma anche di interpretazione
estensiva, posto in riferimento alla legge speciale
dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al
codice civile.
Nel caso, la sentenza, che ha escluso la possibilità
dell’applicazione del trattamento fiscale agevolato,
appare conforme al diritto e, quindi, in linea con il
citato orientamento giurisprudenziale, per cui, va
confermata, con integrazione della motivazione, avendo
valorizzato il lessico della norma che riferisce ai
4

previdenziali, non essendo comparabili

”lavoratori” che “esplicano attività lavorative” e non
pure a quelli in quiescenza.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.

per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la successiva memoria,
il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio, avuto
riguardo alle questioni esaminate ed al diverso esito
dei gradi di merito, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013
/

I

375 e 380 bis cpc, definendolo con il relativo rigetto,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA