Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1073 del 17/01/2018
Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2018, (ud. 21/11/2017, dep.17/01/2018), n. 1073
Fatto
RILEVATO CHE:
Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal Fallimento di D.C.S. per ottenere la revocazione del provvedimento di ammissione allo stato passivo del credito di Finfactor s.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione (rette: la Corte d’appello di Salerno), accogliendo il reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto dalla fallita, aveva revocato la sentenza dichiarativa, con conseguente cessazione dell’ufficio del curatore.
Il decreto è stata impugnato dal Fallimento di D.C.S. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Finfactor s.p.a. ha resistito con controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il Fallimento contesta che l’accoglimento del reclamo proposto dalla fallita contro la sentenza dichiarativa potesse comportare la cessazione dell’ufficio del curatore, e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione, atteso che la pronuncia di revoca della dichiarazione di fallimento non produce effetti prima del suo passaggio in giudicato.
Il motivo è manifestamente fondato.
Costituisce infatti principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità che gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutività in via provvisoria (L. Fall., art. 16, comma 2) non è suscettibile di sospensione (art. 18, comma 3), vengono meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione, la revoca.
Il tribunale ha pertanto del tutto erroneamente ricollegato la cessazione dell’ufficio del curatore alla sentenza di revoca del fallimento emessa dalla Corte d’appello di Salerno in sede di reclamo, senza accertarne l’avvenuto passaggio in giudicato.
Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale si contesta che detta sentenza fosse passata in giudicato.
All’accoglimento del primo motivo del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018