Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10729 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23500-2012 proposto da:

M.P., (OMISSIS), M.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato

LIDIA MANDRA’, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE ERAMO;

– ricorrenti –

contro

E.F., elettivamente domiciliato in ALATRI, VIA

CIRCONVALLAZIONE 31, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO MAGGI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3418/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 30.04.1984 il sig. E.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone il sig. M.G., padre degli odierni ricorrenti, deducendo di essere proprietario, per acquisto con atto pubblico rogato il (OMISSIS) e trascritto il (OMISSIS), di un terreno sito in (OMISSIS), distinto in catasto al (OMISSIS), e chiedendo in via principale il regolamento del confine e in ipotesi, ove fosse stato accertato lo sconfinamento in detto fondo di un fabbricato edificato dal M., la demolizione di tale fabbricato.

Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la proprietà affermata dall’attore ed eccependo che il suddetto terreno era stato da lui acquistato con atto pubblico dell'(OMISSIS); in subordine il M. proponeva domanda riconvenzionale di accertamento del suo acquisto di detto terreno per usucapione, anche abbreviata.

Con sentenza parziale n. 437/1998 il Tribunale di Frosinone accertava la proprietà del fondo in capo all’ E., per avere egli trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione dell’acquisto del M., rigettava la domanda di usucapione di quest’ultimo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio sulla domanda di demolizione del menzionato fabbricato.

La sentenza parziale – appellata dagli eredi di Giuseppe M., frattanto deceduto – veniva confermata dalla corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 838/2005, sulla quale poi si formava il giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione contro la stessa proposto dai soccombenti appellanti.

Nella prosecuzione, in primo grado, del giudizio sulla domanda di demolizione del fabbricato gli eredi di M.G. si costituivano assumendo che il fabbricato era stato edificato in buona fede e chiedendo l’indennizzo ex art. 936 c.c.. Il tribunale di Frosinone, con la sentenza definitiva n. 449/2006, accoglieva la domanda dell’attore e di conseguenza ordinava ai convenuti l’abbattimento della costruzione edificata sul suolo dell’Evangelisti, autorizzando quest’ultimo, in caso di inerzia dei condannati, a eseguire la demolizione a spese di costoro. Anche questa sentenza veniva appellata dagli eredi M. e la corte di appello di Roma rigettava il gravame. Secondo la corte capitolina, si doveva riconoscere il diritto dell’ E. alla demolizione del fabbricato, non potendosi ritenere dimostrata nè la buona fede del M., nè la conoscenza della edificazione da parte dell’ E., nè, infine, la decadenza ex art. 936 c.c., u.c..

Avverso quest’ultima sentenza gli eredi M. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Il sig. E. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.3.17, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo mezzo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa giudicando nuova, per non essere stata proposta in primo grado, la domanda di indennizzo avanzata dai M. ex art. 936 c.c..

Al riguardo i ricorrenti, premesso che il giudizio soggiace al rito anteriore alla riforma recata dalla L. n. 353 del 1990, argomentano che la domanda di indennizzo sarebbe stata proposta già in primo grado (“si trattava di un diritto già reclamato nel precedente giudizio”, pag. 10, penultimo rigo, del ricorso per cassazione) e che sulla stessa l’ E. avrebbe accettato il contraddittorio – contestandola nel merito, ma senza contestarne l’ammissibilità – nella memoria conclusiva da lui depositata nel giudizio di primo grado il 27/1/2006. Il Collegio innanzi tutto rileva che la sentenza gravata, pur facendo menzione della domanda di indennizzo degli eredi M. (pag. 2, quartultimo rigo, pag. 4, terzo rigo) riferisce il giudizio di inammissibilità censurato con il motivo in esame alle prospettazioni sulla cui base tale domanda si fondava, ossia la prospettazione che la costruzione fosse stata realizzata da M.G. in buona fede e la prospettazione che l’ E. fosse decaduto ex art. 936 c.c., u.c., dal diritto di ottenerne la demolizione. La corte distrettuale ha quindi espresso un giudizio di inammissibilità (esplicito) in ordine alle allegazioni concernenti la buona fede di M.G. e la decadenza dell’ E. dallo jus tollendi ed un giudizio di inammissibilità (implicito) in ordine alla domanda di indennizzo che su tali allegazioni si fondava.

Così puntualizzati i termini della statuizione impugnata, la censura svolta col motivo di ricorso in esame va giudicato infondata in relazione al giudizio di inammissibilità (implicito) della domanda di indennizzo e fondata in relazione al giudizio di inammissibilità (esplicito) delle allegazioni, su cui tale domanda si fondava, concernenti la buona fede di M.G. e la decadenza dell’ E. dallo jus tollendi.

Quanto alla domanda di indennizzo, infatti, è sufficiente rilevare che nel motivo di ricorso non si precisa in quale atto del giudizio di primo grado essa sarebbe stata formulata, ma ci si limita ad affermare che su tale domanda l’ E. avrebbe accettato il contraddittorio nella propria comparsa conclusionale; argomento, questo, giuridicamente inconsistente, giacchè nel vecchio rito la nullità della domanda nuova era sì sanabile con l’accettazione del contraddittorio, ma solo a condizione che tanto la domanda nuova quanto l’accettazione del contraddittorio intervenissero entro l’udienza di precisazione delle conclusioni e non in comparsa conclusionale, avendo questa soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte (Cass. 14121/04, Cass. 22573/16).

Quanto alle allegazioni, su cui la suddetta domanda si fondava, concernenti la buona fede di M.G. e la decadenza dell’ E. dallo jus tollendi, la censura di violazione dell’art. 345 c.p.c. proposta nel motivo in esame risulta invece fondata, perchè tali allegazioni, se tardive per sorreggere la domanda degli eredi M. di indennizzo, non erano tardive per paralizzare la domanda dell’ E. di demolizione, poichè l’art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla novella recata dalla L. n. 353 del 1990, consentiva la proposizione di nuove eccezioni in appello.

Il primo mezzo di ricorso va quindi accolto nella parte in cui censura la statuizione di tardività delle allegazioni di buona fede di M.G. e di decadenza dello stesso E. dallo jus tollendi, (anche) quali mezzi di eccezione volti esclusivamente a paralizzare la domanda di demolizione avanzata dall’ E..

Il secondo ed terzo motivo di ricorso vanno esaminati perchè la sentenza gravata – ancorchè abbia giudicato inammissibili, con la statuizione impugnata con il primo mezzo di ricorso, le eccezioni sollevate dagli eredi M. con riguardo alla buona fede di M.G. ed alla decadenza dell’ E. dallo jus tollendi – si è tuttavia pronunciata anche nel merito tali eccezioni, giudicandole infondate. I suddetti motivi infatti censurano, il secondo, la statuizione di infondatezza dell’eccezione relativa alla decadenza dell’ E. dallo jus tollendi e, il terzo, la statuizione di infondatezza dell’eccezione relativa alla buona fede di M.G..

In particolare, con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 936, 1150 e 2909 c.c., nonchè l’illogicità della motivazione, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa negando che l’ E. fosse consapevole che il fabbricato in contestazione insisteva sul suo fondo (e quindi negando che fosse mai iniziato decorre il termine di cui all’art. 936 c.c., u.c.) sul rilievo che il medesimo aveva proposto un’azione di regolamento di confini. In sostanza il ricorrente allega una serie di circostanze da cui dovrebbe desumersi come l’ E. fosse consapevole di essere proprietario del fondo su cui era stato eretto il fabbricato di cui chiede la demolizione.

Il motivo non può trovare accoglimento perchè la censura si risolve in una doglianza di merito, che attinge all’apprezzamento delle risultanze di fatto operato dal giudice territoriale. La detta censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 936 e 1147 c.c., nonchè il vizio di contraddittorietà e insufficienza della motivazione e la violazione dell’art. 115 c.p.c., in cui il giudice territoriale sarebbe incorso escludendo la buona fede del M. sul rilievo che il medesimo aveva omesso di procedere ad una visura dei registri immobiliari prima di dare inizio alla costruzione del fabbricato.

Il motivo è fondato.

Premesso che la buona fede del terzo costruttore su suolo altrui, prevista dall’art. 936 c.c., comma 4 come ostativa allo ius tollendi del proprietario, non si riferisce all’esecuzione delle opere, ma deve fondarsi sulla convinzione del medesimo terzo di esser proprietario anche del suolo sul quale ha costruito (Cass. 3971/97), nella specie è pacifico che M.G. acquistò per atto pubblico il terreno su cui poi edificò il manufatto. Ciò posto, il Collegio osserva che l’acquisto di un terreno per atto pubblico (che nella specie fu effettuato da M.G. prima della trascrizione dell’acquisto dell’ E., come si legge a pag. 6, rigo 4, delle sentenza gravata) costituisce circostanza intrinsecamente idonea a sorreggere la convinzione dell’acquirente di essere proprietario di tale terreno; l’argomentazione con cui la corte territoriale ha ritento di escludere la buona fede di Giuseppe M. secondo la quale quest’ultimo sarebbe incorso in colpa grave omettendo di verificare l’eventuale trascrizione di altri atti di acquisto sul terreno da lui comprato, prima di realizzarvi una costruzione – risulta, per contro, apodittica, perchè non ancorato a specifiche situazioni di fatto, ed arbitraria, così da manifestare la palese insufficienza del percorso motivazionale dell’impugnata sentenza.

In definitiva il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, per quanto di ragione, ed al terzo motivo, rigettato il secondo; la sentenza gravata va conseguentemente cassata con rinvio perchè, si pronunci motivatamente sulla fondatezza dell’eccezione di buona fede di M.G. ex art. 936 c.c., comma 4, u.p..

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il terzo motivo del ricorso, rigetta il secondo e cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti; rinvia ad altra sezione della corte di appello di Roma, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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