Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10728 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38680-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ZACCHI PLAST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2066/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZ. DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI

MICHELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2066/2019, depositata il 13 maggio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, che aveva accolto il ricorso della Zacchi Plast s.r.l. contro gli avvisi d’accertamento emessi, nei suoi confronti, per gli anni d’imposta 2011 e 2012, in materia di Iva.

Infatti, l’Amministrazione, all’esito di un’indagine finalizzata al contrasto di frodi fiscali intracomunitarie e delle verifiche effettuate nei confronti della Global Plast s.r.l. e della CO.RA. Polimeri s.r.l., aveva rilevato l’indetraibilità dell’Iva conseguente all’indebita contabilizzazione di fatture d’acquisto, relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, emesse dalle predette società nei confronti della Zacchi Plast s.r.l.

La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata, in quanto viziata da una motivazione formulata sostanzialmente per relationem rispetto a quella della sentenza di primo grado, e meramente apparente, in ordine ai motivi dell’appello erariale.

Il motivo, al contrario di quanto genericamente eccepito dalla controricorrente, è ammissibile, giacchè ben evidenzia quali siano le ragioni per le quali la motivazione della sentenza sarebbe meramente apparente e non sollecita alcuna mera rivisitazione del merito della decisione d’appello.

Il motivo è anche fondato.

Infatti, la ricorrente Amministrazione riproduce (senza contestazioni sul punto) nel corpo del ricorso, in sequenza, gli stralci, pertinenti, della motivazione della sentenza di primo grado; dei motivi dell’appello erariale; ed infine della sentenza d’appello.

All’esito di tale riproduzione, la ricorrente evidenzia poi, in uno schema che ne consente la lettura parallela, i periodi delle motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito, evidenziando come quella della CTR costituisca oggettivamente una parafrasi di quella della CTP.

Di per sè sola, tale tecnica di redazione non determina necessariamente l’apparenza della motivazione della decisione d’appello che parafrasa quella impugnata, esprimendone una sostanziale condivisione, non essendo diversa dalla tecnica della motivazione per relationem alla decisione appellata, ritenuta ammissibile da questa Corte, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, ex plurimis).

Tuttavia, l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata si rivela laddove, accanto alla parafrasi della motivazione della sentenza di primo grado, difetta del tutto l’esame, da parte della CTR, delle critiche che a quest’ultima aveva rivolto l’Amministrazione nei motivi d’appello.

La stessa CTR, infatti, nella parte espositiva dello svolgimento del processo, ha dato atto che l’appellante aveva ribadito ed approfondito le difese svolte in primo grado. E la riproduzione, nel ricorso, dei motivi d’appello evidenzia univocamente come l’Amministrazione avesse puntualmente contestato proprio la motivazione della sentenza di primo grado, cui imputava di aver travisato i fatti emersi dai dati istruttori (richiamati nell’impugnazione), censurando dunque le conclusioni del giudice di prime cure in ordine sia all’assunto difetto della prova dell’inesistenza soggettiva delle operazioni; sia alla ritenuta prova della buona fede della contribuente; sia, infine, alla mancata prova della connivenza, o comunque di un coinvolgimento, della contribuente in ordine alla fatturazione delle operazioni soggettivamente inesistenti in questione.

Non si trattava, quindi, di una mera riproposizione, nei motivi d’appello, delle difese erariali di primo grado, ma di un’articolata censura critica alla ricostruzione ed alla valutazione, prima in fatto e poi in diritto, rassegnata dal giudice di prime cure nella sua motivazione.

La sentenza della CTR qui impugnata, nella sua motivazione, non prende in alcuna considerazione tali critiche.

In simile fattispecie, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che ” Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure.” (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018). Nello stesso, del resto, questa Corte ha deciso quando l’acritica condivisione della sentenza di primo grado è stata espressa dal giudice d’appello non attraverso la sostanziale riproduzione di quest’ultima, ma richiamandola per relationem:” In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; conforme Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, ex plurimis).

Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione “del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.”.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

PQM

Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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