Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10728 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27697/2013 R.G. proposto da

PRIMA STAGIONE s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Armando Conti (PEC armandoconti.ordineavvocatiroma.orq) con

domicilio eletto in Roma, via A. Doria n. 64 scala G

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it) in

persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,

via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 137/45/13 depositata il 16/04/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

12/02/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e in riforma della pronuncia della CTP confermato la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per Iva e altro 2004;

– ricorre la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e art. 40, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 2729 c.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR, erroneamente applicando le regole probatorie di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad un accertamento, quale quello per cui è causa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), illegittimamente applicato in modo inverso le regole di riparto dell’onere probatorio, ponendolo in capo al contribuente invece che all’Erario;

– il motivo, a ben vedere, contiene una censura motivazionale e una ulteriore censura costituente denuncia di violazione di legge;

– analoga censura motivazionale svolge il secondo motivo, che aggredisce la sentenza di appello per motivazione “contraddittoria e controversa” (pag. 10 ultime righe del ricorso) e per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” (pag. 12 ultime righe del ricorso) per avere la CTR omesso di valutare le innumerevoli prove depositate dalla contribuente nel corso del giudizio;

– ne deriva che nella parti in cui svolgono critiche motivazionali al provvedimento gravato (che risulta depositato in data 16 aprile 2013) trova applicazione, proprio quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012);

– tal disposizione, applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poichè formulate con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto il difetto di motivazione non sono consentite e debbono esser dichiarate inammissibili; poichè come si è detto è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo l’11 settembre 2012 e resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), secondo la riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 cit., secondo le Sezioni Unite ciò deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

– e nel presente caso non si è in presenza di assenza del minimo costituzionale in motivazione; di qui l’inammissibilità delle censure;

– tale anomalia infatti si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s. u. 7/04/2014, n. 8053);

– quanto alla censura relativa alla violazione di legge sopra riassunta, nondimeno il primo motivo si manifesta egualmente infondato;

– questa Corte ritiene, con orientamento consolidato al quale si aderisce, ha ritenuto che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015; conf. Cass. Ordinanza n. 26086 del 17/10/2018) in materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni;

– ancora, si è recentemente precisato (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 25257 del 25/10/2017 (Rv. 645975 – 01) che nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perchè basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità;

– pertanto, nel ritenere che a fronte degli elementi contestati in modo preciso dall’Ufficio, era onere del contribuente (che non vi ha adempiuto) fornire la prova del contrario, la CTR ha correttamente governato il regime probatorio applicabile alla fattispecie in esame;

– pertanto, il ricorso è rigettato;

– la soccombenza regola le spese; va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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