Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10727 del 24/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10727 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 11151-2011 proposto da:
CELLI PATRIZIA C.F. CLLPRZ65L71E585I, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo
studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentata
e difesa dall’avvocato MASSIMO FAUGNO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2016
618

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 24/05/2016

studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1494/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2010 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BUTTAL’OCO ANNA per delega verbale
Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
accoglimento del ricorso.

1065/2006;

RGn 11151/2011

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma , con sentenza depositata il 19/4/2010, in riforma della
sentenza del Tribunale , ha rigettato la domanda di Celli Patrizia volta ad ottenere la
dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con Poste Italiane
decorrente dal 4/11/1998 al 31/1/1999 ai sensi dell’ad 8 del CCNL 1994 come integrato

dell’azienda, ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio
delle risorse umane .
La Corte ha richiamato la norma dell’art 23 della L n 54/1997 e la delega in bianco in
essa prevista alla contrattazione collettiva di definire nuovi casi di assunzione a termine senza
alcuna limitazione di ipotesi omologhe a quelle previste dalla L n 230/1962 . Secondo la Corte
l’art 8 del CCNL, come integrato dall’accordo del 1997, individuava quale causa giustificativa
dell’apposizione del termine il fenomeno della ristrutturazione a livello nazionale dell’azienda
comprendente i vari aspetti ad essa collegati quale riposizionamento delle risorse sul territorio,
innovazioni tecnologiche , introduzione di nuovi servizi e prodotti senza menzionare né singoli
uffici, né altre articolazioni , e senza richiedere, per quel che qui interessa, che la singola
posizione lavorativa fosse assegnata a termine perché specificamente coinvolta nella
ristrutturazione.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione la Celli formulando un motivo .
Si costituisce la Poste Italiane depositando controricorso

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

La ricorrente denuncia violazione dell’art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, dell’art 8 del
cm’ 26.11.94, e della Direttiva CEE n 1999/70.
Rileva che la sentenza impugnata si era allineata all’orientamento già espresso più volte dalla
Corte di Cassazione ,il quale, tuttavia, avrebbe dovuto essere oggetto di una attenta revisione.
Il ricorso deve essere rigettato .
Questa Corte ha affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, che “l’attribuzione alla
contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del
legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del
lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico
limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a
quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare
ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni

dall’accordo del 25/9/1997, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione

RG n 11151/2011

oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti
temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo
determinato” (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005
n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a
favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel

18378).
La sentenza impugnata non è pertanto censurabile in quanto si è adeguata ai principi più volte
affermati da questa Corte, ai quali questo Collegio intende dare continuità, che più in generale
ha rilevato che la mancanza nella delega legislativa di qualsiasi riferimento a particolari
esigenze o condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, manifesta l’intento del
legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del
lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti, con l’unico
limite della predeterminazione della percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto
a quelli impiegati a tempo indeterminato .
Non si è in presenza di una “liberalizzazione” dell’assunzione a termine nel settore dei servizi
postali e di un capovolgimento del rapporto di regola-eccezione tra contratto di lavoro a tempo
indeterminato e lavoro temporaneo. La necessità dell’accordo collettivo garantisce
adeguatamente, come già ripetutamente osservato, gli interessi del lavoratori ed è l’esatto
contrario della “liberalizzazione” (ritenuta inammissibile da Corte costituzionale n. 41/2000, in
forza dell’obbligo dell’Italia di rispettare la direttiva 1999/70/Ce del Consiglio dell’Unione
europea del 28 giugno 1999)( cfr Cass n 14757 del 2004).
La ricorrente non ha w invece, formulato specifiche censure all’affermazione della Corte
territoriale secondo ” non possono essere esaminati e considerati ai fini della valutazione della
legittimità del contratto di cui si controverte essendo tardivi ed inammissibili” , “i richiami alla
giurisprudenza di merito e di legittimità sulla scadenza temporale della ipotesi autorizzatoria di
cui all’art 8 CCNL e sulla necessità di rispetto della clausola di contingentamento formulati per
la prima volta nell’atto di gravame , richiami generici che non integrano neppure un’eccezione
specifica “. La Celli , pertanto, non si duole della decisione impugnata sotto tale profilo la cui
ratio non viene in alcun modo esaminata, limitandosi soltanto ad auspicare una modifica
dell’orientamento più volte espresso da questa Corte circa l’interpretazione dell’ad 23 L n
56/1997 quale delega in bianco sul presupposto che costituisca idonea garanzia per i lavoratori
l’esame congiunto delle parti sociali al fine di garantire efficacia salvaguardia dei loro diritti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza
PQM

2

sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n.

- RG n 11151/2011

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in C 100,00
per esborsi ed C 3.000,00 per compensi professionali ,oltre 15% per spese generali e
accessori di legge.

Roma 10/3/2016
L’estensore
‘ca D’Antonio

yeli

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