Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10727 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38598-2019 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato LEOPOLDO BALSAMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 5251/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI

MICHELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.V., in proprio e quale legale rappresentante della New Green park s.r.l., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 5251/08/2019, depositata il 20 marzo 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e l’irrogazione delle sanzioni relative, emesso dall’Agenzia delle entrate relativamente ad una scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 7854/2010, emesso dal Tribunale di Napoli, su ricorso del Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) contro lo stesso contribuente.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 161 c.p.c..

Assume il contribuente ricorrente che la sentenza sarebbe nulla perchè il giudice a quo avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua domanda, che aveva per oggetto l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per l'”inesistenza del presupposto impositivo”, in quanto l’imposta era stata liquidata ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, secondo cui se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

Nel caso di specie, la scrittura privata era stata enunciata nel decreto ingiuntivo emesso a carico del contribuente, che tuttavia aveva opposto quest’ultimo provvedimento allegando che il relativo documento era stato prodotto dall’opposto solo in fotocopia.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ma la Corte d’Appello di Napoli, adita dall’opponente ribadendo che non era mai stato prodotto in giudizio l’originale della scrittura privata, aveva prima sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado e poi, con la sentenza n. 4093/2018, aveva accolto l’appello del contribuente, revocando l’opposto decreto. Tale decisione, aggiunge il ricorrente, sarebbe passata in giudicato, poichè non impugnata dalla controparte, che aveva invece investito di ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Napoli limitatamente alla pronuncia di rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento, formulata dalla stessa opposta.

Tanto premesso, secondo il ricorrente contribuente la CTR, in luogo di pronunciarsi sulla sua domanda, che aveva per oggetto l’annullamento dell’avviso di liquidazione per l'”inesistenza del presupposto impositivo” (in quanto l’imposta di registro era stata liquidata ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, e riguardava la scrittura privata in quanto atto enunciato nel giudizio monitorio e nella conseguente opposizione al decreto ingiuntivo), ha invece ritenuto che la controversia avesse per oggetto la registrazione di atti giudiziari ed ha quindi “applicato, erroneamente, alla vicenda in esame il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, il quale attiene esclusivamente alla registrazione degli atti giudiziari”, “incorrendo in un vizio di nullità per error in procedendo”, con la conseguente “nullità della sentenza resa dalla CTR CAMPANIA, perchè carente di motivazione in ordine al petitum oggetto della domanda.”.

2. Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37.

Nella sostanza, il contribuente, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo, assume, sulla base delle medesime argomentazioni, che il giudice a quo, anzichè pronunciarsi e motivare sul thema decidendum relativo all’imposizione della scrittura enunciata, si sarebbe pronunciato sulla diversa fattispecie della registrazione degli atti giudiziari ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37.

1.1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione.

Preliminarmente, ritiene questo Collegio, per i motivi che seguono, di non condividere la proposta del relatore, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile in quanto ” Il mezzo d’impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che dà luogo all’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (…)”.

Va, al riguardo, ricordato che, in tema di giudizio di cassazione, la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza allorchè “non ricorrono le ipotesi previste all’art. 375 c.p.c.”, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017).

2.1. Tanto premesso, deve escludersi che, come eccepito dalla controricorrente, il primo motivo sia inammissibile per mescolanza contestuale di motivi di specie diversa.

Invero, dalla lettura dell’intero corpo del motivo, per quanto sintetico, si evince comunque univocamente la denuncia di una sola censura, di natura processuale e potenzialmente determinante la nullità della sentenza impugnata, ovvero l’erronea interpretazione, da parte del giudice a quo, dell’oggetto del contenzioso, che è ridondata in un’omessa pronuncia sui motivi dell’appello effettivamente proposti dal contribuente e, comunque, nell’assoluta carenza di un’effettiva motivazione della decisione adottata, in quanto quella adottata dal giudice a quo avrebbe per oggetto una fattispecie diversa da quella sub iudice, cui si riferiva l’appello.

Nella sostanza, il ricorrente denuncia che l’erronea interpretazione, da parte della CTR, dell’oggetto del contenzioso avrebbe determinato una decisione ed una motivazione non attinente il thema decidendum, con la conseguenza che il decisum, ovvero il rigetto dell’appello del contribuente, sarebbe a sua volta anche privo di effettiva motivazione.

In questa prospettiva, il riferimento, nel contesto del motivo, all’omessa pronuncia sulla fattispecie della tassazione della scrittura enunciata ed all’erronea applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, non costituiscono la contemporanea ed indistinta introduzione di ulteriori motivi coacervati, ma hanno funzione esplicativa dell’errore in procedendo sostanzialmente denunziato.

Tanto meno, poi, il motivo può ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza, come pure eccepito dalla contro ricorrente.

Infatti, oltre a menzionare negli allegati gli atti sui quali il motivo si fonda, il ricorso riporta anche parte dell’avviso di liquidazione e della sentenza di primo grado (senza che tali citazioni siano contestate dalla controricorrente). Entrambi tali estratti evidenziano che la fattispecie impositiva riguardava la scrittura privata in questione, quale atto enunciato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22. E comunque esplicita, in questo senso, è la stessa sentenza impugnata, ma solo nella parte non propriamente motiva e relativa allo svolgimento del processo, nella quale si dà atto che il pagamento dell’imposta di registro veniva chiesto “in relazione ad una scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo (…) ” e che il contribuente, anche in appello, contestava il presupposto della pretesa erariale per la “falsità” della scrittura e, comunque, per le conseguenze della mancata esibizione del relativo originale nel giudizio civile, conclusosi con decisione in parte qua favorevole al contribuente.

Del resto, la stessa controricorrente, in diversi passaggi del controricorso, allega che la contestazione mossa dal contribuente nel ricorso introduttivo e riproposta in appello attingeva proprio l’individuazione della scrittura come atto enunciato oggetto dell’imposizione; rileva che la CTP, in adesione alla tesi difensiva erariale, aveva ritenuto dovuta l’imposta “a seguito della comunicazione da parte della cancelleria dell’autenticità della scrittura privata e della sottoscrizione”; e rassegna argomentazioni che attengono “l’enunciazione di una scrittura privata a registrazione obbligatoria che non risulta mai registrata” e la circostanza che ” il fatto che lo stesso risulti inadatto, nel processo civile, a formare prova della regolarità della sottoscrizione non esclude che lo stesso costituisca, ai fini fiscali, prova di un accordo a contenuto monetario”.

2.2. Pertanto il thema decidendum introdotto dal contribuente, sin dal ricorso introduttivo, era quello della contestazione che la scrittura privata enunciata in sede monitoria fosse, in relazione alle pronunce intervenute in sede civile in ordine alla genuinità della sua copia, effettivamente a lui riconducibile.

Viceversa, la motivazione della sentenza impugnata si occupa del tema della tassazione degli atti giudiziari di per sè stessi, richiamando espressamente il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, comma 1, e l’imposizione sulla sentenza e sul decreto ingiuntivo, senza trattare la questione dell’autonoma rilevanza della scrittura privata enunciata de qua e delle contestazioni in ordine alla sua riferibilità al contribuente che in sede civile ne ha respinto la paternità, ottenendo ragione.

Sussiste, pertanto, l’erronea interpretazione della domanda, denunciata dal ricorrente tanto con il primo che, in subordine, con il secondo motivo.

Invero, secondo questa Corte, “La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″ (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020; cfr. altresì Cass. sez. 6 – L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/2019).

Nel caso di specie, il ricorrente ha, nel primo motivo, denunziato il vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Là dove poi volesse ritenersi che l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni – poichè pone in discussione la concreta applicazione della norma operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito- debba essere censurata ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019), dovrebbe comunque darsi atto che il ricorrente ha formulato in subordine anche tale mezzo, con il secondo motivo. Nè quest’ultimo, come ha invece eccepito la controricorrente, sarebbe inammissibile ai sensi della disposizione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, poichè tale preclusione presuppone che nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni”, sicchè essa non opera nel caso in cui l’erronea interpretazione della domanda, verificatasi in appello, evidenzi come, nel caso di specie, tale identità non sussista.

In ogni caso, in conseguenza dell’errata interpretazione del thema decidendum, la motivazione resa dalla CTR viola l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, poichè, avuto riguardo alle contestazioni del ricorrente proposte in primo grado e riproposte in appello, risulta del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione.

Va quindi accolto il ricorso e la sentenza impugnata va casata, con rinvio al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 23 febbraio 2021, riconvocata il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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