Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10725 del 05/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 05/06/2020), n.10725
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6737/2015 R.G. proposto da
Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via Marocco 18, presso lo studio “Trivoli e Associati”,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Trivoli e Marco
Pasquali, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Emilia Romagna
(Bologna), Sez. 3, n. 2094/3/14 del 28 novembre 2014, depositata il
28 novembre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio
2020 dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno prodotto memorie;
1. La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso dell’Irpeg, Irap e imposta sostitutiva che la società sosteneva indebitamente versate nei periodi d’imposta 2001 e 2002;
2. Vista l’istanza congiunta delle parti per l’estinzione del giudizio a seguito dell’adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6;
3. Vista la documentazione allegata all’istanza, che comprova l’avvenuto pagamento del dovuto;
4. Ritenuto che in ragione della definizione agevolata della
controversia e della comune istanza delle parti in questo senso sia
giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020