Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10725 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26843-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 970/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/07/2006 R.G.N. 977/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CEREO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che:

la Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 1 marzo 2000 stipulato da Poste Italiane s.p.a.

con A.L.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso;

in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante di Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il verbale di conciliazione de quo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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