Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10725 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20085-2012 proposto da:

Z.D., (OMISSIS), Z.F. (OMISSIS), Z.R.

(OMISSIS), Z.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANNA

CHIOZZA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PIETRO CLEMENTI, PAOLA CAMPOSTRINI, MAURIZIO TOLENTINATI, GIUSEPPE

CLEMENTI, FEDERICA SEVERINO, BERNARDINO CLEMENTI;

– ricorrenti –

contro

D.M., (OMISSIS), P.S. (OMISSIS), F.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO RAVIGNANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 705/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato ANNA CHIOZZA, difensore dei ricorrenti, che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato RICCARDO RAVIGNANI, difensore dei controricorrenti,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 27 marzo 2012, confermò la sentenza numero 823/06 del Tribunale di Verona, la quale aveva dichiarato esente da servitù di passo od altro diritto reale il complesso immobiliare acquistato da D.M., P.S. e F.R., a favore degli immobili di proprietà di Z.D., Z.F., Z.R. e Z.S., ordinando ai convenuti “la cessazione di ogni forma di accesso e di transito sulla proprietà attorea ed in particolare sulla particella mappale n. (OMISSIS) del Catasto terreni del Comune di (OMISSIS)”.

D., F., R. e Z.S. ricorrono per cassazione avverso la statuizione d’appello, illustrando quattro motivi di censura. Resistono con controricorso D.M., P.S. e F.R.. Entrambe le parti, all’approssimarsi dell’udienza, hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano omissione e, comunque, carenza motivazionale su un punto controverso e decisivo.

La Corte lagunare non aveva affatto preso in considerazione il precipuo motivo d’appello con il quale i ricorrenti avevano dedotto che i primigeni attori non avevano dato la prova di essere proprietari esclusivi dell’area facente parte del mappale numero (OMISSIS), stante che sul punto il Tribunale si era limitato ad affermare l’avvenuto deposito dei rogiti notarili.

Nonostante “che la dimostrazione della proprietà del suolo relativamente al quale si chiede la negatoria servitutis è un elemento determinante”, la questione non era stata affrontata in sede d’appello. Peraltro, ove la si fosse affrontata, sarebbe emerso che i D., con l’atto del (OMISSIS), ebbero ad acquistare il mappale (OMISSIS), limitatamente alla parte urbana dello stesso, esclusa, quindi, la contigua area adibita a strada. Ad ulteriore conferma dell’asserto, allegano i ricorrenti, che la strada Vicinale viene indicata del predetto atto come confine dell’acquistata proprietà.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Oggetto della doglianza è sempre costituito dalla prospettata omessa presa in esame di documenti, giudicati determinanti, prodotti dagli appellanti a fronte di un erronea valorizzazione dell’avversa documentazione, peraltro avente contenuto difforme da quello ritenuto in sentenza.

La nota del 4 ottobre 2001 proveniente dal Responsabile dell’Ufficio urbanistica del Comune di (OMISSIS), per un verso, appare avere contenuto difforme rispetto a quello perorato dalla controparte e fatto proprio dalla sentenza, in quanto qualifica la strada come di interesse storico ed ambientale, soggiungendo che trattasi di un percorso storico “pubblico o privato che sia” e, per altro verso, contraddittorio, in quanto nell’oggetto della stessa si parla di “strada vicinale località (OMISSIS)” e nel testo si afferma che “la strada è già oggi privata e di proprietà dei frontisti, il frazionamento non ha quindi alcuna utilità in quanto non potrà essere di fatto suddivisa e accorpata alla proprietà dei frontisti”. Concludono i ricorrenti nel senso che il documento, incerto nel suo contenuto, aveva comunque assegnato una funzione pubblica alla strada, tanto da escludere che la stessa potesse essere accorpata alla proprietà dei frontisti; quindi, in definitiva il predetto documento era inidoneo a supportare la tesi della controparte.

La Corte locale aveva, inoltre, giudicato decisiva una sentenza emessa in altro giudizio, che vedeva contrapposti l’architetto B. al Comune di (OMISSIS). Era di tutta evidenza che una tale sentenza non avrebbe potuto in alcun modo avere refluenza sul presente processo, essendo stata emessa inter alios.

3. Con il terzo motivo Si deduce, ancora una volta, l’omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso.

Questa volta i ricorrenti lamentano che la sentenza d’appello non aveva preso in considerazione la documentazione dai medesimi prodotta.

Con l’atto d’appello erano stati illustrati e richiamati i seguenti documenti: doc. 5) ammissione da parte dei D. del fatto che gli Z. passavano con il trattore per prendere l’acqua e di aver costruito, nel giugno del 1998, un muro sullo slargo del mappale (OMISSIS) “ove prima transitava parte ricorrente con il trattore per effettuare la manovra”; doc. 6) certificato del Segretario generale del comune di (OMISSIS), attestante “che la strada detta (OMISSIS) è inserita nell’elenco strade vicinali di uso pubblico con la qualifica di strada vicinale come evidenziato nella fotocopia allegata”; doc. 8) ordine del Sindaco di (OMISSIS) del 18 luglio 1989 diretto ad B.A., con il quale si intimava a costui “di provvedere entro il termine di giorni 5 dal ricevimento della presente all’apertura della strada Vicinale (OMISSIS), rimuovendo ogni ostacolo al transito; docc. 9) e 10) planimetrie prodotte, recanti l’indicazione “strada vicinale (OMISSIS)”; doc. 12) ordinanza del Pretore del 27 novembre 1993, nella quale era dato leggere che “considerato che risulta pacifico, per stessa ammissione della parte resistente e dei testi dalla stessa addotti, che a tale fine il passaggio veniva esercitato fino a due anni – un anno e mezzo prima” e che aveva ordinato a C.D. (dante causa dei D.) di “reintegrare il ricorrente nel possesso del passaggio dei mappali 12 e (OMISSIS) togliendo qualsiasi ostacolo che ne impedisca l’esercizio”; doc. 16) relazione tecnica a firma dell’architetto B., trasmessa al Comune di (OMISSIS), in seno alla quale si affermava: “la fotografia numero 1 evidenzia come le dimensioni delle strade di avvicinamento i luoghi, percorsa nei due sensi anche da altri residenti nelle vicinanze, abbia una larghezza di poco superiore ai 2 m”, dalla quale era facile dedurre che la strada in oggetto non era in proprietà del B..

La Corte di Venezia aveva omesso totalmente di prendere in considerazione l’indicata documentazione.

4. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale, sub specie di omessa motivazione, su di un punto controverso e decisivo.

Secondo il ricorso la sentenza aveva errato nell’assumere come non dimostrata la maturata usucapione della servitù di passaggio.

La sentenza d’appello aveva affermato l’inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate con la memoria del 18 aprile 2003, dagli odierni ricorrenti, per tardività di essa memoria, stante che le prove addotte non potevano qualificarsi esercizio del diritto alla prova contraria rispetto a quelle dirette, dedotte dalla controparte.

Gli esponenti avevano precisato i loro mezzi istruttori in due memorie, la prima, ex art. 184 c.p.c., risaliva al 28 marzo 2003 e contemplava diciassette documenti e (OMISSIS) capitoli di prova; la seconda, al 18 aprile 2003, di replica, e contemplava sei documenti e nove capitoli di prova. Le prove di maggior rilievo ai fini del decidere erano quelle illustrate nella prima memoria, in relazione alla quale non era stata neppure ipotizzata alcuna tardività e tuttavia esse non risultavano essere state prese in esame dalla Corte veneta.

5. Costituisce comune denominatore delle censure la critica di omesso o largamente inappagante scrutinio motivazionale della sentenza impugnata. Appare, quindi, opportuno procedere ad un unitario esame di legittimità.

Esame che impone l’accoglimento integrale del ricorso.

La sentenza censurata, al di là della scarsa leggibilità, portata fino al limite della non comprensibilità, presentandosi la motivazione scritta a penna e in un corsivo non curato, assolve assai superficialmente e, comunque con esiti inappaganti, alla funzione che la legge attribuisce al vaglio di merito di secondo grado.

Colui che agisce in negatoria servitutis, pur non avendo l’onere di dare la prova rigorosa della propria titolarità, come richiesto per l’azione di rivendicazione, deve tuttavia assolvere all’onere probatorio più attenuato costituito dalla prova del titolo di provenienza. L’azione “negatoria servitutis”, quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l’attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi; con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido; allorchè, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario; da ultimo, nell’ipotesi di “confessoria servitutis”, ha l’onere di provare l’esistenza della servitù che lo avvantaggia (cfr, da ultimo, Sez. 2, n. 472, 11/2017, Rv. 642212; Sez. 2, n. 1409, 23/1/2007, Rv. 596196).

A fronte della contestazione della controparte non si rinviene puntuale motivazione sul punto nella sentenza d’appello, la quale ha anche omesso di procedere ad un adeguato esame del titolo di provenienza, il cui contenuto risulta essere stato precipuamente contestato.

La sentenza ha assegnato all’annotazione del 4 ottobre 2001, proveniente dalla responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune di (OMISSIS), l’improprio valore di accertamento della privata e pubblica proprietà. Inoltre non risultano essere state esaminate le evidenti discrasie ed incongruenze emergenti dalla predetta attestazione, messe in rilievo con il secondo motivo del presente ricorso.

La sentenza evocata, poi, intervenuta inter alios, non avrebbe potuto essere presa in considerazione nel presente giudizio.

Lo scarno assetto motivazionale, infine, non mostra di avere consapevolmente tenuto conto degli elementi probatori rassegnati dagli odierni ricorrenti, ripresi, in ricorso; neppure per quelli la cui deduzione non si afferma essere stata tardiva.

Ciò posto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, perchè nel rispetto degli enunciati principi, si proceda ad effettivo vaglio motivazionale sui punti sopra evidenziati. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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