Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10724 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32526-2019 proposto da:

I DAINI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA N. 39,

presso lo studio dell’avvocato BONELLI EREDE, rappresentata e difesa

dagli avvocati ANDREA SILVESTRI, MATTEO FANNI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21,

rappresentata e difesa dall’Avvocato UMBERTO GAROFOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1939/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI

MICHELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La s.r.l. “I Daini” propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1939/0372019, depositata il 2 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello della medesima società avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso della stessa contribuente contro gli avvisi d’accertamento emessi, nei suoi confronti, dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) per gli anni d’imposta 2010 e 2011, in materia di Ici; e 2012, in materia di Imu.

Infatti la contribuente aveva lamentato la mancata applicazione della riduzione dell’imposta prevista per gli immobili inagibili, condizione nella quale versava un bene della s.r.l., che non era stato utilizzato nei periodi d’imposta in considerazione e che era stato oggetto di profondi lavori di risanamento, come era stato comunicato all’Amministrazione con l’istanza di riduzione della metà dell’imposta dell’1 luglio 2010, cui erano allegate la denuncia d’inizio dell’attività (d.i.a.) e la successiva variante; oltre che con la successiva ulteriore d.i.a., accompagnata dalle relative relazioni tecniche.

L’Amministrazione si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, secondo cui “L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.”.

Assume infatti la ricorrente che, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune e, ricorrendone i presupposti, l’imposta va ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente, tanto più ove quest’ultimo abbia presentato all’ente perizia di parte, prova idonea in ordine allo stato di inagibilità dell’immobile.

Non si sarebbe pertanto allineata a tali principi normativi, ed alla loro interpretazione giurisprudenziale, la sentenza impugnata, laddove la sua motivazione debba intendersi nel senso che le uniche due modalità, alternative, con le quali lo stato di inagibilità, inabitabilità ed inutilizzabilità in fatto dell’immobile, possa essere legittimamente comunicato dal contribuente all’ente impositore, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in questione, siano quelle previste dalla predetta norma (richiesta di perizia dell’ufficio tecnico comunale o presentazione di dichiarazione sostitutiva).

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per l’apparenza della sua motivazione, laddove quest’ultima dovesse interpretarsi invece nel senso che anche secondo la CTR lo stato di inagibilità, inabitabilità ed inutilizzabilità in fatto dell’immobile, può essere legittimamente comunicato dal contribuente all’ente impositore anche aliunde.

Infatti, secondo la ricorrente, la motivazione, apodittica, non darebbe allora conto delle ragioni per le quali la documentazione prodotta dalla società non sarebbe idonea a tale scopo.

2.1. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono ammissibili, avendo la ricorrente indicato in quale grado e fase del giudizio di merito sono stati versati i documenti posti a base del ricorso.

I motivi sono, altresì, fondati.

Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, ” In tema di ICI, qualora l’immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poichè, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015; conformi, ex plurimis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18453 del 21/09/2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13059 del 24/05/2017; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28921 del 04/12/2017). Nello stesso senso, è stato poi puntualizzato che “In virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente a quest’ultimo non possono essere richiesti, anche ove l’onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell’Ufficio.” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13822 del 31/05/2018).

L’orientamento è stato peraltro ribadito anche a proposito dei presupposti formali della fruizione di altra agevolazione in tema di Ici: “In tema di ICI, qualora l’immobile sia adibito a negozio o bottega direttamente dal soggetto passivo dell’imposta, ed il comune, con apposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6) ove il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell’agevolazione, essa spetta comunque al contribuente ancorchè questi non abbia presentato la suddetta dichiarazione, poichè, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dalla L. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), art. 10, comma 1, di cui costituisce espressione la previsione della stessa legge, art. 6, comma 4, – a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al comune.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 12304 del 17/05/2017).

Tanto premesso in ordine ai principi normativi, ed alla loro interpretazione giurisprudenziale, che regolano la materia controversa, la motivazione della sentenza impugnata, dopo aver menzionato la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 504, art. 8, comma 1, ed il regolamento comunale in materia di Ici, e dopo aver illustrato molto sinteticamente i presupposti dell’agevolazione e le forme alternative previste dalla legge per richiederla, conclude affermando che “Dalla documentazione prodotta dalla società non risulta che la stessa abbia fornito prove concrete e convincenti sull’attuazione delle anzidette condizioni, come richiesto dal regolamento comunale”.

Tale argomentazione, assolutamente generica, non consente in alcun modo di comprendere se il giudice a quo abbia ritenuto che, nel caso concreto, difettino “condizioni” sostanziali (attinenti allo stato nel quale versava l’immobile) dell’agevolazione controversa, o meramente formali (mancanza della richiesta di perizia o della dichiarazione, previste quali alternative dal ridetto D.Lgs. n. 504, art. 8, comma 1).

Non è idoneo ad interpretare univocamente la predetta motivazione il riferimento cronologico, assolutamente generico, alla necessità di presentare la dichiarazione “nel momento in cui si determina l’inagibilità e non “ora per allora””, perchè del tutto carente di collegamento con la fattispecie concreta, che riguarda diverse annualità e produzioni documentali del contribuente riferibili a periodi diversi.

Nè, del resto, appare selettiva la menzione della necessità che la dichiarazione della contribuente fosse redatta su apposito modulo predisposto dall’amministrazione comunale. Anche in questo caso, infatti, il requisito è elencato nella motivazione senza specifico riferimento al caso concreto. E comunque, laddove (come pare assumere l’Amministrazione a pag. 8 del controricorso, nel contempo ammettendo dunque implicitamente che una dichiarazione le era stata presentata) la carenza formale della comunicazione della contribuente si esaurisse nel mero mancato utilizzo del modulo predisposto dall’Amministrazione, ciò, in base al già richiamato principio di collaborazione e buona fede, non potrebbe essere sufficiente a negare in radice l’agevolazione.

Tanto meno, poi – specie a fronte della specifica indicazione della ricorrente della produzione documentale, di contenuto essenzialmente tecnico ed amministrativo, avvenuta nel merito – risulta chiaro quale sia la “documentazione prodotta” dalla contribuente che è stata presa in considerazione e giudicata non “concreta e convincente” dalla CTR.

Pertanto, la motivazione dell’impugnata sentenza non dà conto delle ragioni per le quali tale documentazione non sia stata ritenuta idonea e sufficiente a dare la prova della sussistenza dei presupposti dell’agevolazione, avuto riguardo al periodo durante il quale la società aveva affermato sussistere le necessarie “condizioni” fattuali, sicchè le conclusioni del giudice di merito appaiono del tutto apodittiche rispetto a circostanze che si assumono decisive per la soluzione della controversia (in caso analogo cfr. la citata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13059 del 24/05/2017, in motivazione).

La motivazione della sentenza qui impugnata è quindi assolutamente carente ed apparente, in quanto inferiore alla soglia minima costituzionalmente necessaria a far comprendere le ragioni della decisione e l’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, ex plurimis).

Infatti, ” Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 871 del 15/01/2009).

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo per i necessari accertamenti in fatto, tenuto conto dei principi normativi e giurisprudenziali ante richiamati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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