Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10724 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. III, 16/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21958/2006 proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTA

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

e contro

RUSSO RESTAURI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 330/2006 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA

Sezione Specializzata per le controversie Agrarie, depositata il

16/05/2006; R.G. N. 2505/2005 e 2506/2005:

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.S. ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 330 del 16.5.06 della sezione specializzata agraria del Tribunale di Vallo della Lucania, notificatagli con atto spedito il 25.5.06 e addotto come ricevuto il 6.6.06, con la quale sono state dichiarate improponibili, per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 46, le sue opposizioni avverso le esecuzioni in suo danno minacciate dalla Russo Restauri srl con precetti notificati il 16-19.12.05 e fondate su decreti di trasferimenti di immobile pronunciati dal Tribunale di Salerno – sez. fallimentare in data 3.5.05 e 10.8.05.

2. Per resistere al ricorso, notificatole sia nella sua sede legale che, separatamente, al suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado, la Russo Restauri srl non deposita controricorso, mentre il ricorrente illustra il gravame con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e compare alla pubblica udienza del dì 11.4.11 per discutere oralmente la causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente formula cinque motivi, corredando ciascuno del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.:

3.1. con un primo motivo, di violazione o falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, egli sostiene la non necessità del previo esperimento del tentativo obbligatorio dì conciliazione, invocando l’autorità di Cass. 23505/04 e sostenendo non doversi far luogo a quest’ultimo in caso di contratto già cessato o di controversia che non riguarda il contratto agrario; e conclude con un quesito di diritto;

3.2. con un secondo motivo, di violazione o falsa applicazione della medesima norma, egli sostiene che, avendo semplicemente opposto al procedente un fatto estintivo od ostativo del diritto di quegli a procedere ad esecuzione forzata, aveva comunque reso quest’ultimo oggetto di pregressi vani tentativi di conciliazione, analiticamente indicati;

3.3. con un terzo motivo, dì violazione o falsa applicazione della medesima norma, egli nega la configurabilità di una controversia agraria in senso stretto nel caso di opposizione del diritto di ritenzione ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 20, suscettibile di essere dedotto anche soltanto con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 610 cod. proc. civ.;

3.4. con un quarto motivo, di violazione o falsa applicazione della medesima norma, egli protesta di avere comunque avviato, con raccomandata del 4.8.05 e di cui oltretutto riproduce integralmente il contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, il tentativo di conciliazione per il vantato diritto di ritenzione, sia pure prima dell’inizio dell’esecuzione vero e proprio;

3.5. con un quinto motivo, di violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., n. 4 e artt. 2699 e 2702 c.c. e art. 116 cod. proc. civ., si duole della nullità della sentenza derivante dall’omessa considerazione dell’espressa deduzione del tentativo di conciliazione e del suo verbale del 20.9.05, dal cui letterale tenore sì evinceva il già avvenuto dispiegamento del diritto di ritenzione nei confronti proprio della Russo Restauri.

4. Ritiene il collegio il carattere assorbente del quarto motivo, in forza del quale il G. adduce che, quand’anche fosse stato davvero assolutamente indispensabile il tentativo obbligatorio di conciliazione, a questo egli aveva ad ogni buon conto dato luogo.

4.1. Tale tesi – all’esito della disamina del contenuto degli atti del processo come legittimamente portati all’attenzione di questa Corte – è fondata.

4.2. E’ evidente che i primi giudici hanno dato per implicito presupposto della loro asserzione della non sussistenza di un tentativo di conciliazione che quest’ultimo fosse necessario anche nella fattispecie in esame. E tuttavia è proprio questo presupposto in diritto a non potere essere condiviso: a prescindere dalla sussistenza o meno dell’onere processuale di avviare il tentativo di conciliazione in caso di opposizione a precetto per fare valere il diritto di ritenzione, infatti, è indubbio che il tentativo proposto anche prima del precetto stesso e che a quel diritto abbia fatto comunque riferimento sia del tutto idoneo a soddisfare le esigenze sottese alla norma della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46.

4.3. Al riguardo, il tentativo obbligatorio deve precedere la “domanda” e non anche ogni singolo giudizio o processo in materia di contratti agrari (da ultimo: Cass. 10 marzo 2005, n. 5322), essendo finalizzata la procedura a risolvere la controversia e non il singolo processo; ne deriva che, ogniqualvolta sussista l’interesse ad agire – quale si ravvisa nella persistente incertezza dell’azionabilità di un titolo esecutivo di rilascio da parte di un subentrante nel relativo diritto, come nel caso di specie – per contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente, bene può dispiegarsi il tentativo di conciliazione anche con riferimento alla ritenzione ritenuta spettante e tale tentativo vale a rendere procedibile ogni successiva pretesa del debitore di fare valere il diritto a detta ritenzione.

4.4. Nel caso di specie, il G., con raccomandata a.r. del 4.8.05 indirizzata anche allo STAPA (trascritta integralmente alle pagine 22 e seguenti del ricorso per cassazione), effettivamente addusse anche nei confronti della Russo Restauri srl, sia pure prima della notificazione dei precetti, di avere posto la questione del suo diritto di ritenzione, la cui spettanza ebbe a ribadire: e di tanto egli specifica (v. pag. 3 del ricorso per cassazione) di avere fatto espressa menzione alle pagine 10 dei ricorsi introduttivi delle opposizioni concluse con la gravata sentenza.

5. Ne deriva la fondatezza del quarto motivo, dovendo riscontrarsi – contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito – la sussistenza di un valido tentativo di conciliazione, come imposto dalla L. n. 203 del 1982, art. 46; rimangono con tutta evidenza assorbiti gli altri motivi, in ordine alla questione della necessità in astratto del tentativo anche in relazione al processo esecutivo ed alle relative opposizioni, quand’anche relative ai suoi atti preparatori o prodromici, come il precetto di rilascio.

6. In conclusione, la gravata sentenza va cassata, con rinvio alla sezione specializzata del medesimo tribunale di Vallo della Lucania, ma in diversa composizione ed anche per le spese del giudizio di legittimità, affinchè, esclusa la malamente ritenuta improponibilità, esamini nel merito le dispiegate opposizioni a precetto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e, dichiarati assorbiti gli altri, cassa la gravata sentenza, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla sezione specializzata del Tribunale di Vallo della Lucania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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