Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10724 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1000/2013 R.G. proposto da

S.I.M.I. Società italiana Macchinari Industriali di P. A. &

c. s.a.s. in persona del suo legale rappresentante rappresentata,

P.F., P.M., P.A. tutti rappresentati

e difesi giusta delega in atti dall’avv. Vittorio Violante e

dall’avv. Luca Valentinotti con domicilio eletto presso i ridetti

procuratori nel loro studio in Roma, via F. Paulucci Dè Calboli n.

60 (PEC vittorioviolante.ordineavvocatiroma. orq)

– ricorrenti –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 419/04/12 depositata il

19/07/2012, notificata in data 29 ottobre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

30/1/2020 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure rigettava l’appello principale dei contribuenti e accoglieva parzialmente l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP, con ciò confermando la legittimità degli avvisi di accertamento, per IRPEF, IVA ed IRAP 2006;

– avverso la sentenza di seconde cure propongono ricorso per cassazione la società e i soci con atto affidato a cinque motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per nullità della stessa, per assoluta mancanza di motivazione e omessa motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5;

– il motivo è fondato;

– dalla lettura della sentenza impugnata, che consta di ben quattro pagine riepilogative dello svolgimento del processo e delle eccezioni e deduzioni delle parti, si evince infatti come la stessa abbia ritenuto infondato l’appello del contribuente e fondato l’appello incidentale dell’Ufficio sostenendo il proprio decisum in primo luogo con affermazioni meramente tautologiche (“… rimanenze finali dell’anno 2005 rappresentano le rimanenze iniziali per il 2006, quindi la richiesta di riduzione delle stesse risulta chiaramente priva di fondamento;

– secondariamente, la CTR ha utilizzato con affermazioni meramente assertive relative alla sussistenza di operazioni ritenute economicamente incongruenti (la vendita di beni per prezzo uguale al valore delle rimanenze) senza che sia dia conto delle ragioni di tal antieconomicità; infine essa ha reso anche ulteriori affermazioni del tutto apodittiche (riferite al diverso contenuto di un coefficiente del margine lordo e di un coefficiente della ricarica, privi di ogni specificazione quanto all’utilizzo di tali coefficienti che risultano restare ignoti quanto alla funzione svolta nel contesto degli atti impugnati);

– conseguentemente, la pronuncia qui gravata risulta (come insegna Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013) viziata in quanto dal ragionamento del giudice di merito è evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha condotto a decisione;

– pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso; la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;

– alla luce della decisione sul motivo di cui si è detto, i restanti motivi sono assorbiti.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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