Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10724 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.03/05/2017),  n. 10724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18714/2011 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in perso del

Curatore S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Virgilio n. 8, presso l’avvocato Musti Andrea, rappresentato e

difeso dall’avvocato Peresson Vera, giusta procura a margine della

memoria di nomi di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Unicredit Credit Magement BanK S.p.a., che ha incorporato la Aspra

Fince S.p.a., in perso del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Lattanzio n. 5, presso

l’avvocato Colucci Francesco, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale per Notaio dott. M.M. di (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto n. 7648/2011 del TRIBULE di MILANO, depositato il

06/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIOVANNI MALATESTA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in perso del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento

del secondo, per l’accoglimento per quanto di ragione dei motivi

terzo, quarto, quinto e sesto, per l’accoglimento integrale del

settimo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 6 giugno 2011, il Tribule di Milano ha ammesso Aspra Fince s.p.a., cessioria dei crediti di Unicredit, allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione per la somma di Euro 610.885,52 in chirografo.

Il Tribule ha ritenuto ricavabile la data certa dei doc. sub a (contratto di conto corrente n. (OMISSIS)), sub c e d (contratto di affidamento e richieste di anticipo fatture estere ed anticipi finziari), ed f (finziamento di cui al rapporto (OMISSIS)) dalla raccomandata R.R. di costituzione in mora e risoluzione dei detti contratti spedita da Aspra Fince e ricevuta da (OMISSIS) il 12/3/07, ed avuto riguardo altresì alla produzione degli estratti conto dell’ultimo biennio non contestati ed anzi riconosciuti dalla Curatela, aggiungendo che la conoscenza dei rapporti bancari in oggetto emergeva dalla proposta transattiva del liquidatore della società del 27/7/2007, e che la tura speciosa delle eccezioni del Curatore era desumibile dalle due lettere di questi del 18/9/09 e 12/10/09.

Il Giudice del merito, quanto al credito derivante dalle operazioni di conto corrente ordirio n. (OMISSIS), ha valorizzato la produzione degli estratti conto dell’ultimo biennio ed il riconoscimento del curatore di cui alla lettera del 18/9/09; sul credito da prodotti derivati, ha ritenuto non contestato l’importo di Euro 15820,00 e che i crediti opposti in compensazione “per interessi indebitamente corrisposti ed altro” non erano stati provati.

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, sulla base di sette motivi.

Si difende con controricorso Aspra Fince.

Il Fallimento ha depositato memoria di nomi di nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, il Fallimento si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., per avere il Tribule ritenuto certa la data dei documenti contrattuali prodotti da Aspra Fince in quanto indicati nella lettera della Banca alla correntista, senza inoltre la prova della ricezione da parte della destitaria della detta missiva in data anteriore al fallimento (nel caso, il timbro è apposto sull’avviso di ricevimento separato dalla lettera raccomandata).

1.2.- Col secondo mezzo, il ricorrente censura la pronuncia impugta per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1832 e 2697 c.c. e art. 119, comma 3, t.u.b., per avere ritenuto provato il credito con la produzione degli estratti conto dell’ultimo biennio non contestati, mentre dette norme non si applicano al Fallimento, quale terzo rispetto al rapporto banca-correntista, da cui la necessità della produzione di tutta la documentazione relativa allo svolgimento del rapporto o al più, non essendo invocabile l’art. 1832 c.c., la produzione integrale degli estratti conto, per consentire alla Curatela di sollevare senza limitazioni le proprie contestazioni.

1.3.- Col terzo, della violazione della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, per avere il Tribule considerata decisiva la lettera del 27/7/07 del liquidatore della società in bonis, prodotta con la memoria del 16/7/2010, oltre i termini di legge.

1.4.- Col quarto, del vizio di motivazione, per l’interpretazione della lettera del liquidatore, atteso che è illogico desumere dalla proposta transattiva l’espresso riconoscimento del credito della banca.

1.5.- Col quinto, della violazione e falsa applicazione degli artt. 1423 e 1988 c.c., per avere il Tribule ritenuto il riconoscimento da parte del Curatore del credito della controparte con le lettere del 18/9/09 e 12/10/09, prima dell’udienza di verifica, e conseguentemente convalidato il contratto di conto corrente n. (OMISSIS) nullo per difetto di forma, mentre il Curatore non può disporre dei diritti della massa dei creditori, nè sare la nullità del contratto per carenza della forma scritta.

1.6.- Col sesto, rivolge la censura motivaziole sempre in relazione alle due lettere del Curatore del 18/9 e del 12/10 del 2009, aventi mera valenza transattiva.

1.7.- Col settimo, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1284 e 2697 c.c., per avere il Tribule ritenuto sprovviste di prova le contestazioni del Curatore sull’addebito degli interessi passivi sul conto corrente, mentre avrebbe dovuto tenere conto dell’eccezione di illegittima applicazione sul conto n. (OMISSIS) di interessi ultralegali e della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, spettando alla Banca provare il proprio credito, producendo tutti gli estratti a partire dall’apertura del conto.

2.1.- I motivi dal primo al sesto possono essere valutati unitariamente, in quanto intesi a censurare gli argomenti usati dal Tribule per ritenere l’opponibilità e la fondatezza dei crediti derivanti dalle voci indicate alle lettere sub a), b), c), d), f) nella pagi 1 del decreto impugto, e sono da ritenersi fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

E’ in primis errata la deduzione della prova della data certa alla stregua della raccomandata A.R. di messa in mora e risoluzione dei contratti in oggetto, spedita da Aspra Fince alla società, anche ad ammettere la ricezione in data 12/3/07, come indicato nel decreto impugto.

Ed infatti, la mera indicazione del documento di cui si vuole provare la data certa in altro documento è fatto inidoneo a stabilire l’anteriorità della formazione del documento in oggetto, ex art. 2704 c.c.: sul principio si richiama la pronuncia di questa Corte 15/11/1995, n. 11824, (e in senso conforme, la successiva del 19/11/2009, n. 24414), che ha affermato che, in tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, il fatto che un documento sia indicato in un atto di citazione non vale a conferire al documento (solo successivamente depositato nel fascicolo) data anteriore alla notifica della citazione stessa con il criterio di certezza richiesto dall’art. 2704 c.c., non rientrando il caso in alcu delle ipotesi specifiche previste da tale disposizione nè integrando le altre situazioni che, in base allo stesso articolo, stabiliscono in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

E’ errato altresì il riferimento alla non contestazione ed anzi al riconoscimento da parte del Curatore degli estratti conto dell’ultimo biennio, atteso che non si applicano nei confronti del Curatore gli artt. 1832 c.c. e art. 119 t.u.b., stante la posizione di terzietà dello stesso rispetto al rapporto banca-correntista (sul principio, si richiama la pronuncia Cass. 9/5/2001, n. 6465, che ha affermato che l’istituto di credito, il quale prospetti u sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare pie prova del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell’art. 2697 c.c. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, “ex” art. 1832 c.c., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugzioni e in senso conforme, la successiva pronuncia del 20/1/2006, n. 1543).

Nè poteva il Giudice del merito avere riguardo alla lettera del 27 luglio 2007 del liquidatore della società, in quanto prodotta tardivamente, successivamente al ricorso che, ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 4, prevede a pe di decadenza, che siano indicati nell’atto introduttivo specificamente i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed i documenti prodotti.

Il Tribule ha infine attribuito alle lettere del Curatore del 18/9/09 e 12/10/09 la valenza di riconoscimento delle risultanze dei conti correnti intestati alla società e sante della nullità per difetto della forma scritta del conto corrente n. (OMISSIS).

E’ di chiara evidenza l’erroneità delle due affermazioni, atteso che il Curatore non può disporre dei diritti della massa dei creditori nè può essere sata la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta.

2.2.- Il settimo motivo va accolto.

Il Tribule ha ritenuto sfornito di prova il controcredito di Euro 15820,56, per l’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, portato dal Fallimento in compensazione della pari somma dovuta per il credito sub f).

Detta conclusione non è condivisibile, spettando alla Banca, e quindi alla cessioria Aspra Fince, a fronte dell’eccezione della Curatela, produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto per consentire la ricostruzione dei movimenti di dare ed avere tra le parti, al fine di provare che la capitalizzazione non aveva avuto luogo (sul principio, cfr. le pronunce di questa Corte del 23/11/2010, n. 23974 e del 10/5/2007, n. 10692).

3.1.- Conclusivamente, accolti i motivi di ricorso, va cassato il decreto impugto, con rinvio al Tribule di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la pronuncia impugta e rinvia al Tribule di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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