Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10723 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. III, 16/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 602/2009 proposto da:

IMMOBILIARE MONTE GIOVE SRL (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante p.t., amministratore unico, sig. S.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PREFETTI 17 (ST.

PANDISCIA), presso lo studio dell’avvocato RECCIA DOMENICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE FELICE Fabio giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SORA 47,

presso lo studio dell’avvocato ROSSI Sergio, che li rappresenta e

difende giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, G.P. nato a

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

TERRACINA, emessa il 25/12/2007, depositata il 07/01/2008; R.G.N.

730/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato IMPERATO PAOLO (per delega Avvocato DE FELICE

FABIO);

udito l’Avvocato ROSSI SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- C.G. e M.M. proposero opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento e l’atto di precetto per rilascio notificati, ad istanza della Immobiliare Monte Giove s.r.l., nei confronti di G.P.. Dedussero gli opponenti che erano stati sottoposti ad esecuzione forzata immobiliare da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena e che, in tale procedura esecutiva, era stato emesso decreto di trasferimento dell’immobile pignorato in favore della aggiudicataria Immobiliare Monte Giove s.r.l.; che l’appartamento oggetto del decreto, già di loro proprietà, era stato concesso in locazione a G.P.; che andava dichiarata la nullità del decreto di trasferimento, per i motivi specificati nell’atto di opposizione; che – per quel che più rileva ai fini della presente pronuncia- era nullo anche l’atto di precetto in quanto notificato a soggetto diverso dai debitori esecutati, unici soggetti contemplati nella norma dell’art. 586 cod. proc. civ.; che, per tale ultima norma, il decreto di trasferimento avrebbe consentito di agire in via esecutiva soltanto nei confronti del debitore e del custode, non già del detentore dell’immobile, nel caso di specie il conduttore G..

2.- Il Tribunale di Latina – sezione distaccata di Terracina, con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2008, ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta contro il decreto di trasferimento ed ha, invece, accolto l’opposizione proposta contro il precetto; ha quindi dichiarato l’inefficacia, nei confronti degli opponenti, dell’atto di precetto notificato a G.P., condannando l’opposta aggiudicataria Immobiliare Monte Giove s.r.l.

al pagamento delle spese processuali.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso straordinario per cassazione la Immobiliare Monte Giove s.r.l., a mezzo di tre motivi. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, C. G. e M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 81 e 617 cod. proc. civ., sostenendo che l’opposizione proposta dai signori C. e M. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva, in quanto costoro non erano i destinatari dell’atto di precetto, che invece era stato notificato al G., il quale deteneva l’immobile oggetto della minacciata esecuzione di rilascio, in forza di un titolo non opponibile all’aggiudicataria Immobiliare Monte Giove s.r.l..

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 586 cod. proc. civ. e art. 2919 cod. civ., rilevando l’infondatezza del motivo di opposizione, accolto invece dal giudice del merito, secondo cui l’atto di precetto per rilascio avrebbe dovuto essere notificato ai debitori esecutati e non al soggetto che occupava l’immobile, e sostenendo che, invece, come da giurisprudenza richiamata in ricorso, il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile espropriato sia nei confronti del proprietario esecutato sia nei confronti di colui che si trovi nel possesso o nella detenzione dell’immobile per un titolo non opponibile all’aggiudicatario. Rilevano, quanto a tale ultimo aspetto, che il G., destinatario del precetto per cui è causa, occupava l’immobile in forza di un contratto di locazione stipulato dopo la trascrizione del pignoramento e quindi non opponibile nè al creditore pignorante, nè, ex art. 2919 cod. civ., alla società aggiudicataria.

1.1 – I motivi, da trattare congiuntamente perchè relativi a questioni giuridiche strettamente connesse, sono fondati.

La sentenza impugnata, dopo aver rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di trasferimento poichè i relativi vizi avrebbero dovuto essere dedotti come motivi di opposizione nel processo di espropriazione immobiliare e non avverso il precetto col quale veniva minacciata l’esecuzione per rilascio, ha invece accolto l’opposizione avverso tale atto di precetto ritenendo che avrebbe dovuto essere notificato, non al terzo occupante l’immobile da rilasciare, bensì ai debitori esecutati. Pertanto, in mancanza di tale notificazione, ha reputato che fosse inefficace nei confronti degli opponenti C. e M. l’atto di precetto notificato a G. P..

1.2.- La sentenza va cassata perchè in contrasto con l’univoca interpretazione che la giurisprudenza di legittimità da dell’art. 586 c.p.c., laddove prevede che il decreto di trasferimento contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto. La norma va letta tenendo conto della previsione dell’art. 2919 cod. civ., per la quale l’acquirente acquista, a seguito dell’emissione del decreto di trasferimento, un diritto di contenuto uguale a quello spettante al debitore; mentre, nei rapporti con i terzi, non gli sono opponibili i diritti che non abbiano effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione.

L’acquirente – già aggiudicatario dell’immobile pignorato – avendo acquisito, col decreto di trasferimento, la proprietà di tale immobile, si può avvalere dello stesso decreto per conseguirne la disponibilità materiale, esercitando, nel caso di mancato rilascio spontaneo, l’azione esecutiva per il rilascio del bene non soltanto nei confronti del debitore e del custode, ma anche verso chiunque si trovi ad occupare il bene nel momento in cui l’ordine di rilascio viene coattivamente posto ad esecuzione (semprechè non possieda o detenga il bene per un titolo già opponibile al creditore pignorante, e quindi all’aggiudicatario).

Va perciò ribadito il principio di diritto per il quale “nell’espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile espropriato, in favore dell’aggiudicatario al quale l’immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell’immobile medesimo, senza che vi corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e in quanto tale opponibile anche all’aggiudicatario cui l’immobile è stato trasferito iussu iudicis” (cfr., da ultimo, Cass. 28 agosto 2007, n. 18179; nonchè Cass. 6 maggio 1986, n. 3024, 29 maggio 1995, n. 6038, 1 dicembre 1998 n. 12174, 4 luglio 2006 n. 15268).

Correttamente, pertanto, la società acquirente Immobiliare Monte Giove s.r.l. notificò il decreto di trasferimento, quale titolo esecutivo, ed il precetto di rilascio a G.P., soggetto nei cui confronti, in quanto occupante l’immobile (con titolo giuridico non opponibile alla procedura), avrebbe potuto promuovere l’azione esecutiva minacciata col precetto.

Poichè unico soggetto destinatario del precetto di rilascio era il detentore G., soltanto quest’ultimo sarebbe stato legittimato a proporre opposizione per contestare la regolarità formale dell’atto ovvero il diritto della società intimante di procedere ad esecuzione coattiva.

Infatti, l’opposizione a precetto introduce un giudizio che vede come legittimato attivo il soggetto destinatario dell’atto per essere colui contro il quale l’esecuzione è minacciata, sia quando trattasi di opposizione all’esecuzione (cfr. Cass. 23 giugno 1984, n. 3695; 13 novembre 2009, n. 2404), sia quando trattasi di opposizione agli atti esecutivi; e, quanto alla prima ed in relazione all’esecuzione per consegna o rilascio, anche il terzo detentore del bene che affermi di essere titolare di un diritto autonomo e non pregiudicato dal contenuto del titolo esecutivo (cfr. Cass. 22 novembre 2000, n. 15083; 4 febbraio 2005, n. 2279; 13 febbraio 2007, n. 3087). Con riferimento all’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi avverso il precetto di rilascio, difetta di legittimazione attiva il soggetto diverso dal destinatario dell’atto che non si trovi nel possesso o nella detenzione del bene; in particolare, difetta di legittimazione attiva all’opposizione a precetto di rilascio il debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare nella quale sia stato emesso il decreto di trasferimento che costituisce il titolo esecutivo posto a base del precetto, quando questo sia intimato dall’acquirente nella vendita forzata nei confronti del terzo possessore o detentore dell’immobile in forza di titolo non opponibile all’acquirente medesimo.

1.3.- L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta che la sentenza impugnata debba essere cassata limitatamente alle statuizioni di cui ai capi 3. e 4, del dispositivo, oggetto della presente impugnazione. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da C.G. e M.M. avverso l’atto di precetto notificato a G. P. ad istanza della Immobiliare Monte Giove s.r.l..

2.- E’ assorbito il terzo motivo di ricorso (con cui è denunciato il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata), poichè relativo alla statuizione come sopra cassata.

3.- In applicazione del criterio della soccombenza, i resistenti vanno condannati al pagamento delle spese del grado di merito, che si liquidano complessivamente in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.300,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da C. G. e M.M. avverso l’atto di precetto notificato a G.P. ad istanza della Immobiliare Monte Giovi s.r.l..

Dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso.

Condanna i resistenti C. e M. al pagamento in favore della Immobiliare Monte Giovi s.r.l. delle spese del giudizio di merito, liquidate complessivamente in Euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; nonchè alle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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