Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10723 del 05/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6453/2016 R.G., proposto DA:
D.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Gaz, con
studio in Feltre (BL), e dall’Avv. Stefano Gattamelata, con studio
in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al
ricorso introduttivo del presente procedimento;
– RICORRENTE –
CONTRO
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
– CONTRORICORRENTE –
AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
di Venezia-Mestre il 5 agosto 2015 n. 1289/01/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23 gennaio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
D.H. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre il 5 agosto 2015 n. 1289/01/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA”, ha respinto l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno il 4 marzo 2014 n. 46/01/2014, con compensazione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
La rinuncia è rituale perchè è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 2), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte (art. 390 c.p.c., comma 3).
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 6, 26 febbraio 2015, n. 3971).
Tuttavia, tenendo conto della formazione soltanto in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sul thema decidendum (vale a dire, sulla classificazione catastale delle seggiovie), va disposta la compensazione delle spese giudiziali.
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, quale inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese giudiziali; dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020