Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10723 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6289/2011 proposto da:

S.a.p.i.s. S.p.a. in liquidazione, (p.i. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via A. Baiamonti n. 10, presso l’avvocato Caldoro Maria

Francesca, rappresentata e difesa dall’avvocato De Maio Carlo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3201/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbimento del secondo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 10/11/2010- 24/11/2010, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da S.A.P.I.S. s.p.a. avverso la reiezione della domanda di insinuazione al passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., intesa ad ottenere l’ammissione ex L. Fall., art. 101 (nel testo previgente) del credito di Euro 18212,31, quale restituzione della somma mutuata nel novembre 2001 alla (OMISSIS), al netto della compensazione con propri debiti verso la fallita. Secondo la Corte del merito, la prova del contratto di mutuo non poteva essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari; la richiesta di prova testimoniale, dichiarata inammissibile in primo grado per la mancata indicazione dei testi, non era stata reiterata in appello, ed era comunque improbabile la conclusione orale del contratto di mutuo tra due società di capitali per l’importo di 50 milioni di Lire; era esplorativa la richiesta di ordine di esibizione e comunque l’art. 2710 c.c. non trova applicazione nei confronti del Fallimento; era inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., avanzata nel grado d’appello, perchè non basata sulla medesima prospettazione già fatta valere in primo grado.

Ricorre avverso detta pronuncia S.A.P.I.S. s.p.a. in liquidazione, con ricorso affidato a due motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione e della violazione e falsa applicazione dell’art. 1813 c.c. e ss., artt. 2697 e 2710 c.c. e art. 210c.p.c., sostenendo che la Corte del merito si è sostanzialmente sottratta all’obbligo di affrontare le specifiche censure della parte.

S.A.P.I.S. sostiene di avere provato il contratto di mutuo, oltre che con l’assegno bancario in oggetto, anche con la copia dell’estratto conto al 1/12/2001, da cui si evinceva la negoziazione del titolo, e l’originale del libro giornale (doc. 3 e 4 del fascicolo di primo grado, riprodotti nel ricorso); di avere evidenziato che, all’epoca, il sig. M.A. era amministratore unico delle due società, per cui sarebbe stato senza senso che questi sottoscrivesse il contratto con se stesso.

Si duole del mancato accoglimento della richiesta dell’ordine di esibizione, che avrebbe provato l’appostazione nelle scritture contabili della (OMISSIS) della somma in oggetto, e sostiene l’applicabilità al Fallimento dell’art. 2710 c.c..

2.1.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

I documenti dei quali la ricorrente lamenta la mancata valutazione e precisamente, la copia dell’estratto conto al 1/12/2001 e l’originale del libro giornale della società stessa sono privi di decisività, anche valutati unitariamente alla consegna dell’assegno bancario, al fine di provare il contratto di mutuo, che ai sensi dell’art.1813 c.c. richiede la prova oltre che della consegna di somma di danaro o di altre cose fungibili, dell’obbligo di restituzione della controparte: manca, pertanto, la prova del titolo posto a base del credito fatto valere quale restituzione della somma in tesi mutuata.

La doglianza relativa alla ritenuta inammissibilità della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. è, a tacere da ogni ulteriore rilievo, irrilevante, atteso che, come ritenuto nella pronuncia di questa Corte, Sez. U. 20/2/2013, n.4213, l’art. 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa.

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041, 2042 e 2697 c.c. e art. 210 c.p.c.; si duole della ritenuta inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., sostenendo invece che la stessa era basata sui medesimi fatti posti a base della domanda principale, variando solo il nomen juris degli stessi.

2.2.- Il motivo è infondato.

Come ribadito nella recente pronuncia Cass. 19 ottobre 2016, n. 21190, la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l’espresso divieto previsto dall’art. 345 c.p.c..

Detta pronuncia ha richiamato la sentenza delle Sez. U. 27/12/2010, n. 26128, che ha affermato che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla “causa petendi” (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonchè, ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al “petitum” (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo), da ciò conseguendo che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 645, comma 2, e, dunque, anche l’art. 183 c.p.c., comma 5, è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa, ed in ogni altro caso, all’opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice; si è confrontata con la pronuncia Sez. U. 15/6/2015, n. 12310, che ha ritenuto che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali, da cui l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo; ha ampiamente spiegato l’inapplicabilità di detto principio nel giudizio d’appello, a ragione della specifica disposizione di cui all’art. 354 c.p.c..

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Fallimento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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