Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10722 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. III, 16/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 263/2009 proposto da:

A.G. (OMISSIS), nella qualità di procuratore

di A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato BRIENZA LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VEGLIA Francesco, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), PR.GR. (OMISSIS), P.

A. (OMISSIS), P.M. (OMISSIS),

quali eredi della sig.ra A.M.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio

dell’avvocato SPAGNUOLO Giuseppe, che li rappresenta e difende giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 42/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

AMALFI, depositata il 23/09/2008; R.G.N. 17/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato IMPERATO PAOLO (per delega Avvocato SPAGNUOLO

GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per rigetto ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- A.M.M. propose opposizione agli atti esecutivi chiedendo la dichiarazione di nullità dell’atto di precetto, notificato nei suoi confronti da parte di A.G., nella qualità di procuratore di A.M.. L’opposto, così rappresentato, si costituì e chiese la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi perchè proposta oltre il termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ., decorrente dalla data di compimento dell’ultima delle formalità della notificazione del precetto fatta ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

2.- Il Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Amalfi ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi ed ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto, condannando l’opposto al pagamento delle spese processuali.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso straordinario per cassazione A.G., nella sua qualità di procuratore di A.M., a mezzo di un unico motivo, illustrato da memoria. Resistono con controricorso, pure illustrato da memoria, P.A., P.G., Pr.Gr., P.M. e Pr.Ma., quali eredi di A.M. M., deceduta nelle more.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata per difetto di rappresentanza del ricorrente A.G., costituito nella qualità di procuratore generale di A.M., dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dai controricorrenti, la procura generale non conferisce affatto al procuratore il potere di stare in giudizio, nelle liti attive e passive, soltanto per i gradi di merito, ma non pone alcuna limitazione in relazione ai gradi di giurisdizione.

Pertanto, è validamente conferita anche per il presente giudizio di legittimità.

2.- Il ricorrente, nel denunziare la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia disatteso l’orientamento consolidato per il quale la notificazione ai sensi della norma citata era da intendersi perfezionato, alla data del compimento dell’ultima delle formalità previste, vale a dire della spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia delle altre formalità, ed abbia, invece, ritenuto perfezionata la notificazione nei confronti del suo destinatario soltanto al momento della ricezione di tale ultima raccomandata.

Quest’ultima è, infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata – essendo da escludere che il giudice di merito abbia fatto applicazione della giurisprudenza formatasi con riferimento alla sanatoria della nullità della notificazione ex art. 140 c.p.c. (per difetto o mancanza di uno degli adempimenti ivi previsti) che si ha quando il destinatario riceva la raccomandata ex art. 140 c.p.c.:

mancando nella sentenza impugnata ogni riferimento ad un’eventuale nullità della notificazione ex art. 140 c.p.c., il richiamo fatto da parte dei ricorrenti a detta consolidata giurisprudenza è incongruo e del tutto irrilevante.

2.1.- Il motivo di ricorso è peraltro infondato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica sì perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Questa Corte, con i precedenti costituiti dalla sentenza del 31 marzo 2010, n. 7809 e dell’ordinanza del 25 febbraio 2011, n. 4748 ha già avuto modo di affermare che detta pronuncia di incostituzionalità è di immediata applicazione e che ad essa consegue il principio di diritto, secondo cui, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la stessa si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore alla compiuta giacenza, ovvero decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

2.2.- Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la raccomandata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., relativa alla notificazione dell’atto di precetto, è stata ricevuta dalla destinataria in data 23 gennaio 2004; a tale ultima data deve quindi ritenersi perfezionata la notificazione nei suoi confronti e quindi da tale data è decorso il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

La sentenza impugnata che ha concluso nel senso dell’ammissibilità dell’opposizione proposta nel termine di cinque giorni (all’epoca vigente) con decorrenza dal 23 gennaio 2004 è pertanto corretta.

2.3. – Incoerente appare il richiamo fatto dal ricorrente, con la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., all’ordinanza di questa Corte del 17 giugno 2010 n. 14627 poichè essa è riferita all’affidamento incolpevole della parte su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, che venga successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, mentre nel caso di specie si tratta della dichiarazione di incostituzionalità di una norma, che è per legge di immediata applicazione.

3.- Considerato che la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione e che ha comportato il superamento del consolidato indirizzo giurisprudenziale contrario a quello seguito dal giudice di merito (per il quale, cfr., tra le tante, Cass. 21 febbraio 2006, n. 3685, 15 giugno 2007, n. 3984), appare di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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