Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10722 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1680/2016 R.G., proposto DA:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

R.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele Gava,

con studio in Napoli, elettivamente domiciliato in Roma, giusta

procura in calce al controricorso di costituzione nel presente

procedimento;

CONTRORICORRENTE

AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Napoli – Sezione Staccata di Salerno il 2 luglio 2015 n.

6636/09/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23 gennaio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno il 2 luglio 2015 n. 6636/09/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA”, ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti di R.A. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino il 12 giugno 2013 n. 178/03/2013. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la correttezza delle valutazioni espresse dal giudice di prime cure con riguardo alla carenza motivazionale del predetto classamento. R.A. si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver erroneamente rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria sul presupposto della conferma di un vizio di nullità dell’avviso di classamento che non era stato dedotto nel ricorso originario del contribuente.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione l’erronea applicazione della Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito nella L. 24 marzo 1993, n. 75, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 335 e 336, e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto immotivata la rettifica della rendita catastale da parte dell’amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni “DOCFA” del contribuente.

RITENUTO CHE:

1. In via pregiudiziale, si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui la controricorrente assume la nullità della relativa notifica eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto (nella specie, il domicilio del contribuente, anzichè lo studio del proprio difensore di fiducia nel giudizio di appello), essendo ormai decorso il termine di sei mesi (con l’ulteriore incremento del periodo di sospensione feriale) per la proposizione dell’impugnazione.

In proposito, si richiama l’indirizzo costante di questa Corte, secondo cui la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anzichè al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina l’inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Cass., Sez. 5, 14 maggio 2004, n. 9242; Cass., Sez. 5″, 27 settembre 2011, n. 19702; Cass., Sez. Lav., 18 gennaio 2016, n. 710;); inoltre, se la parte intimata si è costituita in giudizio, la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2, (Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2008, n. 1156; Cass., Sez. 2, 3 maggio 2018, n. 10500; Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2019, n. 3666).

Nè tale conclusione muta per la circostanza che la notifica a mezzo del servizio postale risulti essere stata ricevuta – come si evince dall’esame dell’avviso di ricevimento – da “persona addetta alla casa” (qualificatasi, per la precisione, “governante” secondo l’attestazione dell’agente postale), della quale il controricorrente contesta la qualità ed afferma la presenza occasionale nella propria abitazione.

Difatti, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’agente postale nell’avviso di ricevimento, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notifica, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Ma di tanto il controricorrente non ha fornito alcuna prova, essendosi limitato all’allegazione del vizio inficiante la notifica. Aggiungasi, che l’eventuale nullità della notifica per l’insussistenza delle predette qualità in capo al consegnatario sarebbe, comunque, sanata ex tunc (per il conseguimento dello scopo) dalla costituzione in giudizio del destinatario, il quale non contesti di aver ricevuto la consegna dell’atto.

Pertanto, l’eccezione deve essere disattesa.

2. Il primo motivo è inammissibile.

A dire della ricorrente, il giudice di primo grado ha annullato in toto l’avviso di accertamento “per difetto di adeguata motivazione”, nonostante il contribuente, nel ricorso introduttivo, si fosse limitato a denunciarne l’illegittimità per vizi meramente sostanziali (inerenti all’ubicazione ed all’accessibilità dell’immobile riclassificato), senza nulla dedurre in ordine all’eventuale sussistenza (anche) di vizi formali (attinenti alla carenza di motivazione dell’atto impositivo). Tale decisione è stata confermata dal giudice di secondo grado, il quale ha rigettato l’appello proposto in parte qua dell’amministrazione finanziaria, incorrendo nel medesimo errore del giudice di primo grado.

Tuttavia, si deve rilevare che l’amministrazione finanziaria non ha denunciato l’ultrapetizione addebitata al giudice di primo grado con uno specifico motivo di appello dinanzi al giudice di secondo grado, essendosi limitata a censurare l’apprezzata incidenza delle criticità ubicazionali sulle caratteristiche dell’immobile riclassificato (come si desume dal riportato svolgimento del processo della sentenza impugnata).

Invero, il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della sentenza, che va fatta valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame, la cui pronunzia, in caso contrario, incorre nel medesimo vizio (da ultima: Cass., Sez. 2″, 14 gennaio 2016, n. 465). Per cui, non vi è dubbio che sul punto si sia formato il giudicato sostanziale interno (Cass., Sez. Lav., 7 maggio 2009, n. 10516; Cass., Sez. Lav., 12 giugno 2014, n. 13351), che ne preclude la deduzione nel giudizio di legittimità.

3. Viceversa, il secondo motivo è fondato.

In relazione alla motivazione degli atti di classamento, costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993 e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6, 7 ottobre 2019, n. 25006).

La fattispecie è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati contestati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’estensione ed all’effettiva consistenza dell’immobile, ma soltanto la rendita catastale dell’immobile è stata rettificata in relazione alla diversa valutazione economica del bene dall’atto impugnato, senza modificare per il resto la dichiarazione “DOCFA” del contribuente. Dunque, il giudice di appello non ha tenuto conto della notevole semplificazione per l’amministrazione finanziaria dell’onere di motivare la rettifica del classamento all’esito di procedura “DOCFA”. Per cui, sotto il profilo della motivazione dell’atto impositivo il ricorso è fondato.

3. La sentenza impugnata non si è attenuta al superiore principio, per cui essa deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA