Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10722 del 03/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12492/2012 proposto da:

Abati Yacht in Liquidazione S.r.l., in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso Gulli n.11,

presso l’avvocato Schiavetti Maria Chiara, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Giribaldi Giacomo Rosario, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore fallimentare

dott. C.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale

n. 5637, presso l’avvocato Battista Domenico, rappresentato e difeso

dall’avvocato Spagnoli Fabrizio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1121/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato G. R. GIRIBALDI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 14-9-2011 la corte d’appello di Firenze rigettava il gravame proposto da Abati Yacht s.r.l. nei riguardi della sentenza con la quale il tribunale di Livorno aveva a sua volta respinto la sua domanda tesa ad accertare l’avvenuta risoluzione di un contratto di cessione di magazzino quale conseguenza della risoluzione di un parallelo contratto di affitto di azienda, entrambi stipulati col fallimento della società (OMISSIS). Invero il tribunale aveva accolto, invece, la riconvenzionale del fallimento e condannato l’attrice al pagamento del corrispettivo del primo contratto.

2. Onde motivare la decisione la corte d’appello, richiamati i principi in materia di collegamento negoziale, riteneva non assolto l’onere della prova in ordine al nesso di interdipendenza causale tra i due negozi. Affermava semmai che tale nesso era stato contraddetto dalle risultanze documentali: difatti il contratto di affitto, nelle norme rubricate come “clausola risolutiva espressa” e come “effetti della risoluzione”, non aveva mai considerato l’ipotesi della cessione del magazzino, nè l’eventuale influenza con la vendita; e a sua volta il contratto di vendita non aveva menzionato alcuna clausola risolutiva espressa.

In simile condizione, ad avviso della corte d’appello, nessun dato negoziale consentiva di stringere un vincolo di dipendenza necessaria tra i due rapporti, per quanto potendo convenirsi che l’acquisito del magazzino fosse stato finalizzato alla gestione dell’azienda presa in affitto. Invero era altresì perfettamente concepibile che quello stesso materiale, per quanto acquistato con tale finalità, fosse poi impiegato presso altra azienda per costruire imbarcazioni analoghe. E d’altronde l’attrice non aveva nemmeno convincentemente spiegato quali specifiche ragioni di asserita convenienza fiscale avevano sconsigliato la stipulazione unitaria dei due accordi.

3. Per la cassazione della sentenza, la società Abati Yacht ha proposto ricorso affidato a un solo mezzo, al quale il fallimento ha replicato con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata da parte del curatore del fallimento una comunicazione circa la sopravvenuta chiusura, il 29-10-2015, della procedura fallimentare.

La documentazione non rileva, stante il consolidato principio secondo il quale la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato in bonis nei procedimenti pendenti all’atto della chiusura, ma non determina effetti sul giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall’impulso d’ufficio e al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c..

2. Con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 2561 e 2562 c.c., l’insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia e l’errata valutazione delle risultanze processuali. Censura la sentenza per non avere esteso l’indagine alle pattuizioni del contratto di cessione di magazzino, nel quale era stata impiegata l’espressione “l’affittante vende all’affittuaria” in un contesto di contestualità della sottoscrizione del contratto di affitto.

La ricorrente in particolare lamenta che la corte d’appello non abbia tenuto conto dell’oggetto del contratto di cessione, ovvero del magazzino, che era conforme all’inventario allegato al contratto di affitto. E infine sostiene che l’avvenuta stipulazione di due separati atti, l’uno afferente l’azienda e l’altro afferente il magazzino, non poteva considerarsi indice di esclusione del collegamento negoziale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto rivolto a sindacare l’apprezzamento di fatto del giudice del merito in ordine all’inesistenza del collegamento funzionale, congruamente argomentata in virtù dei patti negoziali, con pertinente sottolineatura dell’inesistenza di clausole risolutive legate alla reciproca sorte dei due contratti.

In generale va rammentato che il collegamento negoziale è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti. Questi conservano una loro causa autonoma, ancorchè ciascuno sia finalizzato a un’ unica regolamentazione dei reciproci interessi, sicchè il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e mantenga una distinta individualità giuridica.

Netta però è la distinzione tra il collegamento funzionale e il collegamento solo occasionale.

Il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, per quanto finanche casualmente riunite, siano poi strutturalmente e funzionalmente autonome e mantengano l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicchè la loro messa in relazione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano.

Il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo, vengono concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia.

4. Ciò che rileva è che, ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, per accertare l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l’interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 18585-16; Cass. n. 7524-07, Cass. n. 1461105).

Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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