Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10721 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7019/2013 R.G., proposto DA:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Russo

Corvace, con studio in Roma, dall’Avv. Giuseppe Pizzonia, con studio

in Roma, e dall’Avv. Giancarlo Zoppini, con studio in Roma, ove

elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE

AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Milano il 16 gennaio 2012 n. 2/19/2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23 gennaio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.M. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 16 gennaio 2012 n. 2/19/2012, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per I’I.R.P.E.F. relativa all’anno 2003, ha respinto l’appello del contribuente con condanna del medesimo alla rifusione delle spese giudiziali. Costituitasi con controricorso, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale per cassazione avverso la medesima sentenza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con istanza depositata il 2 agosto 2018, premesso che la Direzione Provinciale di Milano aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Inoltre, il contribuente ha depositato istanza il 6 dicembre 2019, con la quale ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50 cit., convertito dalla L. 21 giugno 2017 n. 96;

RITENUTO CHE:

il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta quietanza), si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198;. Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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