Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10721 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12560/2011 proposto da:

Sipontum S.r.l., già S.p.a., in persona liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22,

presso l’avvocato Pottino Guido Maria, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Zauli Carlo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di P.T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1141/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Curatore del Fallimento della ditta individuale P.T.M., dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì con sentenza del 10 luglio 1997, conveniva in giudizio la Sipontum s.p.a., per sentire, in via principale, revocare L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2 alcuni atti solutori compiuti dal M. nel biennio anteriore alla declaratoria di fallimento in favore della convenuta. Sipontum s.p.a., costituendosi, contestava la domanda sia sotto il profilo oggettivo concernente la natura degli atti compiuti sia sotto quello soggettivo concernente la sua conoscenza dello stato di insolvenza del M..

2. Il Tribunale di Forlì, istruita la causa mediante prove testimoniali e consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva la domanda principale, condannando la società convenuta alla restituzione in favore della massa di tutte le somme da essa incassate nel biennio anteriore al fallimento in virtù delle cessioni in suo favore di crediti maturati dal M. nei confronti di Pubbiche Amministrazioni, cessioni ritenute mezzi anormali di pagamento ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2.

3. Proponeva appello la Sipontum s.r.l. in liquidazione, lamentando tra l’altro che il primo giudice aveva omesso di considerare, da un lato, che la cessione del credito era stata prevista dalle parti, sin dal sorgere della obbligazione, come normale mezzo di estinzione di un debito contestualmente creato, dall’altro che la revocatoria non era nella specie esperibile stante il disposto della L. n. 52 del 1991 regolante il contratto di factoring, cui erano riconducibili le operazioni compiute dalle parti. Si doleva inoltre della ritenuta sussistenza del requisito soggettivo dell’azione revocatoria.

4. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 7 ottobre 2010 e notificata il 15 aprile 2011, ha rigettato il gravame. Quanto al requisito oggettivo dell’azione, la Corte ha, in primo luogo, rilevato come la struttura generale delle operazioni di finanziamento poste in essere dalle parti si articolasse, per ogni rapporto, in due tempi, nel primo dei quali la Sipontum, al momento della stipula di ciascun contratto di appalto da parte dell’impresa M. con le varie Amministrazioni pubbliche, erogava all’impresa stessa somme di denaro diverse di volta in volta a fronte del rilascio da parte del finanziato di un mandato irrevocabile all’incasso; e nella seconda, al momento della emissione delle fatture in relazione agli stati di avanzamento lavori emessi, l’impresa stessa rilasciava a Sipontum una lettera avente ad oggetto la ricognizione di una apertura di credito di importo corrispondente a quello della fattura a fronte della cessione del credito documentato, ricevendo peraltro dalla Sipontum importi sempre inferiori a quelli delle aperture di credito. Ha quindi osservato la Corte che, pur prescindendo dal ravvisare una funzione solutoria (oltre che di garanzia) anche nei mandati irrevocabili all’incasso rilasciati nella prima fase, debbono ritenersi senz’altro atti solutori anomali le successive cessioni dei crediti operate nel biennio anteriore al fallimento, giacchè queste costituivano il mezzo attraverso il quale la Sipontum riceveva il pagamento dei crediti (capitale ed interessi) per restituzione delle anticipazioni, già maturati nei confronti del M. al momento delle cessioni stesse. Ne ha quindi confermata l’inefficacia nei confronti del fallimento della impresa cedente, rilevando peraltro l’inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della nuova deduzione (peraltro infondata), contenuta nell’atto di appello, circa la sussistenza di un contratto di factoring tra le parti. Infine la Corte ha rilevato, quanto al requisito soggettivo dell’azione revocatoria, come la dedotta insussistenza di protesti, procedimenti esecutivi ed istanze di fallimento fosse inidonea a vincere la presunzione semplice di conoscenza posta dalla L. Fall., art. 67, comma 1, tanto più in un contesto nel quale esistevano, all’epoca delle operazioni in questione, altri elementi chiaramente indicativi di una situazione di crisi dell’impresa M..

Avverso tale sentenza la Sipontum s.r.l. in liquidazione, con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 2 maggio 2011, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando sette motivi, illustrati anche con memoria.

L’intimata Curatela fallimentare non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo lamenta che la corte distrettuale abbia ritenuto infondato, in violazione di norme di diritto (artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.), il motivo di appello diretto a sentir dichiarare improponibile la domanda di revocatoria in mancanza di produzione della sentenza dichiarativa di fallimento da parte della Curatela, che avrebbe precluso la possibilità di individuare il c.d. periodo sospetto in relazione alle varie ipotesi previste dalla L. Fall., art. 67 e richiamate nell’atto di citazione.

La doglianza è priva di fondamento. Rettamente la corte distrettuale ha evidenziato come la data di deposito della sentenza di fallimento (10.7.1997) fosse rimasta incontestata per tutto il corso del giudizio di primo grado, ed anzi risultasse indicata anche dalla stessa Sipontum nella domanda di insinuazione al passivo prodotta dalla Curatela, sì che non era necessaria la produzione in giudizio della sentenza dichiarativa al fine indicato dalla odierna ricorrente in atto di appello. A tale argomentazione non vale opporre la tesi, sostenuta confusamente in ricorso, secondo la quale nella specie il principio della insussistenza dell’onere della prova relativamente ai fatti incontestati non potrebbe trovare applicazione perchè la sentenza di fallimento “deve provarsi per iscritto ad substantiam”. La sentenza di fallimento invero non è che un presupposto di fatto della azione revocatoria, e come fatto ben può essere, ove come nella specie non specificamente contestato in ordine al suo contenuto (ivi compresa la data), essere ritenuto provato a norma dell’art. 115, comma 1 (come modificato dalla L. n. 69 del 2009).

2. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, della funzione, attribuita dalla corte di merito alle cessioni di credito in questione, di anomali atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili. L’illustrazione del motivo si limita invero a richiamare alcuni precedenti arresti di questa Corte che non affermano principi di diritto in contrasto con la ratio che sostiene la statuizione impugnata, secondo cui con le cessioni di credito erano stati estinti i crediti già maturati a carico della cedente per la restituzione delle anticipazioni precedentemente effettuate dalla cessionaria in suo favore. A tale accertamento la ricorrente non contrappone specifiche censure, bensì la generica – e quindi inapprezzabile – affermazione, racchiusa in un quesito di diritto, secondo cui non possono essere qualificate come anomale le cessioni di credito qualora non siano state stipulate per estinguere un debito preesistente e scaduto bensì siano funzionalmente contestuali al sorgere del credito.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della motivazione esposta a sostegno della ritenuta novità – e conseguente inammissibilità, ex art. 345 c.p.c. – della deduzione, contenuta nell’atto di appello, circa la sussistenza di un contratto di factoring tra le parti, alla cui causa ricondurre le cessioni in questione onde escluderne o limitarne la revocabilità a norma della L. n. 52 del 1991, artt. 5 e 7. Lamenta la ricorrente che la motivazione sarebbe “contraddittoria”, avendo la corte di merito omesso di considerare: a) che, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, essa Sipontum aveva rilevato di essere “società finanziaria, iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari, che sin dal 1986 compie ogni e qualsiasi attività di carattere finanziario ed amministrativo che per legge può essere consentito effettuare: factoring con anticipo crediti, garanzia su crediti, operazioni di leasing, acquisto o cessione di crediti pro soluto e pro solvendo, fideiussioni, intermediazione finanziaria”; b) che, in assenza di contestazioni di controparte al riguardo, si era ormai formato un giudicato interno sulla qualificabilità delle operazioni di causa come operazioni di factoring.

Va tuttavia osservato che la denuncia di vizio di motivazione, in relazione ad una statuizione concernente (come nella specie) il processo, è inammissibile, dal momento che, in relazione a tali statuizioni, questa Corte è giudice anche del fatto processuale e non può dunque limitare la sua cognizione alla sussistenza nella motivazione dei requisiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma è investita del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, sempre che la censura sia proposta dalla parte ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (cfr. ex multis: Cass. sez. L n. 8069/2016; Sez. 2 n. 1545/2016; Sez. 1 n. 16164/2015; S.U. n. 8077/2012). D’altra parte, la doglianza della ricorrente, ove mai interpretabile come diretta sostanzialmente a denunciare un error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la corte di merito nel qualificare come nuova la prospettazione in appello delle cessioni di credito quali operazioni di factoring sottratte (in tutto o in parte) alla revocabilità, si paleserebbe comunque priva di fondamento, stante la evidente diversità intercorrente tra tale prospettazione e la mera allegazione svolta in primo grado – pur non contestata – circa la qualifica soggettiva della Siponto di società di intermediazione finanziaria, come tale abilitata a compiere tutte le molteplici attività previste al riguardo dalla normativa in materia.

In ogni caso, dunque, il motivo non merita accoglimento.

4. Resta assorbita in tale rigetto l’ulteriore censura, esposta nel quarto motivo, di violazione o falsa applicazione della nozione di factoring di cui alla L. n. 52 del 1991, nella quale sarebbe incorsa la corte di merito nel ritenere comunque priva di fondamento la (nuova) prospettazione formulata al riguardo in appello, la cui inammissibilità rende ultronea l’ulteriore verifica richiesta nel quarto motivo.

5. Parimenti assorbita deve ritenersi la doglianza, esposta nel settimo motivo, di omessa pronuncia circa la richiesta subordinata di limitare la revocatoria ai pagamenti eseguiti nell’anno anteriore alla sentenza di fallimento. Doglianza che, disponendo l’art. 67, comma 1, n. 2 (nel testo nella specie applicabile ratione temporis) la revocabilità dei pagamenti anormali eseguiti nei due anni anteriori al fallimento, va intesa come presupponente la applicabilità nella specie della normativa sulla revocabilità delle operazioni di factoring, che per l’appunto (L. n. 52/1991, art. 7) limita tale rimedio ai pagamenti eseguiti dal cessionario al cedente nell’anno anteriore al fallimento. Sì che la doglianza stessa resta travolta dalla inammissibilità, rettamente dichiarata dalla corte distrettuale, della introduzione nel giudizio di merito della eccezione relativa alla inerenza delle cessioni ad un contratto di factoring con le conseguenze derivanti dalla normativa richiamata.

6. Con il quinto ed il sesto motivo, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione contraddittoria nel quale sarebbe incorsa la corte distrettuale nel ritenere inidonea a vincere la presunzione semplice di consapevolezza, da parte di essa ricorrente, dello stato di dissesto della impresa M. (L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2) la dedotta insussistenza, all’epoca delle cessioni, di inadempimenti, protesti, procedimenti esecutivi, istanze di fallimento a carico della impresa stessa.

Tali doglianze sono inammissibili, in quanto si risolvono nella richiesta di riesame nel merito delle valutazioni espresse dalla corte distrettuale. La quale ha, con motivazione congruamente supportata da elementi probatori e non priva di logica e coerenza, rilevato come, deducendo la mera insussistenza di quegli elementi, la odierna ricorrente non abbia assolto all’onere, su di essa gravante, di dimostrare circostanze tali da far presumere, ad un soggetto (quale l’impresa ricorrente) operante professionalmente con la connessa prudenza ed avvedutezza, che l’impresa M. si trovasse in una situazione di esercizio normale della sua attività. Le circostanze di fatto indicate dalla corte distrettuale, sulla base di precisi riscontri, a supporto di tale valutazione (secondo cui a partire dal giugno 1995 la maggior parte degli Istituti di credito avevano revocato gli affidamenti alla Impresa M., e quest’ultima, al fine di procurarsi credito, era ricorsa alla cessione di fatture per lavori ancora non eseguiti o per importo superiore a quello dei lavori eseguiti, fatture poi stornate) risultano, da un lato, inammissibilmente criticate dalla ricorrente nel significato ad esse attribuito dalla corte stessa, dall’altro genericamente contestate in ricorso con il solo richiamo alla circostanza – che di per sè non appare decisiva – secondo la quale i rapporti tra la Sipontum ed il M. sarebbero iniziati nel 1994.

7. Il rigetto del ricorso si impone dunque.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo la parte intimata svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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