Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10720 del 16/05/2011
Cassazione civile sez. III, 16/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29776/2006 proposto da:
Z.M., (OMISSIS), considerato domiciliato “ex
lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che lo
rappresenta e difende ungente all’avvocato TERZIARI Gabriella e LEONE
ARTURO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA, (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, PIMZA DELLE CINQUE GIORNATE 2,
presso lo studio dell’avvocato MERLINI Paolo, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BINDA LUIGI giusta mandato a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 610/2005 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA,
emessa il 06/04/2005, depositata il 08/08/2005; R.G.N. 851/2004.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
11/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 24/2/2000 Z.M. conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura, parcheggiata all’interno della propria unità immobiliare in Bassano del Grappa, a seguito della tracimazione della roggia Cornara, gestita dal Consorzio, avvenuta il 7 ottobre 1998. In esito al giudizio, in cui si costituiva il Consorzio contestando la propria responsabilità, il giudice di Pace di Bassano del Grappa rigettava la domanda. Avverso tale decisione la Z. proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l’appellato il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza depositata in data 8 agosto 2005 rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza la Z. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Resiste il Consorzio con controricorso illustrato da memoria a norma dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le due doglianze, svolte dalla ricorrente, intimamente connesse tra loro ed articolate, la prima, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., e la seconda, sotto il profilo del vizio motivazionale, si fondano sulla premessa che il Tribunale avrebbe violato ogni elementare iter logico, “tanto da inficiare la motivazione della sentenza di gravi ed insanabili lacunosità e contraddittorietà”, ritenendo che l’esondazione probabilmente non si sarebbe prodotta se la roggia fosse stata sottoposta ad adeguata manutenzione ed aggiungendo, subito dopo, che gli interventi manutentivi del Consorzio, ancorchè assolutamente sporadici, dovevano ritenersi adeguati stante l’esistenza dello “scolmatore” realizzato alla fine degli anni ottanta, inidoneo a smaltire soltanto la portata eccedente i 7,5 mc/s e quindi solo la portata d’acqua in caso di piogge estremamente rilevanti. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato i principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale può essere esclusa solo dal fortuito laddove nella specie il Consorzio non aveva fornito la prova di aver adottato in relazione alle condizioni della cosa ed alla sua funzione tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Entrambe le censure meritano attenzione. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.
In particolare – il principio è stato affermato con riferimento ad una vicenda assolutamente analoga a quella per cui è causa – una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l’ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l’evento dannoso si è ugualmente determinato.
(Cass. 5658/010).
Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata al Tribunale di Bassano del Grappa, in diversa composizione che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Bassano del Grappa in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011