Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10720 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16135/2015 R.G. proposto da

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in Roma via Tambieri 15,

presso l’avv. Flavio Maria Musto, rappresentato e difeso dall’avv.

Vincenzo Carrese giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti-

e nei confronti di

Equitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Umbria

(Perugia), Sez. 3, n. 728/03/14 del 26 novembre 2014, depositata il

15 dicembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio

2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione – limitatamente alle sanzioni – di una cartella di pagamento con la quale, in relazione al mancato pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali conseguenti alla revoca dell’agevolazione prima casa, erano richieste le sanzioni per le maggiori imposte non pagate e le sanzioni per il ritardato pagamento con un sostanziale raddoppio degli importi a questo titolo pretesi. Il ricorso allegava che il contribuente aveva, con la medesima azione, violato più disposizioni di legge, sicchè doveva trovare applicazione il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, a norma del quale avrebbe dovuto essere irrogata una sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quarto;

2. Con questa prospettiva concordava il primo giudice che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era parzialmente accolto con la sentenza in epigrafe la quale riteneva che nel caso specifico il contribuente avesse commesso più violazioni con una sola azione per cui era applicabile il cumulo giuridico e cioè la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo: quindi disponeva l’applicazione della sanzione più grave maggiorata del 10%. Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso. Equitalia evocata in giudizio non si è costituita;

3. Le parti non hanno depositato memorie. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Con il primo motivo l’amministrazione censura la sentenza impugnata per aver violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il giudice avrebbe arbitrariamente determinato la sanzione secondo la regola del cumulo giuridico previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, mentre avrebbe dovuto limitarsi ad annullare (seguendo la richiesta del contribuente) esclusivamente le sanzioni irrogate a norma dell’art. 13 del decreto cit., senza rideterminare la sanzione;

5. Il motivo non è fondato. Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, per cui il giudice non può

limitarsi, in presenza di vizi non formali dell’atto impugnato (come è nel caso di specie), ad una mera pronuncia di annullamento ma ha anche il potere di determinare l’imposta o, come è qui l’ipotesi, la sanzione irrogata (v. sul punto Cass. n. 13294 del 2016; Cass. n. 25269 del 2018; Cass. n. 26185 del 2019):

6. Con il secondo motivo l’amministrazione denuncia la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56, dato che, non rientrando le imposte richieste nelle categorie contemplate tra quelle considerate dall’art. 56 cit., al ritardo nel pagamento doveva necessariamente conseguire l’autonoma sanzione prevista dall’art. 13

7. Il motivo è fondato nel senso indicato dall’orientamento di questa Corte secondo cui “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perchè questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento” (Cass. n. 8148 del 2019). Sicchè sussiste un’autonomia di comportamenti sanzionabili tra l’omesso versamento dell’imposta che sarebbe stata dovuta e l’omesso versamento dell’imposta liquidata, con la conseguente inesistenza nel caso della lamentata duplicazione di sanzione per un medesimo comportamento;

8. Pertanto deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. La recente formazione di un orientamento conforme nel senso suindicato giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo ricorso, rigettato il primo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA