Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10720 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18367-2006 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SPAGNOLO VIGORITA LUCISANO e

ANTONIO PAGLIA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA S.C.A.R.L.;

– intimata –

e sul ricorso 21685-2006 proposto da:

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA S.C.A.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI

MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ICHINO

PIETRO giusta procura speciale Atto Notar MARCO PORCEDDU CILIONE di

VERONA del 29/06/2006 rep. n. 49229;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SPAGNOLO VIGORITA LUCIANO e

ANTONIO PAGLIA, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4275/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/08/2005 R.G.N. 1195/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato SPAGNOLO VIGORITA LUCIANO;

udito l’Avvocato CONTALDI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 27.12.1985, P.A. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della Banca Sannitica spa dal 1.7.1963 al (OMISSIS), data in cui aveva rassegnato le dimissioni. Aveva svolto funzioni di dirigente fino dall’inizio del rapporto di lavoro, rapporto peraltro fittiziamente risolto il (OMISSIS). Esponeva in particolare di avere svolto, su richiesta della banca, funzioni di dirigente della srl Elditalia, della quale la predetta banca deteneva il 98% del pacchetto azionario, senza nulla percepire per tale lavoro e di avere redatto l’opera “L’informatica della banca” senza percepire alcun compenso. Previa costituzione ed opposizione della banca, il Pretore di Benevento condannava la convenuta al pagamento di L. 1.050.540.000 oltre le spese.

2. Proponeva appello la Banca Sannitica, poi incorporata per fusione nella Banca Popolare di Novara; proponeva appello incidentale il P., contestando tra l’altro la riduzione all’80% della retribuzione integrativa richiesta a fronte del rapporto con la Elditalia. Il Tribunale di Benevento accoglieva parzialmente entrambi gli appelli e condannava la convenuta al pagamento di L.. 950 milioni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28.2.1992. Il P. proponeva ricorso per Cassazione, la Banca Popolare di Novara presentava ricorso incidentale. Questa Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi del ricorso principale e rigettava il ricorso incidentale. Stabiliva la Corte che in caso di espletamento di una pluralità di mansioni per lo stesso datore di lavoro in unico rapporto, sono comprese nella retribuzione le mansioni accessorie a quelle principali, mentre restano inquadrabili in un rapporto distinto quelle prestazioni che vengano svolte in orari diversi o che siano autonomamente contemplate dalla contrattazione collettiva.

Nella specie erano, ravvisabili due distinti rapporti ed occorreva accertare se ed in quale misura l’attività relativa al secondo rapporto fosse stata svolta fuori dell’orario di lavoro previsto dal contratto.

3. Il processo veniva riassunto dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, la quale accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Banca convenuta avverso la sentenza di primo grado e condannava la convenuta stessa al pagamento di Euro 35.270,00 oltre accessori di legge dalla maturazione del diritto al saldo. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– sostiene l’attore che l’attività espletata per conto della Elditalia era frutto di un autonomo rapporto di lavoro intrattenuto con la Banca. Il relativo incarico sarebbe stato svolto negli intervalli quotidiani, a fine giornata, nei giorni festivi o nel periodo feriale;

– sulla base della sentenza di Cassazione, ben possono darsi due rapporti di lavoro coevi e paralleli ed il dipendente ha diritto al compenso anche per la seconda attività; nella specie oggetto dell’attività principale di dirigente di banca era la raccolta del risparmio e l’investimento, oggetto dell’altro rapporto era la ricerca sistematica ed applicativa nel campo dell’informatica;

– tale ricerca è stata svolta in orari diversi da quelli del lavoro bancario;

– nel valutare sotto il profilo quantitativo tali prestazioni aggiuntive, la Corte di Appello non ritiene raggiunta la prova di un impegno – e quindi di un diritto al compenso – pari a quello dovuto per il rapporto principale;

– mentre è provato che l’attore ha svolto il secondo lavoro, non sono sufficienti le prove in termini quantitativi della prestazione, onde non rimane che procedere ad una valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c.;

– ritenuta di natura residuale l’attività prestata a favore dell’Elditalia, la Corte di Appello perviene ad un accertamento nella misura sopra riferita, muovendo dalla considerazione che quale dirigente di banca il P. non può avere lavorato meno di otto-dieci ore al giorno, deve avere necessariamente dedicato qualche ora al riposo notturno e diurno ed in definitiva non ha diritto a più di un terzo di quanto corrisponde alla retribuzione “piena” afferente al rapporto di lavoro principale.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione P.A., deducendo tre motivi. Resiste con controricorso il Banco Popolare di Verona e Novara, poi Banco Popolare, succeduto alla Banca Popolare, il quale propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Il P. propone controricorso al ricorso incidentale, con successiva memoria integrativa. E’ pervenuta fuori termine, per posta, la memoria integrativa del Banco Popolare. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo del ricorso, P.A. deduce “violazione delle norme che regolano i poteri del giudice di appello”, sotto il profilo che con l’appello la Banca Sannitica ha contestato l'”an” della pretesa attrice e non anche il “quantum”, per cui il Tribunale non poteva liquidare una somma minore di quella attribuita dal Pretore.

6. Il motivo è infondato. Esso non contiene una indicazione della norma di legge violata e comunque non tiene conto che l’interpretazione della domanda, come pure dell’atto di appello, è compito del giudice di merito, il quale ha evidentemente attribuito a tale atto una portata onnicomprensiva, tale che non si poteva scindere la statuizione sull'”an” da quella sul “quantum”. Una volta accertata l’esistenza di un secondo incarico di lavoro a latere del lavoro principale di dirigente bancario, la Corte di Appello si è fatta carico di accertare in termini quantitativi, di impegno personale, l’onere connesso con tale secondo lavoro e pertanto ha ritenuto rettamente di esigere la prova, ritenendo che la contestazione della banca fosse diretta non solo all’esistenza in se del secondo rapporto di lavoro ovvero di un incarico aggiuntivo – ma anche la sua portata in termini di prestazione lavorativa.

7. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2697 e 2099 c.c., art. 432 c.p.c., del R.D.L. n. 692 del 1923, art. 1 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: il ricorrente addebita alla sentenza impugnata un “censurabile governo delle regole in tema di onere probatorio”.

Censura in particolare l’accertamento circa la natura per così dire residuale del rapporto intrattenuto per fornire la prestazione all’Elditalia, senza riportare i documenti sui quali la censura è incentrata. L’instaurazione di tale secondo rapporto dirigenziale è frutto di una libera scelta da parte della Banca Sannitica ed era onere della convenuta dimostrare la parziarietà della prestazione, laddove esso attore aveva compiutamente dimostrato il proprio assunto e, in particolare, il pieno espletamento delle mansioni così come descritte, talchè è illegittimo ogni abbattimento della retribuzione dovuta.

8. Con il terzo motivo del ricorso, strettamente connesso al precedente, si denuncia violazione dell’art. 36 Cost., art. 342 c.p.c. e art. 2099 c.c., ribadendosi che non ricorrevano i presupposti per l’abbattimento del 20% operato dal Pretore, nè a maggior ragione di qualsiasi abbattimento.

9. I due motivi anzidetti sono infondati. Essi propongono una rilettura del materiale probatorio diversa e contraria a quella operata dal giudice di merito, contrapponendo alla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza di rinvio una diversa ricostruzione, operazione questa preclusa in sede di legittimità. Nè il ricorrente è in grado di indicare lacune, incongruenze o salti logici nella motivazione della sentenza, tali da costituire un vizio denunciabile in Cassazione. Il giudice di rinvio ha accertato la coesistenza di due rapporti, uno con la Banca ed uno per conto della Elditalia per conto e su incarico della banca, dei quali il secondo non è stato ritenuto idoneo a comportare una retribuzione aggiuntiva pari a quella principale, e ciò anche per l’insufficienza degli elementi dedotti e forniti, essendo apparso al giudice ragionevolmente impossibile che un dirigente già impegnato a tempo pieno nell’attività bancaria potesse espletare uguale quantità di lavoro per il terzo Elditalia. State quanto precede, e tenuto conto della obiettiva difficoltà di raggiungere una prova precisa circa la qualità e quantità di lavoro aggiuntivo svolto, correttamente la Corte di Appello ha finito per dare ingresso ad una valutazione equitativa.

10. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Banco Popolare di Verona e Novara spa denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo che il giudice ha omesso di verificare il difetto di legittimazione passiva della banca.

11. Il motivo è infondato. Il giudice si è fatto carico della legittimazione passiva, che ha confermato, essendo risultato che l’affidamento del “secondo lavoro” è stato dato dalla banca medesima, nell’interesse di una società partecipata, ma rimanendo il lavoratore dipendente della banca come dirigente.

12. Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta ulteriore vizio di motivazione, perchè la Corte di Appello non ha accertato che le prestazioni in favore della Elditalia erano state rese nel corso del normale orario lavorativo.

13. Il motivo è infondato, trattandosi di accertamento in fatto compiuto dalla Corte in sede di rinvio, a proposito del quale valgono le considerazioni svolte a proposito del ricorso principale.

14. Stesse considerazioni sono a farsi rispetto al terzo motivo del ricorso incidentale, col quale viene censurata la sentenza per avere fatto ricorso ad una valutazione equitativa.

15. Quanto alla mancata ammissione delle prove proposte dalla banca – quarto motivo del ricorso incidentale – giova ribadire che appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito stabilire la congruenza e rilevanza delle prove, con facoltà di non ammettere quelle che risultino superflue o sovrabbondanti.

16. Al rigetto di entrambi i ricorsi segue, per il principio della reciproca soccombenza, la compensazione delle spese del grado.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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