Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1072 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3891/2020 R.G. proposto da:

BCC GESTIONE CREDITI – SOCIETA’ PER LA GESTIONE DEI CREDITI S.P.A.,

in persona del procuratore speciale C.A., in qualità di

mandataria con rappresentanza dell’ICCREA BANCA IMPRESA S.P.A. (già

Banca Agri-leasing – Banca per il Leasing delle Banche di Credito

Cooperativo – Casse Rurali e Artigiane S.p.a.), rappresentata e

difesa dall’Avv. Saverio Gianni, con domicilio eletto in Roma, via

Pompeo Magno, n. 3;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv.

Stefania Traniello, rappresentato e difeso dall’Avv. Diego Manente,

con domicilio eletto in Roma, piazza della Libertà, n. 20, presso

lo studio dell’Avv. Stefano Coen;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Rovigo depositato il 21 dicembre

2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che la BCC Gestione Crediti – Società per la Gestione dei Crediti S.p.a., in qualità di mandataria con rappresentanza dell’ICCREA Banca Impresa S.p.a. (già Banca Agrileasing – Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali e Artigiane S.p.a.), ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 21 dicembre 2017, con cui il Tribunale di Rovigo, pronunciando in sede di rinvio a seguito della cassazione di un precedente decreto emesso il 10 dicembre 2010, ha rigettato l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., avente ad oggetto l’ammissione al passivo di un credito di Euro 205.859,10, oltre interessi, a titolo di canoni di leasing dovuti in virtù di quattro contratti di locazione finanziaria (nn. (OMISSIS));

che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con atto sottoscritto il 15 ottobre 2020 e depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020, il difensore della ricorrente, a tanto espressamente abilitato dalla procura rilasciata in calce al ricorso, ha rinunciato al ricorso per cassazione, con la contestuale accettazione del difensore del controricorrente, anch’egli legittimato in virtù della procura rilasciata in calce al controricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;

che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna del rinunciante alle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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