Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1072 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. I, 21/01/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 21/01/2010), n.1072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VIBO VALENTIA, in persona del

Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. R.G. 3/07 del GIUDICE DI PACE di VIBO

VALENTIA del 26/02/07, depositato il 27/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

Fatto

RILEVA IN FATTO

L’Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia ha proposto ricorso per Cassazione il 5 marzo 2008 sulla base di un motivo avverso il decreto in data 27 febbraio 2 007 del Giudice di pace di Vibo Valentia che ha annullato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti di C.R.. L’intimato non ha resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il decreto impugnato ha accolto l’opposizione, sul rilievo che l’Amministrazione “non ha adeguatamente motivato la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua d’origine dello straniero di nazionalita’ (OMISSIS), non consentendogli, percio’, di adeguatamente e tempestivamente controdedurre”.

Il motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e’ manifestamente fondato.

Nella relata di notifica del provvedimento prefettizio si legge: “Il presente verbale ed il decreto di espulsione sono tradotti in lingua inglese, francese e spagnola, considerata l’impossibilita’ di effettuare immediatamente una traduzione nella sua lingua madre, per indisponibilita’ di personale idoneo alla traduzione”. Il decreto del Giudice di pace si e’ discostato dal principio di diritto secondo cui, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorita’ procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso e’ derogabile tutte le volte in cui detta autorita’ attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione e’, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che i decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullita’, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilita’ di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo. In particolare, come chiarito dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 il quale detta norme regolamentari e di attuazione del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 l’attestazione da parte dell’autorita’ procedente della indisponibilita’ di personale idoneo alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero della sintesi del contenuto del decreto di espulsione e’ condizione sufficiente per la validita’ della traduzione in una delle predette tre lingue, per le quali l’interessato abbia indicato preferenza (Cass., Sez. 1^, 29 novembre 2006, n. 25362).

In conclusione, ove si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 c.p.c..

3.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per le statuizioni sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Giudice di pace di Vibo Valentia in persona di diverso magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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