Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1072 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 126-2019 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO VICHI, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.E., cittadino del Gambia, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di rigetto dell’istanza di protezione internazionale innanzi al Tribunale di Ancona che, con decreto emesso l’8.11.2018, rigettò il ricorso rilevando che: il racconto reso dal ricorrente era inattendibile; dalle informazioni acquisite si desumeva che in Gambia la situazione socio-politica era migliorata con la fine della dittatura del presidente J., non emergendo circostanze fondate tali da ritenere che il ricorrente potesse essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani nel caso di rimpatrio; era da escludere una situazione di violenza indiscriminata nel paese di provenienza del ricorrente tale da costituire una minaccia per quest’ultimo; non sussistevano i presupposti del permesso umanitario, non essendo state allegate situazioni personali di vulnerabilità.

B.E. ricorre in cassazione formulando un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, lamentando l’omesso espletamento, da parte del Tribunale, dei poteri di cooperazione ufficiosa al fine di acquisire informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica del paese di provenienza.

Il ricorso è inammissibile per la sua genericità. Invero, il ricorrente, che non ha neppure precisato il motivo della sua partenza, si è limitato ad enunciare principi di diritto e massime giurisprudenziali, senza precisarne la rilevanza in relazione alla sua situazione personale.

In tale contesto, del tutto non apprezzabili si mostrano i riferimenti, da un lato, a massime giurisprudenziali evidenzianti i doveri di ampia indagine e di complessiva valutazione anche della situazione politica del paese d’origine, dall’altro ad una pronuncia di Tribunale secondo cui la situazione del Gambia, pur migliorata rispetto al passato, attraverserebbe una fase di transizione, tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Riconoscimento che, peraltro, il ricorrente chiede facendo immotivato riferimento alla nuova disciplina dei “casi speciali” prevista dal D.L. n. 113 del 2018.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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