Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1072 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1072 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 4442-2008 proposto da:
RANIERI GABRIELLA RNRGRL51C63C702G, RICCETELLI ANTONIO
RCCNTN49S20L851T, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA UGO OJETTI 79, presso lo studio dell’avvocato DE
PROPRIS FRANCESCO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti 2013
2643

contro

TODINI ANNA MARIA TDNNMR45H57H501C, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo
studio dell’avvocato FIORETTI CARMAGNOLA LORETTA, che
la rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 20/01/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 86/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO

udito

l’Avvocato FRANCESCO DE PROPRIS difensore dei

ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato LORETTA FIORETTI CARMAGNOLA difensore
della resistente che ha chiesto il rigetto del
ricorso, in subordine l’inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto

del

ricorso,

l’inammissibilità del ricorso.

in

subordine

per

ANTONIO BURSESE;

Ranieri-Todini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il

23.9.98 Gabriella Ranieri, proprietaria

dell’immobile sito in Cineto Romano, confinante con quello di Anna Maria Todini,

l’illegittimità di una servitù di veduta da questa esercitata sul proprio fondo dalle
finestre da un terrapieno e dal balcone della sua abitazione, per cui ne chiedeva
l’eliminazione con abbattimento dei plinti di sostegno del balcone stesso.
La Todini a sua volta, con un distinto atto di citazione, evocava in giudizio la
Ranieri ed il suo coniuge Antonio Riccitelli, deducendo che con scrittura privata
in data 25.9.1981 quest’ultimo aveva costituito con il padre di essa Todini,
Giovanni Todini, allora proprietario , la servitù di veduta dal balcone della casa
dei Todini, per cui chiedeva accertarsi l’esistenza della servitù di veduta in
questione dalle finestre e dal balcone della sua abitazione.
Con sentenza n.32613/2002 , il Tribunale di Roma

accertava tra l’altro

l’avvenuta costituzione per usucapione della servitù di veduta dalle cinque
finestre e dal muraglione mentre rigettava la domanda d’ accertamento della
servitù dal balcone per cui condannava la Tudini a demolire il balcone
stesso.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Todini e l’adita Corte d’Appello di
Roma, resistendo i coniugi Ranieri Riccitelli, con sentenza in data 86/2007,
dichiarava l’avvenuta costituzione per contratto della servitù di veduta dal

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est dr. G.

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conveniva quest’ultima in giudizio avanti al Tribunale di Roma, deducendo

balcone di proprietà della stessa Todini, a carico del confinante fondo di
proprietà dei coniugi Ranieri-Riccitelli, annullando per l’effetto la condanna di
Anna Maria Todini a rimuovere il balcone della sua abitazione. Tutto ciò sulla
base della ricordata scrittura privata del 25.9.81 stipulata da Giovanni Todini,

in pari data, che concedeva allo stesso Riccitelli la costruzione e l’ampliamento
sul fondo da acquistare di manufatti a distanza inferiore rispetto a quella
consentita.
Per la cassazione

la suddetta decisione ricorrono i Ranieri-Riccitelli sulla

base di 3 mezzi; Anna Maria Todini resiste con controricorso. Le parti hanno
depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il primo

motivo i

ricorrenti denunciano l’omessa o insufficiente

motivazione su un punto decisivo della sentenza. Tale fatto è costituito dalla
contestata esistenza di un contratto costitutivo della servitù di veduta e prospetto
esercitabile dal balcone che si affaccia sul fondo Todini. Deducono gli
esponenti che la scrittura privata del 25.9. 81 è un mero atto unilaterale
ricognitivo della servitù, ma non un atto costitutivo della servitù medesima.
Quindi tale scrittura non può essere ritenuta idonea né a costituire una servitù
né ad esonerare la controparte dall’onere di provarne il fatto costitutivo, né infine
può valere come dichiarazione confessoria.

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G

Bursese-

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allora proprietario del cespite ed Antonio Riccitelli, unitamente ad altra scrittura

2 – Passando all’esame del 2° motivo, con esso gli esponenti denunciano la
violazione degli artt. 1362 ,1363,1371 c.c. deducendo la non corretta

giudice distrettuale non ha in alcun modo indagato sulla comune intenzione
delle parti, né ha tentato un’interpretazione sistematica della scrittura, essendosi
limitato in definitiva ad osservare che le espressioni usate davano luogo alla
costituzione e non alla semplice ricognizione della servitù.
A conclusione del motivo è posto il seguente quesito di diritto:
“Dica la suprema Corte di cassazione se nella sentenza impugnata siano stati o
meno violati i canoni di ermeneutica contrattuale e, in particolare se, in presenza
di una scrittura privata la cui interpretazione sia controversa tra le parti, il giudice
di merito debba — nel rispetto delle regole poste dagli artt. 1362 e ss.
– ricostruire l’originaria volontà dell’autore della scrittura, dando conto del
metodo interpretativo ( letterale sistematico

ecc) e,

laddove ritenga

insoddisfacente il risultato raggiunto con i mezzi d’interpretazione ordinari,
debba fare motivata applicazione dell’art. 1371 c.c.”
3- Con il 3° motivo i ricorrenti denunziano si denunzia la violazione norme di
legge ( 1058 c.c.) ovvero degli artt. 771,282, e 1421 c.c.
Si assume che se scrittura privata del 25.9.81 stipulata da Giovanni Todini,
allora proprietario del cespite ed Antonio Riccitelli, potesse essere considerata

Corte Suprema di Cassazione — II sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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interpretazione della richiamata scrittura privata del 25.9.81. Si sostiene che il

alla stregua di un contratto costituzione della di servitù, si tratterebbe allora di
un contratto nullo , perché l’art. 1058 c.c. non consente la costituzione della
servitù con atto unilaterale tra vivi ; si tratterebbe quindi di un atto a titolo
gratuito caratterizzato da spirito di liberalità, in sostanza di una donazione,

c.c. ( forma solenne della donazione ). Il relativo quesito di diritto è il seguente:
“Dica la Corte ….se debba essere considerato nullo un contratto che costituisca
a titolo gratuito, per spirito di liberalità, una servitù prediale gravante su un bene
non ancora di proprietà del disponente e comunque senza 11 rispetto delle forme
prescritte dall’ad. 782 c. c.”

4 . I primi due motivi — congiuntamente esaminati in quanto connessi – sono
entrambe fondati.
Le parti controvertono se la scrittura privata del 25.9.81 stipulata tra Giovanni
Todini, allora proprietario del cespite ed Antonio Riccitelli, coniuge di Gabriella
Ranieri non ancora proprietario del fondo servente, valga come atto costitutivo
della servitù in parola ovvero se si tratti piuttosto di una mera dichiarazione
unilaterale di riconoscimento della servitù stessa ( atto ricognitivo), che dunque
dovrebbe essere già sorta.
Appare opportuno riportare il testo della scrittura in parola:
” Con il presente atto privato io sottoscritto Riccitelli Antonio….riconosco in fatto
e in diritto la costituzione della servitù di veduta e prospetto del balcone
esistente nel fabbricato di proprietà di Todini Giovanni prospiciente la mia

Corte Suprema di Cassazione — II sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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come tale nulla in quanto stipulata senza il rispetto delle forme di cui all’art. 782

proprietà. Detto balcone è stato realizzato precedentemente al mio acquisto
della proprietà su verbale autorizzazione degli aventi causa pro tempore”.

Occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’art. 1058 c.c. le servitù prediali
possono essere costituite con contratto o per testamento, non quindi per atto

La scrittura in parola dunque avuto riguardo all’espressione usata ( “riconosco
in fatto e in diritto la costituzione della servitù’) sembra piuttosto trattarsi di un

mero atto ricognitivo della servitù, altrimenti i contraenti avrebbero adoperata la
parola ” concedere” o analogo; non v’è dubbio peraltro che il verbo
che ha un diverso significato dei verbo

. Ciò

troverebbe conferma anche in altro dato testuale — come rilevato dai ricorrentidella scrittura privata in questione,in cui le parti adoperano in modo appropriato
il verbo “concedere” a proposito di altra servitù ( “” Il sig. Riccitelli concede al
Todini la servitù di passaggio su una striscia di terreno della larghezza di un
metro antistante il muro di recinzione del giardino Todinf’).

Al riguardo occorre

convenire che la motivazione del giudice distrettuale è del tutto carente, anche in
relazione alle specifiche censure mosse su questo specifico punto. Va altresì
fa

sottolineato che nella stessa scrittura privata tale

solo

espresso riferimento ad una preesistente servitù costituita, però,

verbalmente e dunque come tale nulla, per carenza della necessaria forma
scritta

Detto balcone è stato realizzato precedentemente al mio acquisto

della proprietà su verbale autorizzazione degli aventi causa pro tempore”); da

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unilaterale tra vivi, come la donazione.

rilevare che tale balcone era edificato su plinti poggianti direttamente nella
confinante proprietà Ranieri ( v. Cass.
non può

n. 2216 del 05/02/2004). In tal senso

farsi utile riferimento — come sembra fare il giudice distrettuale-

all’ipotesi 1029 c.c. (servitù per un vantaggio futuro; Cass. 2,

n. 2432 del

Stando così le cose, mancherebbe la prova della costituzione della stessa
servitù di veduta e il cui onere graverebbe sugli attuali intimati. Al riguardo si è
così espressa questa S.C. :”Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù
prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali, di espressioni formali
particolari, ma basta che dall’atto scritto si desuma la volontà delle parti di
costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o
di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre
che l’atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge
“ad substantiam” e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù
risulti in modo inequivoco… ( Cass. n. 9475 del 28/04/2011)”
Quanto al 3* motivo lo stesso non risulta in precedenza proposto e’pefiridi nuovo
e come tale inammissibile.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata in relazione ai motivi
accolti, in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa anche per le spese di questo
giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma la quale deciderà
tenendo presente i principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — 11 sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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0210212011), perché qui la servitù sarebbe già costituita.

la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione
della Corte d’Appello di Roma.

In Roma li 17 dicembre 2013

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