Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10719 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. III, 16/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27815/2006 proposto da:

L.M.I., (OMISSIS), L.M.L.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MACALUSO FRANZ giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

SICILGAS SPA, C.V., MILANO ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1530/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Terza Civile, emessa il 07/10/2005, depositata il 12/12/2005;

R.G.N. 996/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 12 gennaio 1994 Ce.Fo.

conveniva in giudizio C.V. e la Sicilgas S.p.a.

esponendo che il 10 gennaio 1992 un incendio, determinato presumibilmente dal cattivo funzionamento della bombola a gas di alimentazione di una stufa catalitica, sviluppatosi in una dependance della sua Villa in (OMISSIS), aveva cagionato danni per L. 34.500.000; che la bombola, di proprietà della Sicilgas, era stata montata quello stesso giorno dal rivenditore C.. Ciò premesso, chiedeva la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti. In esito al giudizio, in cui si costituivano la Sicilgas e la Milano Assicurazioni Spa, chiamata in causa dalla prima, chiedendo il rigetto della domanda attrice, il Tribunale di Palermo rigettava sia la domanda attrice che quella di garanzia. Avverso tale decisione proponevano appello principale I. e L.M.L., quali eredi della Ce., ed appello incidentale la Sicilgas. In esito al giudizio la Corte di Appello di Palermo con sentenza depositata in data 12 dicembre 2005 rigettava entrambi i gravami con compensazione delle spese. Avverso la detta sentenza le eredi L.M. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze, svolte dalle ricorrenti, articolate, rispettivamente, sotto i seguenti profili: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c. e D.P.R. n. 224 del 1988; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5); illegittima reiezione dell’ulteriore prova per testi dedotti all’ud. del 26 febbraio 1998;

4) violazione dell’art. 2729 c.c., si fondano sulla premessa che in materia di attività pericolose vige la presunzione di responsabilità a carico del costruttore e/o rivenditore e che, nel caso di specie, il venditore C., rimasto contumace, non ha svolto alcuna attività difensiva mentre anche la Sicilgas e la Milano non si sarebbero “prodotte in perfomances istruttorie”.

Inoltre, la Corte territoriale, nel valutare le risultanze processuali, avrebbe trascurato la presenza della fenditura superiore riscontrata sulla bombola, le modalità dell’incendio in cui le fiamme si sprigionavano dalla parte superiore della bombola stessa nonchè la continuità temporale tra acquisto della bombola ed incendio scoppiato la medesima sera.

Le censure, che vanno trattate congiuntamente, proponendo profili di doglianze intimamente connesse, meritano attenzione. Al riguardo, vale la pena di evidenziare introduttivamente che la responsabilità extracontrattuale posta dall’art 2050 c.c., a carico dell’esercente di un’attività pericolosa non si esaurisce necessariamente nello svolgimento dell’attività in sè e per sè, potendo il relativo pericolo trasfondersi negli oggetti dell’attività medesima. Ed è quanto avviene nell’ipotesi delle bombole di gas, le quali sia per un’imperfetta costruzione sia per trascuratezza di manutenzione o anche, solo, per vetustà presentano un’intrinseca potenzialità lesiva, collegata allo svolgimento dell’attività di cui esse costituiscono il risultato, e possono conservarla anche dopo la vendita e la successiva messa in funzione.

La premessa torna utile poichè nella sentenza impugnata la Corte territoriale, nel verificare la sussistenza o meno del necessario nesso eziologico tra evento dannoso ed esercizio dell’attività pericolosa, aveva ritenuto l’assoluta fondatezza di alcuni dati fattuali contenuti nella relazione di perizia, redatta dal consulente di parte, quali la vetustà della bombola, desunta dalla stampigliatura della data di fabbricazione, 1961, ovvero oltre 30 anni prima dell’incendio; lo squarcio presente sulla bombola medesima, documentato fotograficamente, localizzato tra il collare di presa ed il cilindro su cui veniva avvitata la valvola; la circostanza riferita da alcuni testi secondo cui “le fiamme salivano verticalmente dalla bombola a gas”.

I giudici di seconde cure avevano pertanto considerato pacifiche ed incontestabili le pregresse circostanze di fatto dalle quali, secondo i principi che regolano la prova per presunzioni, ben poteva dedursi la riferibilità dell’incendio alla bombola a gas, peraltro, da poco consegnata dal rivenditore ed usata per la prima volta nel medesimo giorno dell’incendio. Fatto sta che la Corte di merito, a fronte di tale quadro indiziario, senza provvedere ad una specifica confutazione delle considerazioni svolte dalle appellanti a corredo delle censure, ha invece escluso ogni riferimento causale di tali significativi elementi processuali in quanto il giudizio del consulente – così scrivono i giudici di seconde cure – era stato “espresso solo in termini di verosimiglianza” e mancava la prova certa che l’incendio avesse avuto origine dalla vetustà della bombola e non da altre cause. Ora, a parte la considerazione che lo stesso consulente in altra parte della relazione si era espresso in termini univoci ed aveva invece concluso che la causa dell’incendio era da addebitare senza alcun dubbio alle fiamme sprigionatesi dal bidone di gas, è appena il caso di sottolineare che sussiste il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione e/o dell’insufficienza, dedotto dalle ricorrenti, quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile come nella specie, traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti.

Ne consegue che, nella specie, l’omesso compimento degli accertamenti volti a verificare se la vetustà della bombola, aggravata dalla pressione interna della stessa, dopo l’accensione della fiamma della stufa, avesse effettivamente innestato, nel punto di maggiore fragilità della lamiera, una fessura da cui era alimentata la fiamma devastatrice, inficia la correttezza del ragionamento svolto dalla Corte di merito e ne determina la sua censurabilità. Ciò, senza trascurare che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte in una controversia analoga, in caso di danno provocato dallo scoppio di una bombola di gas, nell’ipotesi in cui non si fornisca la prova della causa dello scoppio e, quindi, del soggetto responsabile, possono operare cumulativamente la presunzione di responsabilità a carico del produttore – distributore, quale esercente attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., e quella a carico dell’utente quale custode, riferendosi a due comportamenti od omissioni differenti, ed essendo la prima prospettabile anche quando la bombola sia passata, a seguito della consegna, nella disponibilità dell’utente. (Cass. n. 5484/98).

Ne consegue che il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Palermo, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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