Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10719 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13139/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

P.R. e L.L., elettivamente domiciliate in Roma

via di Santa Costanza 46, presso l’avv. Mancini Luigi, rappresentate

e difese dagli avv.ti Sabbatino Edoardo e Sabbatino Claudio giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli), Sez. 48, n. 9700/48/14 del 18 settembre 2014, depositata

l’11 novembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio

2020 dal Consigliere Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio chiedeva il pagamento per intero dell’imposta di registro in revoca dell’agevolazione prima casa chiesta dalle contribuenti che non avevano ottemperato all’obbligo di trasferire nel previsto termine di 18 mesi la loro residenza nel comune nel quale era sito l’immobile acquistato allegando come causa di forza maggiore il mancato completamento nel predetto termine dei lavori di ristrutturazione necessari e del rilascio da parte dell’ente locale del certificato di abitabilità o agibilità;

2. Il ricorso, rigettato in primo grado, era, invece, accolto in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale Ufficio propone ricorso per cassazione con unico motivo. Le contribuenti resistono con controricorso;

3. Le parti non hanno depositato memorie. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio contesta, sotto il profilo della violazione di legge, che sia stata legittimamente riconosciuta nel caso di specie una causa di forza maggiore che potesse giustificare il mancato trasferimento della residenza nei termini indicati dalla legge e dal contratto di compravendita;

5. Il ricorso è fondato. Quanto allegato dalle contribuenti, come causa di forza maggiore impeditiva nel trasferimento della residenza nei termini previsti, non ha tale caratteristica alla luce del costante orientamento di questa Corte la quale ha invero affermato che:

a) “In tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la circostanza che l’acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell’immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore, atteso che il D.P.R. n. 131 del 1986l, Tariffa, parte prima, art. 1, nota II bis, lett. a), allegata, subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata, sicchè possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune” (Cass. n. 13346 del 2016): di ciò manca, nel caso di specie, qualsiasi prova e persino la stessa allegazione e tanto assume valore decisivo ai fini della soluzione della controversia in esame;

b) ad abundantiam deve tenersi conto anche del fatto che questa Corte ha costantemente affermato che: “In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cd. “prima casa” postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza dell’esimente nel fatto costituito dal rigetto, da parte degli uffici comunali, del cambio di residenza a seguito della constatata inabitabilità dell’immobile acquistato per suo mancato completamento)” (Cass. n. 28838 del 2019). Nel caso di specie non può certo dirsi che il mancato completamento in termini dei lavori di ristrutturazione sia evento definibile come inevitabile e imprevedibile e assolutamente non imputabile alla parte;

6. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario delle contribuenti che devono essere solidalmente condannate alle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.600, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario delle contribuenti, che condanna alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.600, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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