Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10719 del 03/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.03/05/2017), n. 10719
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17018/2012 proposto da:
Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove
n. 21, presso l’Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Pasquali Giorgio, Frigenti Guglielmo, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Assipolio;
– intimata –
avverso la sentenza n. 916/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/02/2017 dal cons. MARULLI MARCO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Pasquali che si riporta al
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO
Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione
del motivo primo e secondo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.1. A seguito della sentenza di rinvio di questa Corte 2677 del 2008 – che aveva cassato una pregressa sentenza della Corte d’Appello di Roma (sentenza 780 del 2003) affermando, in merito all’intercorso rapporto tra l’Assipolio ed il Comune di Roma, che il credito della prima nei confronti del secondo per la protratta occupazione di un immobile andava inquadrato nella previsione dell’art. 1591 c.c. e non dava adito a rivalutazione monetaria – la Corte d’Appello di Roma, avanti alla quale la causa era stata riassunta dall’Assipolio, con sentenza 916 del 20.2.2012 si è uniformata all’enunciato principio di diritto e, procedendo alla ricapitolazione delle reciproche voci di dare ed avere anche in base alle statuizione della precedente sentenza, ha stabilito la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni all’immobile dal 14.9.1978, in difformità perciò da quanto stabilito dalla sentenza 780/03 che aveva indicato quale dies a quo l’8.6.1990 e ha disposto altresì la condanna del Comune alla rifusione delle spese legali nei confronti di V.D., convenuto in detto giudizio sull’errato presupposto che fosse il legale rappresentante di Assipolio.
1.2. Per la cassazione di detta decisione Roma Capitale, nuova denominazione del Comune di Roma, si affida a tre motivi ai quali non hanno replicato nè Assipolio nè il V..
1.3. Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va previamente rilevata l’improcedibilità del ricorso per inosservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Invero, avendo la ricorrente indicato che la sentenza impugnata era stata notificata il 16.5.2012, all’atto di depositare il ricorso in cancelleria avrebbe dovuto pure depositare in uno con esso, a pena di improcedibilità, “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione se questa è avvenuta”. Non avendovi la parte provveduto, poichè agli atti vi è solo la copia autentica della sentenza senza la relata di notifica che pure si assume avvenuta, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile costituendo il detto l’adempimento condizione essenziale per valutare a presidio dell’intangibilità del giudicato la tempestività dell’impugnazione (Cass., Sez. U., 16/05/2009, n. 9005).
2. Nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati.
PQM
dichiara il ricorso improcedibile.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione 1^ civile, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017